Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/01/2024, n. 1402

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/01/2024, n. 1402
Giurisdizione : Corte d'Appello Catanzaro
Numero : 1402
Data del deposito : 11 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. ssa B F Presidente dott. R M Consigliere dott. ssa G B Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 197 del Ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2021 , vertente
TRA
con l'avv.to CINERARI CARMINE Parte_1
appellante
E on l'avv.to RIZZO PIERLUIGI Controparte_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con due distinti ricorsi, successivamente riuniti, conveniva in giudizio la Parte_1
società chiedendone la condanna alla corresponsione della Controparte_2
somma di euro 87.105,20 per lavoro straordinario, notturno e rimborso di spese di viaggio per il periodo 13 giugno 2013/13 giugno 2018 e al versamento sul fondo pensioni di tutte le somme maturate dal 13 giugno 2013 fino al deposito della sentenza a titolo di TFR maturato e non versato, nonché al r.d. per il mancato accantonamento per complessivi € 6000.
Deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società come guardia giurata di VI livello, dal


4.7.2006 per 18 mesi, terminati i quali il contratto veniva prorogato fino alla data dell'1.08.2009 per altri 18 mesi. Alla scadenza della proroga, la società avrebbe dovuto rinnovare il contratto per altri 12 mesi con un inquadramento nel V livello e successivamente per altri 24 mesi con un inquadramento al IV livello. Tuttavia, ciò non avveniva e pertanto
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egli adiva il giudice del lavoro chiedendo la nullità del termine apposto al contratto di lavoro e il riconoscimento del carattere indeterminato del rapporto di lavoro, ottenendo la declaratoria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente reintegra a far data dal
13.06.2013.
Al rientro in servizio a giugno 2013, veniva assegnato presso il distaccamento di Rende (CS)
e chiamato a prestare la propria attività lavorativa presso il posto fisso dell' di Praia Org_1
a Mare (CS)., ove svolgeva lavoro:
- esclusivamente notturno;

- con turni dalle 20.00 alle 03.00;

- con turni di lavoro 5+1: ogni 5 giorni di lavoro, 1 di riposo.
Lamentava che, sebbene assunto presso la sede di Rende, aveva ricevuto una disposizione fissa, quella di recarsi direttamente a Praia a Mare (CS) ad espletare sempre il servizio notturno. Avendo un turno fisso già preassegnato, non passava dalla sede operativa di Rende per ricevere istruzioni sul luogo dove prestare attività lavorativa e si recava direttamente a
Praia a Mare. Essendo residente a Luzzi (CS), rappresentava che ogni giorno partiva con la propria autovettura, 2 ore prima del turno e rientrava 2 ore dopo la fine dello stesso
(compiendo circa 220km al giorno). Lamentava che la gli aveva imposto solo CP_3
turni di servizio notturno (dalle 20,00 alle 3,00) e non aveva mai accettato di concedergli
l'utilizzo di un'autovettura aziendale, mentre ad altri colleghi, assegnati all' , Parte_2
tale disponibilità era stata concessa.
Sosteneva che l'ammontare della retribuzione di queste ore (non riconosciute e non retribuite dalla società datore di lavoro) da qualificarsi come lavoro straordinario, anche notturno, era pari ad euro 37.310,00 e che il rimborso del costo chilometrico sostenuto per raggiungere la sede lavorativa con la propria autovettura, ammontava ad euro 49.795,20. E ciò deducendo
l'inosservanza da parte del datore di lavoro del CCNL applicabile al rapporto di lavoro e dell'art. 4 comma 2 e 5 del D.lgs. n. 66/2003, la violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto.
Lamentava, quanto al mancato versamento dei ratei del trattamento di fine rapporto, di aver chiesto un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, garantita dal TFR e che la domanda era stata respinta per il mancato accantonamento dei ratei della retribuzione differita sul fondo pensioni.
Concludeva (con il primo ricorso), chiedendo di condannare la Società a responsabilità limitata Vigilanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2
sede in Rende (CS), Via Crati,50, Palazzo DE COL, al pagamento in favore del Sig.
2 , per il periodo 13 giugno 2013 - 13 giugno 2018, della somma 87.105,20, o Parte_1
della somma maggiore o minore che sarà accertata dal C.T.U. o che il giudice riterrà equa e di giustizia ex art. 2056 del cod. civ. a titolo di retribuzione del lavoro straordinario svolto e rimborso chilometrico, oltre interessi legali dal giorno di maturazione del diritto fino al soddisfo effettivo;

Chiedeva (con il secondo ricorso), la condanna al versamento sul fondo pensioni di tutte le somme maturate dal 13 giugno 2013 fino al deposito della sentenza a titolo di TFR maturato e non versato, nonché al risarcimento del danno per il mancato accantonamento di complessivi
€ 6000, e cioè € 1000 per ogni anno di mancato accantonamento
Nella resistenza della società convenuta, il tribunale di Cosenza, espletata ctu contabile, rilevava - con riferimento alla domanda volta ad ottenere il versamento sul fondo pensioni di tutte le somme maturate a titolo di TFR non versato dal 13 giugno 2013 - che, per come emerso dalla relazione del CTU, la società aveva provveduto all'accantonamento ed al versamento degli importi relativi al periodo 13.06.2013/29.05.2018. Seppure la società avesse riconosciuto che una parte degli importi era stata versata anche dopo la notifica del ricorso, il giudice di prime cure escludeva la fondatezza della domanda risarcitoria da ritardato versamento, non essendo state chiarite specificamente la natura e l'entità del pregiudizio che sarebbe conseguito al mancato accoglimento della richiesta di un finanziamento, con cessione del quinto dello stipendio, garantita dal TFR;
e, quindi, in quali termini il mancato finanziamento avesse inciso sulla vita personale e familiare del ricorrente, in termini di danno emergente o di lucro cessante.
Quanto alla domanda volta alla corresponsione della somma di euro 87.105,20 a titolo di lavoro straordinario e di rimborso di spese di viaggio per il periodo 13 giugno 2013/13 giugno
2018, il tribunale riteneva pacifico e documentato che la società occupava più di quindici dipendenti, con conseguente decorso del termine di prescrizione in costanza del rapporto di lavoro, sicchè affermava la fondatezza della preliminare eccezione di parziale prescrizione dei crediti azionati fino alla data dell'11.9.2013, posto che l'unico atto interruttivo della prescrizione era costituito dalla notifica del ricorso eseguita in data 11.09.2018.
Sui restanti e asseriti crediti a titolo di lavoro straordinario ed indennità, il giudice di prime cure rilevava che la “normale località di lavoro” risultante dal contratto sottoscritto dalle parti in data 20 giugno 2013 era pacificamente Praia a Mare con la precisazione che il distaccamento di Rende era indicato quale sede cui far riferimento “per ogni eventuale problematica legata all'instaurando rapporto di lavoro” e non era, dunque, la sede di lavoro intesa come luogo ove viene normalmente svolta l'attività lavorativa;
che, dunque, non si
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applicava l'art. 100 del ccnl [Il lavoratore inviato temporaneamente in servizio oltre almeno dieci chilometri (o diversa distanza già prevista o da contrattarsi localmente) dai confini dei comuni considerati come normale località di lavoro e sempre che il lavoratore non venga con ciò ad essere favorito da un avvicinamento, avrà diritto al trattamento economico contrattualmente previsto per le ore di servizio effettivamente prestate e al rimborso delle spese di viaggio per il maggior percorso - con i mezzi autorizzati - rispetto alla distanza abitualmente percorsa dal lavoratore medesimo per recarsi alla sede o comando dell'Istituto
o alla normale località di lavoro] disposizione riferita al servizio che i dipendenti sono chiamati a svolgere temporaneamente, bensì l'art. 99 ccnl [Per il percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione alla sede o comando dell'Istituto o alle località di lavoro previste all'atto dell'assunzione o successivamente assegnate, non competono ai lavoratori particolari compensi od indennità] il quale esclude compensi e indennità per il percorso di andata e ritorno dall'abitazione dei dipendenti alle località di lavoro, e non prevede che i tempi di percorrenza debbano considerarsi come attività lavorativa o straordinaria da compensare o retribuire, con la precisazione, quanto al lavoro notturno, che secondo l'art. 64 ccnl Per le attività prestate nelle giornate domenicali e in orario notturno nessun particolare maggiorazione competerà al dipendente, giacché tale attività espletata ordinariamente nel ciclo continuo, caratteristico del servizio di vigilanza, trova la sua normale remunerazione nella determinazione complessiva del trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto.
Compensava le spese di lite, ma addebitava quelle di ctu contabile al ricorrente.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado ed ha lamentato che
1. relativamente alla eccezione di prescrizione, il giudice di prime cure non ha tenuto conto degli atti interruttivi segnalati in primo grado ed identificati nei doc. 9, 10,11,12,13. In tali atti il lavoratore non solo lamentava l'illegittimità della sede lavorativa di assegnazione ma sottolineava l'utilizzo della sua autovettura, richiedendone il ristoro dei costi sostenuti e anticipando l'azione legale;
2.l'erroneità della decisione nella parte in cui il tribunale non ha tenuto conto della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di reintegrazione del lavoratore, sussiste l'obbligo del datore di lavoro di collocare il lavoratore alle mansioni precedentemente assegnate e al luogo di lavoro occupato al momento della cessazione illegittima del rapporto di lavoro. Ha sostenuto, quindi, che avrebbe dovuto essere reintegrato nell' (CS), tra l'altro sede più vicina alla sua residenza, “oppure, in Controparte_4
conformità all'art. 2103 del cod. civ. e della giurisprudenza conforme, in caso di comprovate esigenze tecnico-produttive dell'azienda trasferito ad altra sede” nel caso di specie
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insussistenti;
3.l'erronea applicazione dell'art 99 CCNL, originata dall'erronea considerazione della lettera di assunzione come un nuovo contratto di lavoro”, trattandosi, invece, di riassunzione in servizio, sulla base rapporto di lavoro, instaurato sin dal 2006, da ritenersi ininterrotto, sicchè l'assegnazione era illegittima ed in violazione dell'art. 2103 cod. civ. alla luce della giurisprudenza già richiamata. 4. ha ribadito che la gli aveva imposto CP_3
solo turni di servizio notturno (dalle 20,00 alle 3,00) e non aveva mai accettato di concedergli
l'utilizzo di un'autovettura aziendale, mentre ad altri colleghi, assegnati all' , Parte_2 tale disponibilità era stata concessa;
ha ribadito l'inosservanza da parte del datore di lavoro del CCNL applicabile al rapporto di lavoro e dell'art. 4 comma 2 del D.lgs. n. 66/2003, la violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto;
5.l'erroneità della sentenza nell'addebito delle spese della CTU al ricorrente, in violazione del principio della soccombenza, alla luce della pacifica circostanza che la abbia versato in CP_5
ritardo dei ratei di TFR.
Ha concluso, chiedendo “la riforma della sentenza n. 2132/2020, resa dal Tribunale di
Cosenza, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Unico Dott. V L F – nel giudizio n. 2757/2018, cui è stato riunito il Proc. Civ. n. 4307/18, pubblicata il 16.12.2020, notificata in data 21.1.2021, con condanna di parte resistente al pagamento in favore della somma di € 101.305,15 come quantificata dal C.T.U. nominato dal Giudice di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze e onorari per entrambi i giudizi”.
Si è costituita la società in cui si è fusa per incorporazione la Controparte_1
resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto perché Controparte_2
infondato.
In merito alla prima censura ha eccepito che i documenti indicati dall'appellante non sono idonei atti interruttivi, perché:
- la nota del 14.11.2013 (doc. n. 9 della produzione di primo grado del ricorrente) ha ad oggetto esclusivamente la “turnazione e rotazione sui vari posti di lavoro” e reca la prospettazione di un asserito “stress psico-fisico” per l'utilizzo “nei turni di lavoro notturno”, per cui potrebbe astrattamente essere un atto interruttivo della prescrizione
(peraltro, decennale) in riferimento ad una rivendicazione per risarcimento danni non patrimoniale, non prospettata nel giudizio in oggetto. Inoltre, non vi è prova dell'invio
e della ricezione della nota del 14.11.2013;

- il documento n. 10 è una nota della e non del ricorrente;
CP_3
- la nota del 17.10.2016 (doc. n. 11 della produzione di primo grado del ricorrente) esprime una mera “richiesta di variazione orario di inizio turno”;

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- la nota del 26.10.2016 (doc. n. 12) è un sollecito alla precedente del 17.10.2016;

- la nota del 16.11.2017 (doc. n. 13), oltre a non esservi prova della riferibilità delle allegate ricevute di spedizione e ricezione della pec dall'indirizzo
, non contiene l'esplicitazione della domanda Email_1 Email_2
retributiva per il preteso lavoro straordinario ma solo di quella risarcitoria per il preteso rimborso delle “spese sostenute per” recarsi “giornalmente a Praia a Mare”.
Nel merito ha ribadito le difese di primo grado, eccependo, altresì, l'irrilevanza delle allegazioni afferenti alla sede di lavoro indicata nel contratto a tempo determinato del
4.7.2006, all'iter giudiziario con cui è stata dichiarata la conversione del contratto a tempo indeterminato ed alla riammissione in servizio, sottolineando che l'assegnazione alla sede di
Praia a Mare non era stata oggetto di impugnazione, sicchè era maturata la decadenza ai sensi dell'art. 32 della L. 183/2010 e dell'art. 6 della L. 604/1966.
Alla fissata udienza, sentiti i difensori delle parti, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo.
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