Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/03/2024, n. 108

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/03/2024, n. 108
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 108
Data del deposito : 5 marzo 2024

Testo completo



RG Nr. 895/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro

Composta dai Magistrati
Dr. Annalisa Multari Presidente rel.
Dr. Lorenzo Puccetti Consigliere
Dr. Silvia Burelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 9 dicembre 2022

Da
AR IO (c.f. [...]) residente in [...], rappresentato dagli avv.ti Giacomo Cucco (c.f. [...]) pec: giacomo.cucco@venezia.pecavvocati.it e Alberto Del Col (c.f. [...]) pec: albertodelcol@pec.ordineavvocatitreviso.it, in virtù di mandato in calce al ricorso di primo grado, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giacomo Cucco in Venezia, San Polo 2580 e numero
041- 5287290 quale fax cui effettuare le comunicazioni di cancelleria, appellante
Contro
RISTO S.R.L. (C.F. 05052460267), con sede legale in Treviso, Via Callalta 31, in persona del
Legale Rappresentante Dott.ssa Alessia de Simon (C.F.: [...]), nata a [...] il
06/05/1987, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea De Checchi del Foro di Treviso (Cod. Fisc.
[...]) giusta procura alle liti allegata al presente atto e con domicilio eletto presso il suo studio e la sua persona in Treviso, Via Olivi n. 2/e,
1 Appellata, appellante incidentale come terza chiamata

nonché contro
FOOD INVEST S.R.L. (C.F. e P.IVA 04925680268), con sede in Treviso (TV), Piazzetta dei
Lombardi n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'Avv. Francesco Sernaglia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Montebelluna, Via Sansovino n. 2, contumace in secondo grado, appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza di Tribunale di Treviso n.480/22 pubblicata l' 1.11.2022 e notificata il 9.11.22
In punto: accertamento rapporto lavoro subordinato
CONCLUSIONI
Per parte appellante: nel merito: previo accertamento della nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli
429 c.p.c.
e 221 della legge 70 del 2020, si chiede che la Corte d'Appello, in riforma della sentenza
n. 480/22 del Tribunale di Treviso, voglia accogliere tutte le conclusioni già formulate nel primo grado di giudizio da parte del sig. GL come esposte nel ricorso introduttivo e nell'istanza di chiamata in causa e negli ulteriori atti dimessi;
In via istruttoria: si rinnovano tutte le istanze istruttorie già formulate nel primo grado di giudizio e non accolte dal Giudice di prime cure. Spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse
Per parte appellata società Risto s.r.l. - appellante incidentale : si chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reietta, Voglia accogliere le seguenti conclusioni: 1) Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia ogni contraria istanza reietta, pronunciarsi per il rigetto del ricorso in appello presentato da
IO AR (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo
Cucco e dall'Avv. Alberto Del Col, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in
Treviso, Piazza Crispi n. 8, perché infondato, con la conferma della sentenza n. 480/2022 di data
1.11.2022, con la quale il Tribunale di Treviso, Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso proposto in primo grado da IO GL. 2) Si chiede, in ogni caso, l'accoglimento delle conclusioni riportate nella memoria di costituzione di primo grado, che vengono di seguito riportate:

1. In via principale, rigettarsi il ricorso di parte avversa in quanto infondato sia in fatto che in diritto. Spese rifuse.

2. In via subordinata, in accoglimento di tutte le difese ed eccezioni di cui in premessa, ivi
2
compresa l'eccezione di aliunde perceptum e percipiendum, si chiede che il Giudice Voglia limitare ad ogni effetto l'eventuale provvedimento di condanna nei confronti di Risto Srl nella misura che dovesse ritenere di giustizia. Spese rifuse. 3) In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle pretese formulate dal ricorrente nei confronti di Risto Srl, si propone appello incidentale nei confronti di FO NV Srl in riferimento alla sentenza n.
480/2022 di data 1.11.2022, del Tribunale di Treviso, chiedendo l'accoglimento, altresì, delle seguenti conclusioni, già formulate in primo grado con domanda riconvenzionale: previo ogni più opportuno accertamento, per tutti i motivi di cui in premessa, condannare FO NV Srl a manlevare, tenere indenne e comunque restituire a Risto Srl quanto questa fosse condannata a corrispondere al Sig. IO GL. Spese e competenze di causa rifuse.”. In ogni caso, con spese, diritti, onorari rifusi

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Treviso rigettava la domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato azionata da GL IO nei confronti della società FO NV
s.r.l., quale direttore del ristorante “Al Tocai” con decorrenza luglio 2018;
rapporto durato sino al mese di ottobre 2019 quando, secondo la prospettazione attorea, il GL era stato licenziato oralmente. Licenziamento impugnato con il medesimo atto giudiziale.
Ad avviso del giudice la circostanza che tra le parti fosse stato concluso un accordo di data 12.12.17 prevedente la futura cessione di quote pari al 37,5% nella costituenda FO NV in favore del
GL da parte del socio di maggioranza LU AL ( già titolare di società che forniva impianti ai ristoranti gestiti da società ove il GL occupava posizioni di responsabilità), era sufficiente a giustificare la presenza nel locale, durante il restauro dell'immobile, del GL.
Valorizzava inoltre il giudice l'esistenza di un rapporto di consulenza tra la FO NV e la società
MP Assets di cui il GL era amministratore unico, al fine di ritenere che i rapporti instaurati tra le parti non avessero natura subordinata e che l'attività di gestione e coordinamento realizzata dal GL fosse stata posta in essere in assenza di subordinazione.
Oltre alla volontà delle parti, il tribunale rigettava la domanda anche a fronte della mancata prova da parte del ricorrente dello svolgimento di prestazione lavorativa subordinata;
a tal fine valorizzava la deposizione del testimone IC GO, commercialista della FO, che aveva confermato i rapporti commerciali tra le parti;
riteneva non attendibile il testimone SI socio unico della MP
Assets sia per il ruolo svolto nella società che per la dichiarata volontà di proporre causa analoga a quella del GL.
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Rigettava la domanda anche sotto il profilo dell'indebito arricchimento per mancanza di allegazione
e prova del vantaggio ottenuto dalla società. Rigettava pertanto tutte le pretese attoree e condannava il ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti delle società convenute in giudizio atteso che il GL in corso di causa aveva evocato ai sensi dell'art. 2112 c.c. anche la società Risto srl che nel 2020 aveva acquistato l'azienda dalla FO NV s.r.l..

2. Avverso la sentenza ha proposto appello il GL che ha insistito per la riforma della decisione del tribunale e l'accoglimento delle domande azionate in primo grado.
La società FO NV s.r.l., a fronte della rituale notificazione dell'appello principale da parte del
GL in data 23.12.22 e dell'appello incidentale da parte della Risto s.r.l. in data 5.02.24, non si
è costituita ed il Collegio ne ha dichiarato la contumacia.
La società Risto s.r.l. si è costituita insistendo per il rigetto dell'appello e in via subordinata incidentale ha riproposto nei confronti della società FO NV s.r.l. appello incidentale instando per la manleva in caso di condanna solidale ex art. 2112 c.c..

3. La Corte di Appello di Venezia, all'esito della discussione orale di data 15 febbraio 2024, ha deciso la causa come da separato dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Il GL ha impugnato la sentenza con una serie di motivi;
con il primo motivo ha eccepito la nullità della sentenza poiché il giudice all'udienza del 7 ottobre 2020 non aveva letto il dispositivo, ma si era riservato la decisione che aveva emesso in data 1.11.20 completa di motivazione.
Contestava la nullità della sentenza emessa in violazione della legge 83/20 che non consentiva provvedimenti fuori udienza.
Con il secondo motivo censurava la decisione ritenendola contradditoria laddove il tribunale non aveva considerato la possibilità della coesistenza di un rapporto di lavoro subordinato con quello sociale. Eccepiva la mancata esecuzione dell'accordo del 12 dicembre 2017 poiché il GL non aveva ottenuto l'intestazione delle quote come previsto in sede negoziale.
Assumeva che l'attività realizzata all'interno del locale, per quanto confermato dalla prova orale e dai documenti allegati, aveva assunto natura di prestazione di lavoro subordinato.
Con il terzo motivo contrastava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva ritenuto rituale la costituzione della FO che invece era tardiva. In merito ricordava che la prima udienza era stata anticipata su richiesta del lavoratore dal 30 ottobre 2020 al 23 aprile 2020;
la sopravvenienza della disciplina di urgenza “ OV”, imponeva la sospensione dei termini con conseguente conferma da parte del giudice della data originaria di discussione per il 30.10.20.
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Eccepiva la tardività della costituzione della società in data 19.10.20 poiché l'ente avrebbe dovuto costituirsi, una volta cessata la sospensione dei termini, entro il 2 luglio 2020, tenuto conto del periodo di sospensione per OV e della ripresa della decorrenza dei termini dal 15 aprile 2020.
Conseguentemente eccepiva l'irritualità e non utilizzabilità della documentazione prodotta dalla società premenzionata con la propria costituzione.
Nel merito censurava la ricostruzione in fatto e diritto fondata dal primo giudice sulle prove documentali versate in atti dalla FO;
invocava a sostegno della domanda le dichiarazioni testimoniali di SI ed eccepiva che le fatture prodotte non erano sufficienti a coprire il periodo in contestazione.
Con il quarto motivo contestava l'inattendibilità del SI e l'omessa pronuncia da parte del giudice in merito
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