Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/05/2024, n. 275
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Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Brindisi
n. 1507 del 14.9.2021
Oggetto: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato – pagamento differenze retributive
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Silvana Botrugno Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice ausiliare relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di pubblico impiego, in grado d'appello, iscritta al n.966/2021 del Ruolo
Generale A.C. Appelli, promossa
da
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Davide Fazzi e presso Parte_1
il medesimo elettivamente domiciliato
APPELLANTE contro
in persona del Sindaco in carica, rappresentato e Controparte_1
difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Loredana Lella e presso il medesimo elettivamente domiciliato
APPELLATO
All'udienza del 10.4.2024, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO
Con ricorso del 9.6.2016, si rivolgeva al Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice Parte_1
Unico del Lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare che tra il sig. e il sono intercorsi dei contratti di Parte_1 Controparte_1
lavoro occasionale dal 1.06.2004 al 16.02.2016 e che detti contratti si sono ripetuti senza soluzione di continuità;
2.Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in premessa che tra il sig. Parte_1
e il Comune di si è di fatto svolto un rapporto di lavoro a carattere Controparte_1
3.In conseguenza, condannare il a rifondere Controparte_1
al appellante la retribuzione maturata, nonché ogni voce per differenze e TFR dovute e come meglio specificate in ricorso, in ragione del rapporto di lavoro a carattere subordinato di fatto intercorso tra le parti e così per un complessivo importo di euro 139.362,2 oltre interessi come per legge;
4Condannare il al risarcimento del danno da omessa Controparte_1
regolarizzazione contributiva da quantificarsi in corso di causa;
5.Condannare, altresì, il
[...] ai sensi dell'art. 36, comma 5, D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, in relazione Controparte_1 all'art. 8 L. 604/1966, al risarcimento del danno in favore del appellante nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto determinata (euro 1385,5) e così per un totale di euro
8313,00;
6. Con conseguenziale condanna del appellatoal pagamento delle competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
In punto di fatto, il ricorrente sosteneva di aver lavorato con contratti di lavoro accessorio di natura occasionale per attività di supporto alla cura degli ospiti della Organizzazione_1 per conto dei Servizi Sociali del Comune di dall'1.6.2004 al 16.2.2016 che in Controparte_1
tutti quei dodici anni aveva lavorato con continuità ogni giorno dalle 7,00 alle 13.00, domeniche comprese, anche oltre l'orario pattuito, svolgendo mansioni di addetto alla pulizia personale degli ospiti della casa di riposo, di pulizia delle stanze, nonché di supporto al personale infermieristico della struttura;
che per il lavoro svolto veniva retribuito sino al marzo 2008 con la somma di € 300,00 mensili, erogata attraverso mandati di pagamento del Comune;
successivamente la paga veniva
Org_ aumentata ad € 450,00 ed erogata a mezzo voucher .
Il ricorrente, pertanto, sosteneva di essere stato utilizzato dal Comune di come Controparte_1
un vero e proprio dipendente, in esecuzione di un regolare e continuo rapporto di lavoro a carattere subordinato, osservando orari imposti, svolgendo lavoro straordinario, maturando di fatto permessi mai goduti;
conseguentemente, rivendicava il diritto al pagamento delle differenze retributive maturate, trattamento di fine rapporto, regolarizzazione contributiva, oltre al risarcimento del danno da abuso da parte dell'amministrazione convenuta nell'utilizzo improprio del lavoro flessibile.
Con memoria del depositata il 23.2.2018, si costituiva in giudizio il Controparte_1
contestando la domanda e chiedendone il rigetto ed eccependo altresì la prescrizione
[...] parziale dei crediti rivendicati dal ricorrente maturati fino a tutto l'anno 2012.
Espletata l'istruttoria con produzioni documentali e prove orali, la causa veniva decisa con sentenza
n. 1507 del 14.9.2021, con cui veniva rigettato il ricorso e venivano compensate le spese di giudizio.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, con ricorso del 16.10.2021, Parte_1
deducendo due motivi di gravame, con i quali, dopo aver contestato le affermazioni del primo Giudice
in ordine alla mancata adeguata allegazione e prova dell'effettiva sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata, ribadiva la sussistenza del diritto alla retribuzione del lavoro prestato sulla base di un atto invalido, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto alla retribuzione e alla contribuzione previdenziale propria di un rapporto di impiego pubblico “regolare”
(primo motivo), nonché al risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165
(secondo motivo).
In conclusione, chiedeva la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso introduttivo, con vittoria delle spese del doppio grado.
Con memoria depositata il 26.9.2023, si costituiva il contestando Controparte_1
l'appello e chiedendone il rigetto. In subordine, ribadiva l'eccezione di prescrizione già formulata in primo grado.
All'odierna udienza, dopo la