Corte d'Appello Bari, sentenza 14/05/2024, n. 590

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bari, sentenza 14/05/2024, n. 590
Giurisdizione : Corte d'Appello Bari
Numero : 590
Data del deposito : 14 maggio 2024

Testo completo

n. 1845/2021 R.G.

Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott.ssa Manuela Saracino Presidente
2) Dott. Pietro Mastrorilli ConSIliere
3) Dott.ssa Elvira Palma ConSIliere rel. ha emesso la seguente

SENTENZA nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A (Bitonto- 31.10.1955), Parte_1 Parte_2
(Bitonto -21.01.1948), (Gioia del Colle -24.04.195), Parte_3
(Foggia -20.02.1946) nonchè eredi di Parte_4
in persona di (Trani - Persona_1 Persona_2
21.05.1947), (Bisceglie -20.04.1972), Parte_5 Pt_6
(Bisceglie -19.03.1973), (Bisceglie -27.11.1975),
[...] Parte_7 rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Domeni co Garofalo;

-Appellanti- E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Caputo;

-Appellata-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. Con separati ricorsi ex art. 414 c.p.c. depositati in data 2.12.2003,
, , , e Parte_1 Persona_1 Parte_2 Parte_3
convenivano dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Parte_4
Lavoro la Provincia di deducendo, con richiamo alla documentazione CP_1 prodotta agli atti:
• di essere stati assegnati, tutti nell'anno 1981 e Parte_3 nell'anno 1982, a causa della soppressione di enti privati gestori della formazione professionale di cui erano dipendenti, mediante l'istituto della mobilità previsto dall'art. 27 della L.R. Puglia n. 54/1978, alla Provincia di
la quale con deliberazione di G.R. n. 817 del 02.02.1981 era stata delegata CP_1
dalla all'attività di formazione professionale già direttamente CP_2 gestita da quest'ultima;

• di avere conseguentemente prestato attività lavorativa alle dipendenze della Provincia di nella qualità di operatori della formazione CP_1 professionale, sino al 31.01.1996, senza soluzione di continuità;

• di avere quest'ultima, con provvedimento di Giunta n. 15 del 17.01.1996, a causa della mancata assegnazione di attività formativa delegata per l'anno 1995/1996, deliberato di richiedere, all Organizzazione_1
della la revoca dei provvedimenti di
[...] CP_2 assegnazione in mobilità dei ricorrenti e di rimettere questi ultimi a disposizione del suddetto Assessorato (doc. n. 1);

• di avere la con decreti assessorili del 30.01.1996, CP_2 assegnato i ricorrenti - in mobilità ex art. 27 cit. - per il periodo dal 01.02.1996 al 30.06.1996, dall'ente delegato Provincia di ad enti privati gestori della CP_1 formazione professionale ( , disponendo che CP_3 CP_4 CP_5 all'esito dovessero far rientro alla Provincia di in quanto loro ente di CP_1 appartenenza (doc. n. 2);

• di essersi, tuttavia, la Provincia di opposta al rientro in servizio dei CP_1 ricorrenti, sostenendo, con nota prot. n. 1928/VI° del 27.06.1996, di non essere l'ente di appartenenza degli stessi e di non poterli comunque adibire ad attività di formazione professionale non essendole stata assegnata attività corsuale (doc. n. 5);

• di avere, i ricorrenti, conseguentemente, diffidato la a Controparte_6 consentire il loro rientro in servizio (doc. n. 4), ma l'Ente ribadiva la propria posizione con nota prot. n. 3453/VI del 12.12.1996 (doc. n. 6);

• di avere omesso la di consentire il loro rientro in servizio Controparte_6 anche quando la Giunta Regionale, con delibera n. 2224 del 05.05.2017 (doc. n. 7), le assegnava, nell'ambito del piano formativo 1996/1997, attività di formazione professionale, per cui i ricorrenti si vedevano costretti a notificare un ulteriore atto di diffida (doc. n. 11), rimasto privo di riscontro;

• di essere, pertanto, i ricorrenti, nel periodo dal 01.07.1996 rimasti a disposizione dell convenuto e, nel frattempo, partecipato ai prescritti corsi CP_7 di aggiornamento per operatori della formazione professionale, occupandosi di attività di ricerca;

• di essersi protratta detta situazione sino a quando la , con CP_2 decreti assessorili alla F.P. del 23.09.1997, assegnava nuovamente i ricorrenti
- in mobilità ex art. 27 cit. - dalla Provincia di ad enti privati gestori della CP_1 Orga formazione professionale ( , Istituto di F.P. ”, Org_3 CP_5
, anche in questo caso disponendo che dovessero far rientro
[...] CP_8 all'ente di appartenenza a conclusione dell'attività formativa Controparte_6
1997 (doc. n. 12);

• di avere, successivamente, la , con decreti assessorili alla CP_2
F.P. del 25.11.1997, sempre mediante l'istituto della mobilità, trasferito definitivamente i ricorrenti ad enti privati gestori della formazione
professionale ( ), cui aveva nel frattempo assegnato Organizzazione_4
l'attività formativa già della Provincia di (doc n. 14);
CP_1
• di essersi, questi ultimi enti, accollati il pagamento delle retribuzioni dei medesimi ricorrenti con decorrenza dal settembre 1997, ovvero dal dicembre 1997 per il Per_1
• di risultare, pertanto, i ricorrenti creditori nei confronti della CP_6
in quanto all'epoca loro ente di appartenenza, degli stipendi da luglio 1996
[...] ad agosto 1997 - per il fino a novembre 1997 - e dei relativi ratei di Per_1
13^ - con diritto alla regolarizzazione, per tale periodo, della posizione assicurativa e previdenziale (risultando, dagli estratti conto , dipendenti CP_9 della e da quest'ultima assicurati, fino al 30.06.1996: v. doc. Controparte_6
n. 15) - nonché dell'intero TFR maturato dall'assegnazione in mobilità Part nell'anno 1981 (1982 per il sino ad agosto 1997 (a novembre 1997 per il
. Per_1
Tanto dedotto, evocavano in giudizio la e, richiamata la Controparte_6 normativa speciale disciplinante la fattispecie in esame (e segnatamente: i. la Legge n. 54/1978, che prevede la realizzazione delle attività di CP_2 formazione mediante enti pubblici delegati, quale la ed enti Controparte_6 privati convenzionati ai sensi degli artt. 18 e 13 nonché il sistema della mobilità del personale ex art. 27, in forza della quale era avvenuta la loro assegnazione in servizio alla Provincia di ii. la Circolare della prot. n. CP_1 CP_2
34/1090/F.P. del 28.01.1980, che nel dettare i per la mobilità del Pt_8 personale degli Enti stabilisce, al punto 4), che <L'operatore in Pt_9 mobilità viene trasferito nell'organico preso il quale viene assegnato per due anni consecutivi>>;
iii. l'art. 12 CCNL Operatori Formazione Professionale 1980/1983, applicato dalla Provincia ai ricorrenti, a sua volta, che <… il lavoratore dipendente, assegnato in mobilità per due anni consecutivi allo stesso Ente, entra automaticamente nell'organico del nuovo Ente>>), chiedevano: A) accertare di essere stati dipendenti della Provincia di dal 1981 - o CP_1 Part dal 1982 quanto al - al 30.11.1997, come da deliberazione di Giunta n. 895 del 23.03.1984 che qualificava i ricorrenti come “personale assegnato in mobilità a tempo indeterminato” con “status … iure privatorum … disciplinato sotto il profilo giuridico, normativo e retributivo dal … CCNNL degli operatori della F.P.”, con inquadramento, avuto riguardo alle mansioni assegnate, nelle corrispondenti fasce retributive del CCNL 1980/1983;
B) dichiarare l'illegittimità, per violazione della normativa legale e contrattuale, del trattamento economico e normativo adottato dall'ente convenuto nei loro confronti, considerato che il Capitolato Generale disciplinante la delega dalla Regione alle Province delle attività di formazione professionale (allegato alla d.G.R. n. 817 del 02.02.1981), prevedeva espressamente all'art. 4, relativo all'Assegnazione di personale non regionale, che “Alla spesa del personale assegnato proveniente dalla mobilità, che è a carico dei finanziamenti approvati per ciascun Centro, provvedono direttamente le Amministrazioni Provinciali. Per tale personale è applicato il Contratto Collettivo Nazionale degli Operatori della Formazione Professionale”, con illegittimità di quello adottato dal luglio del 1996;
C) condannare la al pagamento in loro favore sia delle Controparte_6 somme quantificate a titolo di retribuzioni non corrisposte dal luglio del 1996 all'agosto del 1997 sulla scorta delle mansioni svolte e del corrispondente livello di inquadramento contrattuale, sia del TFR sull'intera durata dei rapporti di lavoro a decorrere dall'assegnazione in mobilità, richiamando, sul punto, la nota della prot. n. 1297/VI del 30.04.1996, che indicava Controparte_6
l'importo accantonato per ciascuno di essi fino al 31.12.1995 (doc. n. 39) e i rispettivi Mod. 01/M relativi all'anno 1996, che riportavano la quota di CP_9
TFR relativa al periodo fino al 30.06.1996 (doc. n. 40) e allegando, a tal fine, ai rispettivi ricorsi anche un prospetto del TFR maturato (doc. n. 41), distinguendo quello maturato fino al 30.06.1996 e quello del successivo periodo fino ad agosto 1997 (a novembre 1997 per il . Per_1
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 24.03.2005 si costituiva in giudizio la eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità Controparte_6 delle domande per difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo ai sensi dell'art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 – asserendo avere i ricorrenti proposto domande afferenti a rapporti di pubblico impiego del periodo fino al 30.06.1998 - e, nel merito, l'infondatezza delle pretese economiche relative al periodo dal 01.02.1996 al 30.06.1996, chiedendo, pertanto, il rigetto dei ricorsi. 1.3. All'udienza del 13.12.2005 i ricorrenti producevano in giudizio i verbali di conciliazione sindacale sottoscritti nel giugno 2005 ed attestanti l'avvenuta transazione della sola pretesa inerente le retribuzioni non percepite dalla Provincia di dal 01.07.1996 alla data di decorrenza degli effetti CP_1 economici della ricollocazione presso gli enti gestori e IRAPL;
CP_5 ne conseguiva la parziale cessazione della materia del contendere e la prosecuzione dei giudizi nei limiti della domanda di pagamento del TFR. 1.4. Con ordinanze del 25.01.2008, il Giudice del Lavoro di - preso CP_1 atto della sussistenza di una disputa tra la e la CP_2 Controparte_6 in merito all'avvenuta
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