Corte d'Appello Bari, sentenza 11/01/2024, n. 2301

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bari, sentenza 11/01/2024, n. 2301
Giurisdizione : Corte d'Appello Bari
Numero : 2301
Data del deposito : 11 gennaio 2024

Testo completo

R.G. n. 1311/2022

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. Pietro Mastrorilli Presidente
2) Dott. ssa Ernesta Tarantino Consigliere
3) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel.
ha emesso la seguente S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;

T R A
UN CE (10.08.1967 -Adelfia, BA), assistito e difeso dall'Avv. to Antonietta Paola Lamanna;

-Appellante- E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistito e difeso dall'Avv. to Andrea Patarnello;

-Appellato-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza definitiva n. 1285/2022 resa in data 03.05.2022, il Tribunale del Lavoro di Bari: a) rigettava il ricorso depositato in data 15.10.2020 da RU VI, volto ad ottenere il riconoscimento del diritto ad ottenere la liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2016 e, per l'effetto, la declaratoria di nulla dovere a tale titolo in restituzione all'INPS in virtù della missiva di indebito del 06.12.2019 con la quale l'Istituto reclamava la somma di € 2.234,38 erogata a tale titolo;
b) compensava per intero tra le parti le spese di lite.
2. Con ricorso del 07.10.2022, RU VI interponeva appello per i motivi che di seguito si riportano e si valutano. Ritualmente evocato in giudizio, l'INPS si costituiva e resisteva con apposita memoria del 15.11.2023, insistendo per l'integrale rigetto delle avverse pretese. Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado. In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE 3. Per meglio corrispondere ai motivi di appello proposti, va premesso che RU VI, con ricorso introduttivo depositato in data 15.10.2020, deduceva:
-di avere effettuato nell'anno 2016 n. 64 giornate lavorative come bracciante agricolo e nel biennio 2015/2016 più di 102 giornate in agricoltura;

-di avere inoltrato domanda n. 2016699908793 diretta ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola con riferimento all'anno 2016;

-di avere ricevuto in data 06.12.2019 missiva INPS con cui si accertava la sussistenza di un indebito, per illegittima erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola anno 2016, con richiesta di restituzione, a tale titolo, della somma di € 2.234,39;

-di avere, quindi, invano presentato apposito ricorso amministrativo in data 13.01.2020, rigettato dall'INPS con delibera n. 2021223 del 24.02.2020, stante
“la cancellazione totale di giornate agricole con Elenco 2VD2019” relative all'anno 2016;

-di avere, conseguentemente, proposto ricorso giudiziario diretto ad ottenere la condanna dell'INPS al pagamento della prestazione economica della indennità di disoccupazione anno 2016 e annullamento della missiva di indebito, deducendo a tal fine di avere lavorato come bracciante agricolo presso la ditta
“Stea Michelangelo” nei mesi di febbraio, maggio, giugno, ottobre, novembre e dicembre 2016, per un totale di 64 giornate, come da buste paga allegate in atti e di avere per l'anno 2015 effettuato 102 giornate sempre come bracciante agricolo presso la medesima ditta “Stea Michelangelo”, come da estratto contributivo e buste paga relative all'anno 2015, che allegava agli atti, integrando così il requisito richiesto dalla legge (art. 32 della legge n. 264 del 1949) per l'ottenimento della disoccupazione agricola, ovvero “almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento)” e che mai gli erano “state notificate irregolarità o contestazioni in merito alla sua posizione lavorativa, per la quale ha percepito un reddito regolarmente denunciato e per il quale ha pagato anche la relativa tassazione e contribuzione”. 4. L'INPS, sollevate talune eccezioni preliminari (abuso dello strumento processuale per pregressa azione sovrapponibile e decadenza ex art. 22 D.L. n. 7/70), contestava nel merito la fondatezza della domanda, eccependo la carenza di prova atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini della maturazione del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola. 5. Il Tribunale, richiamato il principio della ragione più liquida, disattendeva nel merito totalmente la domanda. 5.1. In particolare, richiamati i requisiti previsti dalla legge per consentire al lavoratore agricolo di beneficiare della indennità di disoccupazione agricola (almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce
l'indennità e dall'anno precedente) e ribaditi i criteri di riparto degli oneri probatori, rilevava che < idonea a dimostrare la sussistenza del prodromico requisito della iscrizione negli elenchi, né ha allegato o chiesto di provare in modo idoneo allo scopo, i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui neppure chiede l'accertamento>>;
che, ancora, non appariva < fine la generica allegazione di avere svolto attività lavorativa "alle dipendenze" di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi - in specie per periodi di lavoro brevi (come nel caso di specie) – non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto>>;
che
< quanto reclamato in ricorso trattandosi di documentazione di formazione unilaterale (buste paga)>>, la quale, anche se di provenienza dal
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