Corte d'Appello Lecce, sentenza 16/02/2024, n. 51
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Testo completo
Appello sentenza Tribunale Lecce
n. 3029 del 12.11.2020 Oggetto: impugnativa contratti in somministrazione/risarcimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Silvana Botrugno Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Avv. Paola Zaza Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in materia di lavoro, in grado d'appello, iscritta al n. 309/2021 del Ruolo Generale
Sez. Lav. Appelli promossa da
Agenzia Regionale Attività Irrigui e Forestali (RI- PUGLIA) in persona del Direttore
Generale, rappresentata e difesa come da mandato in atti, dall'avv. Rosaria Romano,
Appell ant e
Contro
DE CI FE, rappresentato e difeso come da mandato in atti, dagli avv.ti Marco Vallone
e Aldo Licci,
Appell ato nonché
TEMPO R S.P.A., in persona del l egal e rappresent ante pro tem pore, rappresent at a e difes a, in virt ù di m andato i n atti, dagli avv.ti Ugo Prospero Cerruti e Teresa Locuoco,
Appell ato
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FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, il G.U. del Tribunale del Lavoro di Lecce, in parziale accoglimento della domanda introdotta da DE CI FE con ricorso depositato il 13.2.2017, condannò l'Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali costituita con l. r. n. 3/2010, di seguito
RI, al pagamento, in favore del ricorrente, di una indennità onnicomprensiva corrispondente a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi come per legge, dichiarando assorbita ogni altra domanda. Compensò le spese di lite.
Premesso che parte ricorrente aveva lavorato dal 15.6.2015 al 30.06.2016, come operaio, alle dipendenze di RI, ente pubblico non economico, in forza di contratti di somministrazione a tempo determinato più volte prorogati, il Tribunale dichiarò inammissibile l'azione ex art. 39 d.lgs n.
81/2015 con riferimento ai contratti precedenti l'ultimo, relativo al periodo 1.3.2016 - 30.06.2016, in quanto la prima impugnativa risaliva al 18.08.2016 (cui aveva fatto seguito il deposito del ricorso giudiziario). Ritenne fondata la domanda diretta alla declaratoria della nullità di detto ultimo contratto per non aver parte datoriale effettuato la valutazione dei rischi ex art. 32 d.lgs n. 81/2015, norma imperativa applicabile anche ad enti pubblici come RI (argomentando da Cass. n. 12499/2020), la cui ratio consisteva nell'accordare una più intensa protezione dei lavoratori per i quali la flessibilità di impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro. La violazione di detta norma- stante la natura pubblica dell'ente utilizzatore - comportava solo la sanzione risarcitoria (e non quella della conversione del rapporto a tempo indeterminato). Richiamate Cass. Sez. Unite n. 5072/2016 e
Sez. semplici n. 12499/2020, ravvisata l'illegittima reiterazione dei contratti a termine, ritenne di dover commisurare il risarcimento a sei mensilità, così assorbita la domanda- formulata in via ulteriormente subordinata- di riassunzione e di risarcimento per violazione del diritto di precedenza.
Respinse la domanda diretta alla condanna di RI al pagamento della giusta retribuzione per le mansioni effettivamente svolte e di alcune indennità (da parametrarsi c.c.n.l. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria), avuto riguardo alla natura pubblicistica dell'Agenzia utilizzatrice, nonché quella risarcitoria formulata dal ricorrente per l'allegata mancata consegna di indumenti da lavoro e DPI perché generica. Ritenne che il tenore della decisione comportasse l'assorbimento della domanda riconvenzionale proposta da Tempor s.p.a.. Compensò le spese tra le parti attesa la complessità della questione e la parziale reciproca soccombenza.
Avverso tale sentenza ha proposto appello RI che nel ricorso, depositato il 2.4.2021, ne ha chiesto la parziale riforma, articolando i seguenti motivi di censura:
1) il ricorrente non aveva mai contestato ad RI di aver omesso l'analisi e la valutazione dei rischi mediante la predisposizione della apposita documentazione prevista ex lege, ma soltanto di non aver
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ricevuto “alcuna informazione” sui possibili rischi collegati alle mansioni espletate. Il documento di valutazione dei rischi è stato certamente redatto da RI e tale quaestio iuris doveva ritenersi estranea al thema decidendum non avendo costituito oggetto di contestazione tra le parti. Con specifico riferimento alla denunciata omessa ottemperanza dell'obbligo informativo, il ricorrente non aveva assolto in modo rigoroso all'onere di allegazione, impedendo al convenuto di conoscere l'effettiva portata dei fatti posti a fondamento della domanda. Il Tribunale non aveva adottato alcun provvedimento in relazione alla richiesta di prova testimoniale, sul punto, formulata nella memoria di costituzione.
2) nel caso di specie, la domanda risarcitoria proposta dal LI OC non poteva ritenersi assistita dalla “presunzione di danno” codificata dall'art. 32 comma 5 L. n. 183/2010 (c.d. Danno
Comunitario), sicchè il Tribunale aveva errato nel ritenere che il lavoratore fosse esonerato dall'onus probandi in ordine all'an ed al quantum del pregiudizio lamentato. Il lavoratore, pertanto, era onerato dall'onere assertivo (prima) e probatorio (poi) in ordine al pregiudizio correlato alla perdita di chances di trovare un'altra occupazione lavorativa, in conseguenza dell'abuso asseritamente posto in essere dall'Amministrazione. Né, era rinvenibile l'ipotesi di illegittima reiterazione dei contratti, atteso che nella specie è pacificamente rispettato il termine di 36 mesi.
Ai fini della concreta quantificazione del ristoro assumeva peculiare rilevanza l'entità del periodo di tempo in cui il lavoratore ha prestato attività in favore della parte datrice. Al riguardo il Tribunale avrebbe dovuto considerare che il lasso temporale da prendere in considerazione con riferimento all'attività lavorativa prestata da LI OC era pari ad appena tre mesi;
tanto doveva condurre a ritenere ampiamente equa e satisfattiva un'indennità pari a 2,5 mensilità.
Ha concluso chiedendo, in accoglimento dei motivi di doglianza, la riforma parziale dell'impugnata sentenza e in via estremamente subordinata, la rideterminazione dell'indennità liquidata dal
Tribunale, nella minor misura di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione, con condanna del lavoratore appellato alla restituzione di tutte le somme già incassate in esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza di prime cure, vinte le spese del doppio grado.
Tempor s.p.a. si è costituita in data 19.9.2023, riportandosi agli scritti difensivi di primo grado.
Con ordinanza resa all'udienza del 20.9.2023 la parte appellate è stata autorizzata a rinotificare
l'appello nel rispetto dei termini di legge.
LI OC FE nella memoria depositata in data 23.11.2023 ha eccepito l'inammissibilità del primo motivo di appello atteso che non viene indicata la parte di sentenza oggetto di censura né viene proposta la diversa ricostruzione del fatto ed in punto di diritto;
nel merito ha contestato gli avversi assunti. Ha ribadito che è incontestata la circostanza secondo cui ha prestato attività lavorativa, senza soluzione di continuità, alle dipendenze dell'Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali (RI)
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dal 15.06.2015 al 30.06.2016, in virtù di contratti di somministrazione che alla clausola 6 avevano previsto l'adibizione a mansioni di “Addetto Amministrativo - Livello 3”;
ha aggiunto che di fatto, invece, aveva sempre svolto mansioni di operaio, essendosi occupato della distribuzione dell'acqua ai proprietari dei fondi che ne facevano richiesta, provvedendo alla relativa fornitura, nonché della verifica del corretto funzionamento dell'impianto idraulico durante l'erogazione dell'acqua. Ha, quindi, contestato gli avversi assunti e concluso per il rigetto dell'appello.
All'udienza del 24.1.2024, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
RAGI ONI DELL A DECIS IONE