Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/06/2024, n. 1014

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/06/2024, n. 1014
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 1014
Data del deposito : 10 giugno 2024

Testo completo

n. 2541/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 20.12.2019 al n. 2541 Affari Contenziosi dell'anno 2019 avverso la sentenza n. 1317/2019 del Tribunale di Lucca del 24.09.2019
promossa da
EC IC Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Barga (LU), Viale Cesare Biondi 2, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Bianchini che la rappresenta e la difende come da mandato allegato
- appellante / appellata in via incidentale -
contro
CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO IR
EN S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore GE Rinchiuso, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Macrì, elettivamente domiciliato in Lucca, Via delle Tagliate III, 239, San Marco, presso lo studio dell'Avv. Barbara Ghittoni
- appellato / appellante in via incidentale –
avente ad oggetto: appalto


La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante EC
IC e appellata in via incidentale: “Si conclude per il rigetto dell'appello incidentale, e relativamente all'appello principale si chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni. Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria domanda, istanza, ed eccezione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata, in accoglimento delle motivazioni riportate nella presente impugnazione, ed in riforma parziale della sentenza n.
1317/19 (RG 3998/17 - Rep. 2503/19) emessa e pubblicata dal Tribunale di Lucca, in persona del G.I. Dott.ssa Silvia Morelli in funzione di giudice unico, in data
24.09.2019 ad oggi non notificata, e per l'effetto: 1) dichiarare che nulla deve la CO
SE Società Cooperativa al Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e
Lavoro “RO OT” soc. coop. p.a per l'infondatezza della domanda riconvenzionale proposta dal Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e
Lavoro “RO OT” soc. coop. p.a e conseguentemente confermare il DI n.
1326/17 RG 3586/17 del Tribunale di Lucca;
2) Condannare conseguentemente il
Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “RO OT” soc. coop.
p.a alla refusione, in favore della COservice Società Cooperativa delle spese di lite nella misura intera relativamente alla fase monitoria, al primo ed al presente grado di giudizio”;
per il CONSORZIO appellato e appellante in via incidentale: “voglia
l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della predetta sentenza: 1) preliminarmente accogliere
l'eccezione di competenza del collegio arbitrale e conseguentemente annullare la sentenza di primo grado sul punto, dichiarando la competenza del collegio arbitrale
e disponendo tutti i consequenziali e corretti provvedimenti anche di condanna alla restituzione di quanto pagato dal RO OT (v. doc. f4 e f5 già in atti) in esecuzione del d.i. provvisoriamente esecutivo;
2) sempre preliminarmente, respingere l'appello avversario;
3) nel merito, accogliere l'appello incidentale qui proposto ed in riforma della sentenza impugnata rigettare le domande di controparte, siccome infondate in fatto e in diritto e, nel merito e per i motivi
2
esposti, dichiarare che il “RO OT” nulla deve, e per nessun motivo, ad CO
SE;
4) in via riconvenzionale, dichiarare che CO SE Soc. Coop. è debitrice nei confronti del CCM della somma di € 284.110,79 oltre interessi di mora ex d. lgs
231/2002 dalla data delle singole fatture e, conseguentemente condannare CO
SE al pagamento di € 284.110,79, oltre interessi di mora ex d. lgs 231/2002 dalla data delle singole fatture fino al soddisfo;
5) ove ritenuto, disporre l'assunzione dei mezzi di prova richiesti con la memoria di primo grado, secondo termine;
6) disporre, con apposita pronuncia di condanna a carico di controparte, che venga restituito quanto il RO OT è stato costretto a pagare in forza del pignoramento eseguito da controparte presso terzi sulla scorta dell'esecutività del d.i. opposto, pari ad € 327.579,73 (v. doc. f4 e f5 già in atti, allegati alla memoria n. 3 di I grado: provvedimento di assegnazione somme e pec della banca di assegnazione della somma), oltre interessi ex d. lgs. 231/2002;
7) in subordine, in caso di rigetto dell'appello incidentale, disporre, con apposita pronuncia di condanna a carico di controparte, che venga restituita la somma di € 102.522,27 al RO OT pari a quanto da esso pagato in più (in forza del d.i. provvisoriamente esecutivo, recante importo di € 246.246,04) rispetto alla condanna contenuta nella sentenza di I grado
(€ 143.723,77), oltre interessi moratori dal dì del pagamento da parte del RO
OT fino al soddisfo;
8) Con vittoria di spese e onorari di tutti i gradi e fasi del giudizio.”
- FATTO E DIRITTO -
I. Fatto e giudizio. Con citazione dinanzi al Tribunale di Lucca CONSORZIO
NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO IR EN
S.C.P.A (d'ora in poi “EN”), in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n 1326/17 emesso dal
Tribunale di Lucca in favore di EC IC TÀ OO (d'ora in
poi “EC IC”) per la somma di € 246.246,04=, importo dovuto in forza dell'esecuzione di alcuni lavori eseguiti in qualità di consorziata di EN, nel
Comune di Trieste (riqualificazione dell'Ospedale) e nel Comune Abetone
3
(completamento del parcheggio “Catinozzo” e ristrutturazione del parcheggio di
Piazza delle Piramidi), importi già versati al Consorzio EN dalle stazioni
appaltanti.
I.

1. Il Consorzio EN proponeva opposizione, deducendo
pregiudizialmente l'incompetenza del Tribunale di Lucca per la presenza nello
Statuto del Consorzio di clausola compromissoria, in forza della quale le Parti (e le consorziate) avevano pattuito di rinunciare alla giurisdizione ordinaria e devolvere
le loro eventuali controversie agli arbitri. Tale incompetenza, secondo l'opponente,
determinava la nullità del decreto ingiuntivo emesso dal giudice adito. In subordine,
EN deduceva l'infondatezza del decreto ingiuntivo emesso perché avente oggetto crediti già estinti e compensati. In particolare, l'opponente innanzitutto
contestava la ricostruzione dei fatti prospettata da EC IC, sia perché
quest'ultima affermava di aver inviato un sollecito di pagamento, secondo EN mai pervenutogli, sia perché l'importo complessivo di due fatture – cui l'opposta
lamentava, fra le altre, il mancato pagamento – pari ad € 32.450,00=,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi