Corte d'Appello Genova, sentenza 14/10/2024, n. 1237
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 696/2020
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Oggetto:
SENTENZA Appalto di opere pubbliche
nel procedimento iscritto al n. 696 /2020 promosso da:
MO AM s.r.l. in liquidazione (C.F. e P.Iva 06417330963), in persona del suo legale rappresentante, corrente in Milano (MI), Via Passione n. 1, rappresentata e difesa dall'Avvocato Levati Luigi (C.F. [...]– luigi.levati@ ordineavvocatisv.it), con domicilio eletto presso il suo studio in Savona
(SV), Via Pia n. 32/1, giusta procura in calce all'atto di appello appellante contro
COMUNE DI VARAZZE (C.F. e P.Iva 00318100096), in persona del suo Sindaco pro tempore, corrente in Varazze (SV), Viale Nazioni Unite n. 5, rappresentato e difeso dall'Avvocato Nolasco Paolo (C.F. [...]– PEC paolo.nolasco@ ordineavvocatisv.it), con domicilio eletto nel suo studio in Savona (SV), Via Paleocapa
n. 20/15, per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello appellato
* * *
Udienza collegiale di precisazione del 13/12/2023 nelle forme della trattazione scritta.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante MO AM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza ed eccezione e in totale accoglimento dell'interposta impugnazione con conseguente riforma della sentenza impugnata:
a) in via di principalità, accertare i seguenti, ovvero diversi ritenuti di giustizia anche in via equitativa, maggiori corrispettivi dovuti dal Comune di Varazze alla Società
Ramognina Ambiente S.r.l. in liquidazione, in dipendenza dell'affidamento e dello svolgimento del rapporto di costruzione e gestione della discarica rifiuti solidi urbani
(R.S.U.) non pericolosi in località Ramognina, come da contratto rep. N. 7425 del 16 ottobre 1996:
- per l'anno 2011: Euro 60.366,52 (differenza tra il corrispettivo percepito di Euro
347.367,00 e il corrispettivo dovuto di Euro 407.733,52 punto 4 CTU)
- per l'anno 2012: Euro 64.622,84 (differenza tra il corrispettivo percepito di Euro
348.789,96 e il corrispettivo dovuto di Euro 413.412,80 punto 4 CTU)
- per l'anno 2013: Euro 68.162,78 (differenza tra il corrispettivo percepito di Euro
348.789,96 e il corrispettivo dovuto di Euro 416.952,74 punto 4 CTU)
- per l'anno 2014: Euro 70.866,41 (differenza tra il corrispettivo percepito di Euro
348.789,96 e il corrispettivo dovuto di Euro 419.656,37 punto 4 CTU) e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il Comune di Varazze in persona del Sindaco in carica al pagamento di Euro 264.018,55, pari al complessivo importo di tutte le somme come sopra accertate, ovvero di diversa somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre accessori di legge dalle singole debenze al saldo;
b) in via di denegato subordine, accertare i seguenti, ovvero diversi ritenuti di giustizia anche in via equitativa, maggiori corrispettivi dovuti dal Comune di Varazze alla
Società Ramognina Ambiente S.r.l. in liquidazione, in dipendenza dell'affidamento e dello svolgimento del rapporto di costruzione e gestione della discarica rifiuti solidi urbani (R.S.U.) non pericolosi in località Ramognina, come da contratto rep. N. 7425 del 16 ottobre 1996:
- per l'anno 2011: Euro 1.590,51 (differenza tra il corrispettivo percepito di Euro
347.367,00 e il corrispettivo dovuto di Euro 348.957,51 punto 3 CTU)
- per l'anno 2012: Euro 9.443,74 (differenza tra il corrispettivo percepito di Euro
348.789,96 e il corrispettivo dovuto di Euro 358.233,70 punto 3 CTU)
pag. 2/28 - per l'anno 2013: Euro 12.333,32 (differenza tra il corrispettivo percepito di Euro
348.789,96 e il corrispettivo dovuto di Euro 361.123,28 punto 3 CTU)
- per l'anno 2014: Euro 14.932,69 (differenza tra il corrispettivo percepito di Euro
348.789,96 e il corrispettivo dovuto di Euro 363.722,65 punto 3 CTU) e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il Comune di Varazze in persona del Sindaco in carica al pagamento di Euro 38.300,26, pari al complessivo importo di tutte le somme come sopra accertate, ovvero di diversa somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre accessori di legge dalle singole debenza al saldo;
c) dichiarare tenuto e condannare il Comune di Varazze in persona del Sindaco in carica all'integrale rifusione in favore di Ramognina Ambiente S.r.l. ora in liquidazione delle spese e competenze tutte di entrambi i gradi di giudizio.”
* * *
-parte appellata COMUNE DI VARAZZE ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, Sezione 1, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
- in via principale e nel merito, respingere l'appello proposto da Ramognina Ambiente
S.r.l. ora in liquidazione, perché infondato sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta datata 10.2.2021 ed in tutti i propri atti difensivi di causa, ivi comprese le osservazioni del proprio CTP, e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n. 17/2020, pronunciata dal Tribunale di Savona in data 8.1.2020, pubblicata il 9.1.2020, all'esito del giudizio di primo grado;
con vittoria di spese e compensi professionali del primo e del secondo grado giudizio”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'aggiornamento e la revisione del canone di concessione annuale spettante a MO AM s.r.l. per la costruzione e la gestione della discarica di rifiuti solidi urbani non pericolosi in località Ramognina, presso il COMUNE DI VARAZZE.
Il Consiglio Comunale di VARAZZE, con la delibera n. 79 del 10/07/1995 (cfr. prod.
1 - VARAZZE), approvava il “Capitolato programma” per l'affidamento in concessione
pag. 3/28
della costruzione e gestione della discarica di rifiuti solidi urbani in località Ramognina, previo esperimento della procedura d'appalto concorso ex art. 23, comma 1, lett. b),
d.lgs. n. 157/1995 (cfr. prod. 2 – MO).
La Giunta Comunale di VARAZZE, espletata la procedura di gara ed esaminate le offerte pervenute, con la delibera n. 336 del 23/04/1996 (cfr. prod. 2 – VARAZZE), decideva all'unanimità di aggiudicare l'appalto all'associazione di imprese “Pesce
Pietro s.p.a. – Public Consult s.r.l. – Lavajet s.r.l.”, che aveva offerto di eseguire il servizio dietro la corresponsione di un canone annuo pari a 495.000.000,00 di lire, cioè
255.646,17 euro (cfr. all. A, prod. 6 – VARAZZE).
Il COMUNE DI VARAZZE, in data 16 ottobre 1996, affidava alla predetta associazione di imprese la costruzione e la gestione della discarica (cfr. prod. 1 –
MO).
Le parti pattuivano che il canone di concessione sarebbe stato corrisposto dalla data del primo effettivo conferimento dei rifiuti e sarebbe stato aggiornato a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'affidamento, come previsto dal “Capitolato programma” (cfr. art. 3 prod. 1 – MO).
Il Capitolato, quanto alla revisione e all'aggiornamento del canone, prevedeva che:
- art. 12: “Qualora i quantitativi conferiti e smaltiti in discarica da parte del servizio comunale di raccolta rifiuti variassero, in più o in meno, in misura superiore al 15% del valore di 11.000 tonnellate, già indicato al precedente art. 7, si procederà alla equa revisione del canone di concessione. Analoga revisione, con le stesse modalità, potrà essere effettuata per i rifiuti conferiti dai privati di Varazze per i quantitativi che dovessero eccedere i 2.000 mc. indicati all'art. 7”.
- art. 13: “Il canone di concessione annuale offerto in sede di gara da corrispondersi al concessionario e le penali del presente capitolato, ai sensi del precedente art. 10, verranno aggiornate a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'affidamento sulla base di un indice derivante dalla media aritmetica formata dall'indice ISTAT del costo della vita e di quello relativo al costo di costruzione dei fabbricati residenziali” (cfr. prod. 2 – MO).
pag. 4/28
Il COMUNE DI VARAZZE, a partire dal 1° gennaio 1997, provvedeva ad aggiornare annualmente il canone di concessione ex art. 13 del Capitolato (cfr. pag. 3 atto riassunzione MO).
Le imprese associate, nel frattempo confluite in MO AM s.r.l., con una lettera raccomandata a firma dell'Avvocato Levati Luigi, datata 12/02/2009, chiedevano al COMUNE DI VARAZZE di procedere all'adeguamento del canone di concessione ex art. 115 d.lgs. 163/2006, rappresentando che la mera rivalutazione monetaria del canone ex art. 13 del Capitolato non era più in grado di coprire i costi sostenuti per garantire il servizio (cfr. prod. 5 – MO).
MO AM s.r.l. ribadiva la necessità di operare una revisione del canone perché non più remunerativo tramite altre due lettere, datate 19/07/2010 e
25/08/2010 (cfr. prod. 6 e 7 – MO), con le quali denunciava che gli indici di rivalutazione applicati dal COMUNE DI VARAZZE erano di gran lunga inferiori al reale aumento dei costi sostenuti per pagare il gasolio e il personale.
Il COMUNE DI VARAZZE continuava ad aggiornare il canone in base agli aumenti percentuali del costo della vita (ISTAT) e del costo di costruzione dei fabbricati mediati tra loro (cfr. prod. 4 – MO, quanto all'adeguamento del canone per l'anno
2010, e prod. 5 – VARAZZE, quanto all'adeguamento del canone per l'anno 2011).
Il COMUNE DI VARAZZE, inoltre, constatava che il quantitativo di rifiuti effettivamente conferiti in discarica nell'anno 2011 ammontava a circa 8.226 tonnellate
e, trattandosi di una quantità inferiore a quella prevista di 11.000 tonnellate, avviava la procedura di revisione al ribasso del canone, ai sensi dell'art. 12 del Capitolato.
MO AM s.r.l., per il tramite dell'Avvocato Levati Luigi, con una serie di comunicazioni e incontri, forniva al COMUNE i dati a suo avviso necessari per la revisione.
Il
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 696/2020
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Oggetto:
SENTENZA Appalto di opere pubbliche
nel procedimento iscritto al n. 696 /2020 promosso da:
MO AM s.r.l. in liquidazione (C.F. e P.Iva 06417330963), in persona del suo legale rappresentante, corrente in Milano (MI), Via Passione n. 1, rappresentata e difesa dall'Avvocato Levati Luigi (C.F. [...]– luigi.levati@ ordineavvocatisv.it), con domicilio eletto presso il suo studio in Savona
(SV), Via Pia n. 32/1, giusta procura in calce all'atto di appello appellante contro
COMUNE DI VARAZZE (C.F. e P.Iva 00318100096), in persona del suo Sindaco pro tempore, corrente in Varazze (SV), Viale Nazioni Unite n. 5, rappresentato e difeso dall'Avvocato Nolasco Paolo (C.F. [...]– PEC paolo.nolasco@ ordineavvocatisv.it), con domicilio eletto nel suo studio in Savona (SV), Via Paleocapa
n. 20/15, per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello appellato
* * *
Udienza collegiale di precisazione del 13/12/2023 nelle forme della trattazione scritta.
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante MO AM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza ed eccezione e in totale accoglimento dell'interposta impugnazione con conseguente riforma della sentenza impugnata:
a) in via di principalità, accertare i seguenti, ovvero diversi ritenuti di giustizia anche in via equitativa, maggiori corrispettivi dovuti dal Comune di Varazze alla Società
Ramognina Ambiente S.r.l. in liquidazione, in dipendenza dell'affidamento e dello svolgimento del rapporto di costruzione e gestione della discarica rifiuti solidi urbani
(R.S.U.) non pericolosi in località Ramognina, come da contratto rep. N. 7425 del 16 ottobre 1996:
- per l'anno 2011: Euro 60.366,52 (differenza tra il corrispettivo percepito di Euro
347.367,00 e il corrispettivo dovuto di Euro 407.733,52 punto 4 CTU)
- per l'anno 2012: Euro 64.622,84 (differenza tra il corrispettivo percepito di Euro
348.789,96 e il corrispettivo dovuto di Euro 413.412,80 punto 4 CTU)
- per l'anno 2013: Euro 68.162,78 (differenza tra il corrispettivo percepito di Euro
348.789,96 e il corrispettivo dovuto di Euro 416.952,74 punto 4 CTU)
- per l'anno 2014: Euro 70.866,41 (differenza tra il corrispettivo percepito di Euro
348.789,96 e il corrispettivo dovuto di Euro 419.656,37 punto 4 CTU) e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il Comune di Varazze in persona del Sindaco in carica al pagamento di Euro 264.018,55, pari al complessivo importo di tutte le somme come sopra accertate, ovvero di diversa somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre accessori di legge dalle singole debenze al saldo;
b) in via di denegato subordine, accertare i seguenti, ovvero diversi ritenuti di giustizia anche in via equitativa, maggiori corrispettivi dovuti dal Comune di Varazze alla
Società Ramognina Ambiente S.r.l. in liquidazione, in dipendenza dell'affidamento e dello svolgimento del rapporto di costruzione e gestione della discarica rifiuti solidi urbani (R.S.U.) non pericolosi in località Ramognina, come da contratto rep. N. 7425 del 16 ottobre 1996:
- per l'anno 2011: Euro 1.590,51 (differenza tra il corrispettivo percepito di Euro
347.367,00 e il corrispettivo dovuto di Euro 348.957,51 punto 3 CTU)
- per l'anno 2012: Euro 9.443,74 (differenza tra il corrispettivo percepito di Euro
348.789,96 e il corrispettivo dovuto di Euro 358.233,70 punto 3 CTU)
pag. 2/28 - per l'anno 2013: Euro 12.333,32 (differenza tra il corrispettivo percepito di Euro
348.789,96 e il corrispettivo dovuto di Euro 361.123,28 punto 3 CTU)
- per l'anno 2014: Euro 14.932,69 (differenza tra il corrispettivo percepito di Euro
348.789,96 e il corrispettivo dovuto di Euro 363.722,65 punto 3 CTU) e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il Comune di Varazze in persona del Sindaco in carica al pagamento di Euro 38.300,26, pari al complessivo importo di tutte le somme come sopra accertate, ovvero di diversa somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre accessori di legge dalle singole debenza al saldo;
c) dichiarare tenuto e condannare il Comune di Varazze in persona del Sindaco in carica all'integrale rifusione in favore di Ramognina Ambiente S.r.l. ora in liquidazione delle spese e competenze tutte di entrambi i gradi di giudizio.”
* * *
-parte appellata COMUNE DI VARAZZE ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, Sezione 1, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
- in via principale e nel merito, respingere l'appello proposto da Ramognina Ambiente
S.r.l. ora in liquidazione, perché infondato sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta datata 10.2.2021 ed in tutti i propri atti difensivi di causa, ivi comprese le osservazioni del proprio CTP, e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n. 17/2020, pronunciata dal Tribunale di Savona in data 8.1.2020, pubblicata il 9.1.2020, all'esito del giudizio di primo grado;
con vittoria di spese e compensi professionali del primo e del secondo grado giudizio”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'aggiornamento e la revisione del canone di concessione annuale spettante a MO AM s.r.l. per la costruzione e la gestione della discarica di rifiuti solidi urbani non pericolosi in località Ramognina, presso il COMUNE DI VARAZZE.
Il Consiglio Comunale di VARAZZE, con la delibera n. 79 del 10/07/1995 (cfr. prod.
1 - VARAZZE), approvava il “Capitolato programma” per l'affidamento in concessione
pag. 3/28
della costruzione e gestione della discarica di rifiuti solidi urbani in località Ramognina, previo esperimento della procedura d'appalto concorso ex art. 23, comma 1, lett. b),
d.lgs. n. 157/1995 (cfr. prod. 2 – MO).
La Giunta Comunale di VARAZZE, espletata la procedura di gara ed esaminate le offerte pervenute, con la delibera n. 336 del 23/04/1996 (cfr. prod. 2 – VARAZZE), decideva all'unanimità di aggiudicare l'appalto all'associazione di imprese “Pesce
Pietro s.p.a. – Public Consult s.r.l. – Lavajet s.r.l.”, che aveva offerto di eseguire il servizio dietro la corresponsione di un canone annuo pari a 495.000.000,00 di lire, cioè
255.646,17 euro (cfr. all. A, prod. 6 – VARAZZE).
Il COMUNE DI VARAZZE, in data 16 ottobre 1996, affidava alla predetta associazione di imprese la costruzione e la gestione della discarica (cfr. prod. 1 –
MO).
Le parti pattuivano che il canone di concessione sarebbe stato corrisposto dalla data del primo effettivo conferimento dei rifiuti e sarebbe stato aggiornato a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'affidamento, come previsto dal “Capitolato programma” (cfr. art. 3 prod. 1 – MO).
Il Capitolato, quanto alla revisione e all'aggiornamento del canone, prevedeva che:
- art. 12: “Qualora i quantitativi conferiti e smaltiti in discarica da parte del servizio comunale di raccolta rifiuti variassero, in più o in meno, in misura superiore al 15% del valore di 11.000 tonnellate, già indicato al precedente art. 7, si procederà alla equa revisione del canone di concessione. Analoga revisione, con le stesse modalità, potrà essere effettuata per i rifiuti conferiti dai privati di Varazze per i quantitativi che dovessero eccedere i 2.000 mc. indicati all'art. 7”.
- art. 13: “Il canone di concessione annuale offerto in sede di gara da corrispondersi al concessionario e le penali del presente capitolato, ai sensi del precedente art. 10, verranno aggiornate a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'affidamento sulla base di un indice derivante dalla media aritmetica formata dall'indice ISTAT del costo della vita e di quello relativo al costo di costruzione dei fabbricati residenziali” (cfr. prod. 2 – MO).
pag. 4/28
Il COMUNE DI VARAZZE, a partire dal 1° gennaio 1997, provvedeva ad aggiornare annualmente il canone di concessione ex art. 13 del Capitolato (cfr. pag. 3 atto riassunzione MO).
Le imprese associate, nel frattempo confluite in MO AM s.r.l., con una lettera raccomandata a firma dell'Avvocato Levati Luigi, datata 12/02/2009, chiedevano al COMUNE DI VARAZZE di procedere all'adeguamento del canone di concessione ex art. 115 d.lgs. 163/2006, rappresentando che la mera rivalutazione monetaria del canone ex art. 13 del Capitolato non era più in grado di coprire i costi sostenuti per garantire il servizio (cfr. prod. 5 – MO).
MO AM s.r.l. ribadiva la necessità di operare una revisione del canone perché non più remunerativo tramite altre due lettere, datate 19/07/2010 e
25/08/2010 (cfr. prod. 6 e 7 – MO), con le quali denunciava che gli indici di rivalutazione applicati dal COMUNE DI VARAZZE erano di gran lunga inferiori al reale aumento dei costi sostenuti per pagare il gasolio e il personale.
Il COMUNE DI VARAZZE continuava ad aggiornare il canone in base agli aumenti percentuali del costo della vita (ISTAT) e del costo di costruzione dei fabbricati mediati tra loro (cfr. prod. 4 – MO, quanto all'adeguamento del canone per l'anno
2010, e prod. 5 – VARAZZE, quanto all'adeguamento del canone per l'anno 2011).
Il COMUNE DI VARAZZE, inoltre, constatava che il quantitativo di rifiuti effettivamente conferiti in discarica nell'anno 2011 ammontava a circa 8.226 tonnellate
e, trattandosi di una quantità inferiore a quella prevista di 11.000 tonnellate, avviava la procedura di revisione al ribasso del canone, ai sensi dell'art. 12 del Capitolato.
MO AM s.r.l., per il tramite dell'Avvocato Levati Luigi, con una serie di comunicazioni e incontri, forniva al COMUNE i dati a suo avviso necessari per la revisione.
Il
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