Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/01/2024, n. 42
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. NC Filocamo - Presidente dott. Silvia Rita Fabrizio - Consigliere dott. Alberto Iachini Bellisarii – Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 301 / 2022 RG, cui è stata riunita la n. 320/2022, trattenuta in decisione con ordinanza del 22.11.2023,
promossa da
ZZ LD, D'RI NC e D'RI RI, rappresentati e difesi dall' avv. Ferdinando D'RI giusta mandato in calce all'atto di appello, el. dom. in L'Aquila, via Poggio Picenze 21 , presso lo studio;
Appellanti nella 301/22 – Appellati nella 320/2022
contro
UN LO, elettivamente domiciliato in Lanciano alla via L. De Crecchio n. 12, presso lo studio dell'Avv. Angela Marina Nigro, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce all'atto di appello;
Appellante nella 320/2022
AL CA, rappresentata e difesa dall' Avv. Anna Maria Pasquini giusta mandato in calce
a comparsa di costituzione , el. dom. in Lanciano , via Isonzo 25, presso lo studio;
Appellata nella 301/2022
DA IT LV e TA EP OS, rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuela Valentini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Sesto San Giovanni, Viale Fratelli Casiraghi
n.133 giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
Appellati nella 320/2022
avverso
la sentenza n. 77/2022 depositata il 16.2.2022 dal Tribunale di Lanciano nel procedimento civile n.
125/2019, avente ad oggetto regolamento di confini .
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante ZZ + 2:
“Sia della giustizia di Codesta Corte d'Appello accogliere il presente atto di appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata per i vari e diversi motivi di gravame proposti:
- in via principale, dichiarare la nullità della sentenza per difetto di integrità del contraddittorio;
- nel merito ed in via principale, dichiarare la nullità della sentenza per l'erronea applicazione degli artt. 950 e 951 c.c.;
- nel merito ed in via subordinata, dichiarare maturata l'intervenuta usucapione degli attuali confini ex art.
1.146 c.c.
Con vittoria di spese diritti ed onorari.”
Per parte appellante UN:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, in riforma e revoca della impugnata sentenza, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:
in parziale riforma della sentenza di primo grado accogliere, per quanto di ragione, le conclusioni rassegnate in primo grado con la comparsa di costituzione e risposta del 14.10.2019, con l'atto di chiamata in causa del 11.11.2019 e con la memoria ex art. 183/VI n.1 c.p.c. dell'1.6.2020, ai fini della condanna del giudizio di primo grado di: I) EZ RM, D'IO AL
e D'IO CO, alle spese di primo grado in favore del concludente e, sulla scorta del principio di causalità, condannare i medesimi ZZ-D'RI alle spese di primo grado in favore di
ID TO LV e TA GI SA;
II) In linea subordinata, condannare ZZ-D'RI alle spese in favore del concludente e compensare quelle tra il medesimo concludente e DA-TA;
III) In via ulteriormente subordinata, compensare le spese tra tutte le parti;
IV)Con vittoria di spese e competenze del grado di appello.”
Per parte appellata AL:
“ In via principale
- Dichiarare inammissibile e/o infondata l'eccezione di nullità della sentenza per difetto di integrità del contraddittorio formulata dagli appellanti.
In via subordinata
– Nella denegata ipotesi che l'Ecc.ma Corte d'Appello di l'Aquila dovesse ritenere fondata l'eccezione proposta dagli appellanti, la scrivente difesa chiede che la causa sia rimessa al Giudice di Primo Grado per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di D'RI ES e D'RI VI. Nel merito
- Rigettare in toto l'appello per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate nel corso del presente atto, con conferma integrale della sentenza n. 77/2022 resa dal Tribunale di Lanciano, ad eccezione del capo contenente la compensazione delle spese tra la parte attrice e i convenuti principali.
- Con vittoria di spese e competenze di I° e II°.”
Per parte appellata DA – TA:
CONCLUSIONI DA COMPARSA DI RISPOSTA
“ In via principale: Confermare la sentenza n. 77 pubblicata in data 16.02.2022 dal Tribunale di Lanciano e,