Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 10/03/2025, n. 2

CA Caltanissetta
Sentenza
10 marzo 2025
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CA Caltanissetta
Sentenza
10 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 10/03/2025, n. 2
Giurisdizione : Corte d'Appello Caltanissetta
Numero : 2
Data del deposito : 10 marzo 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Gaetano Sole Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12/2025 V.G. di questa Corte di Appello, congiuntamente promossa da nata a [...] il [...] e residente a [...]
Quattro Novembre, 13 (C.F. ) e C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
( ) entrambi elettivamente domiciliati in Caltanissetta, CodiceFiscale_2 presso lo studio legale dell'Avv. Samuela Martorana (C.F. , C.F._3
sito in Caltanissetta (CL) nella Via E. De Nicola 17, entrambi rappresentati e difesi dagli Avv. ti Samuela Martorana, del foro di Caltanissetta (C.F.
,con studio sito in Caltanissetta (CL) nella Via E. De Nicola C.F._3
17 e dall'Avv. stabilito Luana Calì (c.f. ) del foro di Gela C.F._4
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE
***
Conclusioni per i ricorrenti:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello: a) dichiarare l'efficacia civile della Sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo il 24/11/2021; b) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caltanissetta di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge.


MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 29 gennaio 2025 e Parte_1
hanno adito questa Corte di Appello premettendo in Parte_2
fatto:
- che in data 06/07/2000 contraevano in Mazzarino matrimonio concordatario ed il relativo atto veniva trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Mazzarino al n. 26, P. II, S. A., anno 2000, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato;

- che con decreto del 24.01.2007 il Tribunale di Gela ha omologato la separazione personale dei coniugi;

- che il Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo, con sentenza emessa in data
24.11.2021 pronunziata in unico grado, resa esecutiva con decreto del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica del giorno 25.10.2023 ha dichiarato la nullità del matrimonio canonico;

- che la sentenza ecclesiastica è stata emessa a seguito di un procedimento che ha tenuto nel massimo rispetto i diritti della difesa della parte convenuta ed è stata pronunciata sulla base dei seguenti capi di nullità: 1)Esclusione dell'Indissolubilità del vincolo da entrambi i coniugi o uno dei due, a norma del Can. 1101 §2 C.D.C. 2) Esclusione della prole da parte attrice, a norma del Can. 1101 § 2 C.D.C.;
Tutto ciò premesso hanno chiesto, congiuntamente, che, in forza degli accordi vigenti tra lo Stato Italiano e la Santa ED (art. 8 n. 2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, del 18.2.1984, ratificato col legge n. 121 del 25.3.1985, secondo la previsione degli artt. 796-797 c.p.c., venga dichiarata efficace nella
Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo emessa in data 24.11.2021, pronunziata in unico grado, resa esecutiva con decreto del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del giorno 25.10.2023. Con conseguente annotazione a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mazzarino a margine dell'atto di matrimonio n. 26, P. II, S. A, anno 2000.
Il Procuratore Generale ha ricevuto dalla cancelleria comunicazione del ricorso.
***
Preliminarmente, mette conto evidenziare che, trattandosi di iniziativa congiunta, la domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica correttamente ha la forma del ricorso e la procedura deve seguire il rito camerale (Cass. 4891/92). Non
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