Corte d'Appello Milano, sentenza 23/12/2024, n. 1157
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Testo completo
R.G. n. 1004/2024
REPUBBLICA TALIANA
IN NOME DEL POPOLO TALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Serena Sommariva Presidente rel. dr. Giulia Dossi Consigliere dr. AN Onesti Consigliere aus.
all'udienza del 11/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
FA IF (C.F. [...]) e CO IO IG
([...]), con gli avv.ti AN Bordone e Mario Lotti e domicilio eletto presso il loro studio di Varese, via Robbioni, 39,
-appellanti- contro
TALIA TRASPORTO AEREO SPA (P. IVA 15907661001), con il patrocinio degli avv.ti CO Marazza e
Domenico De Feo e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. LU SI Failla in Milano, Piazza
Armando Diaz, 6,
-appellata-
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma dell'impugnata sentenza n. 388/2024 resa nella causa R.G. n. 9677/2022, pubblicata in data 26 marzo 2024 dal Giudice del
Lavoro del tribunale di Milano, in persona della Giudice dott.ssa Camilla Stefanizzi, non notificata, per i motivi pagina 1 di 32
esposti nel presente atto, in accoglimento delle conclusioni formulate nei rispettivi ricorsi ex art. 414 c.p.c., così giudicare: A) accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intrattenuto da ciascun ricorrente con TA - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e proseguito, ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze della convenuta a decorrere dal 15 ottobre 2021, o dalla diversa data che dovesse risultare accertata in corso di causa:
- per quanto attiene al signor AB IF a tempo pieno con qualifica e grado di Comandante e con anzianità di servizio superiore a 24 anni, o con diversa anzianità che dovesse risultare accertata in corso di causa;
- per quanto attiene al signor CO TO IG a tempo pieno con qualifica e grado di Comandante e con anzianità di servizio superiore a 24 anni, o con diversa anzianità che dovesse risultare accertata in corso di causa. B) ordinare a Italia PO ER S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, la riammissione in servizio di ciascun ricorrente con la qualifica e il grado e l'anzianità di servizio indicati al punto A), dichiarando altresì l'inapplicabilità o l'inopponibilità a ciascun ricorrente del sistema retributivo indicato nelle tabelle
“MOD2” del CCNL del PO ER
- Parte Specifica Vettori e nell'Accordo Integrativo di secondo livello del 2.12.2021 e l'applicabilità agli stessi del sistema retributivo indicato nel citato CCNL nelle tabelle “MOD1”;
C) condannare Italia PO ER S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore di ciascun ricorrente, anche a titolo di risarcimento del danno, di quanto dovuto agli stessi per retribuzioni, indennità e istituti contrattuali maturati dal 15 ottobre 2021 fino alla data di riammissione in servizio, o per il diverso periodo che risulterà spettante o si riterrà di giustizia, nei seguenti importi:
- per quanto attiene al signor AB IF euro 35.452,41 lordi per il periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (3 mesi e 15 giorni, comprensiva di 13° mensilità), nonché euro 20.856,42 lordi per il periodo dal
1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, o il diverso importo che risulterà spettante o si riterrà di giustizia, oltre alle retribuzioni (o ulteriore risarcimento) dovute dal mese di marzo 2022 sino all'effettiva riammissione in servizio, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
- per quanto attiene al signor CO TO IG euro 32.505,20 lordi per il periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (3 mesi e 15 giorni, comprensiva di 13° mensilità), nonché euro 20.856,42 lordi per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, o il diverso importo che risulterà spettante o si riterrà di giustizia, oltre alle retribuzioni (o ulteriore risarcimento) dovute dal mese di marzo 2022 sino all'effettiva riammissione in servizio, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c.. Con sentenza munita di clausola di esecutorietà ex lege.
IN VIA ISTRUTTORIA: senza inversione dell'onere probatorio, in caso di contestazione e comunque occorrendo, fermi restando i poteri istruttori del Giudice ex art. 421 c.p.c., si chiede:
I. Ammettere prova per interpello e testi sulle circostanze articolate in fatto ai capitoli da 1 a 129 del ricorso di primo grado precedute dalla locuzione “Vero che”, espunte eventuali parti inammissibili. Indica a testi, anche a prova contraria a quella avversaria ove ammessa: SI AR e IO VI, entrambi residenti a [...];
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tutti gli altri dipendenti della convenuta e di TA – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria, come meglio individuati nei rispettivi libri unico del lavoro di cui chiede l'acquisizione, con termine per il deposito di lista testimoniale. II. Ex articoli 210, 213 e 421 c.p.c., ordinare la produzione o l'esibizione:
- a TA - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario, e alla convenuta dei rispettivi libri unici del lavoro, anche al fine di confermare le ore di volo medie svolte ogni mese dal Personale Navigante;
- a TA - società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario, e alla convenuta dei negozi giuridici posti in essere con riferimento agli asset di AI acquisiti da TA, con particolare riferimento agli aeromobili, slot e beni indicati in narrativa;
- a TA - società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario, delle relazioni trimestrali ex art. 61 del d. lgs. n. 270/1999 redatte dal 1.1.2021 al 31.12.2021;
- a Assoclearance dei provvedimenti, comprensivi delle motivazioni, con i quali sono stati trasferiti o assegnati alla convenuta dal 15 ottobre 2021 gli slot in precedenza assegnati a TA - società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria sino al 14 ottobre 2021;
- a ENAC dei provvedimenti, comprensivi delle motivazioni, con i quali la convenuta e stata autorizzata a operare a ETOPS 180 minuti
*** *** *** III. Si chiede infine di disporre una consulenza tecnica d'ufficio contabile solo nel caso in cui la difesa avversaria dovesse muovere contestazioni in ordine alle retribuzioni dei ricorrenti così come quantificate. Con espressa riserva anche ai sensi dell'art. 420 V comma e 437 c.p.c. di produrre e articolare ulteriori mezzi istruttori a prova diretta/contraria rispetto a quanto prodotto ed articolato dalla difesa avversaria.”.
Per parte appellata:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Milano, Sezione lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, allegazione, domanda e/o difesa: a) in via principale, rigettare il ricorso in appello ex adverso proposto in quanto inammissibile e, comunque, destituito di fondamento sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare, anche con diversa motivazione, la sentenza appellata;
b) in via incidentale condizionata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione avversaria, in accoglimento totale e/o parziale del motivo formulato da TA S.p.A. avverso la sentenza, rigettare le domande tutte proposte dagli appellanti nel ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. introduttivo del primo grado del presente giudizio;
c) in ogni caso, condannare gli appellanti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/10/22 AB NI e TO GN, entrambi, al momento dell'introduzione del giudizio, lavoratori dipendenti di AI, con mansioni di comandanti adibiti su voli di corto e di medio raggio, su tutti gli aeromobili a ciò destinati appartenenti alla fotta di AI (A319, A320 e A321), con
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base di servizio presso l'aeroporto di Linate e anzianità di servizio riconosciuta ed effettiva pari a 24 anni per
NI e a 23 anni per GN convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Milano, sezione lavoro, Italia PO ER S.p.A. al fine di ottenere l'accertamento del loro diritto di vedere trasferito il suddetto rapporto di lavoro in capo alla predetta neocostituita società, in applicazione, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 2112 c.c.. A supporto della loro domanda deducevano che Italia PO ER S.p.A. sarebbe stata costituita al solo fine di proseguire l'attività di trasporto aereo esercitata da TA AI S.p.A. e che avrebbe continuato siffatta attività ponendo in essere un'operazione riconducibile, di fatto, alle previsioni di cui all'art. 2112 cc e alla direttiva 2001/23 CE, dal momento che “il 14 ottobre 2021 AI operava il suo ultimo volo e il giorno successivo TA proseguiva senza soluzione di continuità l'attività di trasporto aereo svolta da AI, utilizzando i medesimi aeromobili, impiegando quasi esclusivamente (per il 99%) personale navigante e di terra proveniente da AI (assunto a decorrere dal 15 ottobre 2021, previa risoluzione del rapporto di lavoro con AI), utilizzando gli stessi slot assegnati sino al giorno prima a AI, continuando a operare le stesse rotte e gli stessi voli, come sarà ampiamente descritto in seguito…”. Si costituiva ritualmente in giudizio Italia PO ER S.p.A. contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il conseguente rigetto. In particolare, la società