Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/03/2024, n. 340
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Carla Ciofani Presidente
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
Avv. Giancarlo Penzavalli Giudice ausiliario
ha emesso, ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 560/2022 R.G. trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 5 marzo 2024 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
➢ OR UL (c.f. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni DEL PRETARO del foro di Chieti ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
➢ FI PL S.p.a. (c.f. 04494710272), e per essa quale mandataria FI PL
SERVICING SPA (04602210272), rappresentata e difesa dall'avv. Marco
Rossi del foro di Verona ed ivi elettivamente domiciliate presso il suo studio giusta procura in atti;___________________________
APPELLATA
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Chieti n. 148/22 del 21 marzo 2022 in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno discusso la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Chieti ha rigettato l'opposizione proposta da ME UL al decreto
n. 261/10 (emesso invero anche nei confronti di LL LM) con cui gli è stato
ingiunto il pagamento, in favore di FI PL SP, quale cessionaria del credito, della somma di € 38.090,40 derivante dall'esposizione debitoria maturata sul rapporto di conto corrente n. 894.38 acceso presso la banca MPS di Chieti il 2 gennaio 1987.
L'opponente ha contestato la debenza della somma oggetto dell'iniziativa monitoria, rappresentando di essere solo formalmente cointestataria dell'anzidetto conto corrente, per cui doveva reputarsi estranea al rapporto obbligatorio controverso.
In particolare ha addotto che le movimentazioni devono ritenersi riconducibili unicamente al suo ex marito, LL LM, così superando la presunzione di cui al combinato disposto degli articoli 1854 e 1298 cod civ, dal quale si è legalmente separata nel 2011 e successivamente ha divorziato nel 2017) evidenziando, in particolare, che dei tre fidi concessi, due (quello del 30 novembre 1993 e quello, privo di data, avente n. 894/38) sarebbero stati sottoscritti solo dal ripetuto suo ex marito, mentre l'ultimo (del 20 gennaio 1997) riporta la sua propria firma che tuttavia è stata espressamente disconosciuta.
Si è costituita in giudizio FI PL SP, a cui in data 28 dicembre 2018, è stato ceduto il credito derivante dal citato contratto di conto corrente deducendo, nel merito,
l'infondatezza dell'opposizione.
La ME ha sottoscritto la clausola contenuta all'art. 13 delle condizioni generali di contratto in ordine alle conseguenze derivanti dal possibile compimento di movimentazioni da parte di uno dei solo dei soggetti titolari del rapporto.
Quanto al disconoscimento della firma, pur preannunziando istanza di verificazione, ha specificato che avendo avuto il contratto regolare esecuzione, esso non può assumere alcuna rilevanza.
1.2. Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione di primo grado possono di seguito essere così sintetizzate:
- Non vi è contestazione in ordine all'avvenuta sottoscrizione da parte della
ME del contratto di conto corrente;
pag. 2/11
- Le vicende relativa alle aperture di credito risultano del tutto irrilevanti in quanto
l'esposizione debitoria maturata sul conto corrente è conseguenza di prelievi effettuati;
1.3. La pronunzia del giudice teatino è stata tempestivamente impugnata dalla ME attraverso l'articolazione di tre motivi.
La prima doglianza ha riguardato il mancato esperimento della procedura di mediazione
(prevista peraltro come obbligatoria secondo il disposto dell'art. 5 d.lvo 28/10) benchè tempestivamente sollecitata nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Con il secondo motivo, invece, l'appellante ha lamentato la violazione degli articoli
1854 e 1298 cod civ in quanto le movimentazioni effettuate sul rapporto di conto corrente, al pari delle già aperture di credito, devono ritenersi riconducibili unicamente all'ex coniuge in quanto l'unica propria fonte di reddito (costituita dallo stipendio percepito quale dipendente del Comune di Chieti) non le consentirebbe di compiere tali operazioni.
Ed inoltre, è titolare di un autonomo e separato rapporto di conto corrente.
L'ultima censura ha riguardato l'assenza di prova della pretesa creditoria in difetto della produzione degli estratti conto non potendo ritenersi sufficiente il solo saldaconto ex art
50 tub.
L'appellata ha resistito all'interposto gravame deducendone l'infondatezza e così insistendo per il suo integrale rigetto.
Rigettata l'istanza di inibitoria ed esperito, ma con esito negativo, la procedura di mediaconciliazione, il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio del primo grado
(peraltro integralmente in formato telematico).
All'esito dell'udienza del 5 marzo 2024, le parti (a cui è stato anche concesso assegnato termine per il deposito di note conclusive) hanno mediante il deposito di note di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter cpc discusso la causa che, pertanto, può essere decisa.
pag. 3/11
2.In limine litis, deve essere rigettata la richiesta, formulata dall'appellante nelle note conclusive, di rinvio avendo depositato in data 20 febbraio 2024 domanda di omologa del piano di ristrutturazione secondo quanto stabilito dall'art. 67 d.lvo 14/19.
L'esito della procedura non è destinata a riverberare conseguenze sulle sorti del presente giudizio in quanto essa mira all'approvazione di un piano di sdebitamento mediante il rientro dall'esposizione debitoria maturata.
3.Soddisfatta la condizione di procedibilità attraverso l'esperimento della mediazione che, come risultante dal verbale prodotto in atti, ha avuto esito negativo, in assenza di ulteriori questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
L'appello è infondato in diritto, prima ancora che in fatto e di conseguenza deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
La disamina dei motivi (che deve avvenire partitamente) implica una seppur sintetica ricostruzione della cornice, di chiara connotazione documentale, al cui interno la vicenda che ci occupa deve essere inquadrata.
In data 2 gennaio 1997, l'allora coniugi LL LM e ME UL hanno sottoscritto, presso la filiale di Chieti della Banca Monte dei Paschi di Siena SP, un contratto di conto corrente le
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Carla Ciofani Presidente
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
Avv. Giancarlo Penzavalli Giudice ausiliario
ha emesso, ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 560/2022 R.G. trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 5 marzo 2024 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
➢ OR UL (c.f. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni DEL PRETARO del foro di Chieti ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
➢ FI PL S.p.a. (c.f. 04494710272), e per essa quale mandataria FI PL
SERVICING SPA (04602210272), rappresentata e difesa dall'avv. Marco
Rossi del foro di Verona ed ivi elettivamente domiciliate presso il suo studio giusta procura in atti;___________________________
APPELLATA
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Chieti n. 148/22 del 21 marzo 2022 in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno discusso la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Chieti ha rigettato l'opposizione proposta da ME UL al decreto
n. 261/10 (emesso invero anche nei confronti di LL LM) con cui gli è stato
ingiunto il pagamento, in favore di FI PL SP, quale cessionaria del credito, della somma di € 38.090,40 derivante dall'esposizione debitoria maturata sul rapporto di conto corrente n. 894.38 acceso presso la banca MPS di Chieti il 2 gennaio 1987.
L'opponente ha contestato la debenza della somma oggetto dell'iniziativa monitoria, rappresentando di essere solo formalmente cointestataria dell'anzidetto conto corrente, per cui doveva reputarsi estranea al rapporto obbligatorio controverso.
In particolare ha addotto che le movimentazioni devono ritenersi riconducibili unicamente al suo ex marito, LL LM, così superando la presunzione di cui al combinato disposto degli articoli 1854 e 1298 cod civ, dal quale si è legalmente separata nel 2011 e successivamente ha divorziato nel 2017) evidenziando, in particolare, che dei tre fidi concessi, due (quello del 30 novembre 1993 e quello, privo di data, avente n. 894/38) sarebbero stati sottoscritti solo dal ripetuto suo ex marito, mentre l'ultimo (del 20 gennaio 1997) riporta la sua propria firma che tuttavia è stata espressamente disconosciuta.
Si è costituita in giudizio FI PL SP, a cui in data 28 dicembre 2018, è stato ceduto il credito derivante dal citato contratto di conto corrente deducendo, nel merito,
l'infondatezza dell'opposizione.
La ME ha sottoscritto la clausola contenuta all'art. 13 delle condizioni generali di contratto in ordine alle conseguenze derivanti dal possibile compimento di movimentazioni da parte di uno dei solo dei soggetti titolari del rapporto.
Quanto al disconoscimento della firma, pur preannunziando istanza di verificazione, ha specificato che avendo avuto il contratto regolare esecuzione, esso non può assumere alcuna rilevanza.
1.2. Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione di primo grado possono di seguito essere così sintetizzate:
- Non vi è contestazione in ordine all'avvenuta sottoscrizione da parte della
ME del contratto di conto corrente;
pag. 2/11
- Le vicende relativa alle aperture di credito risultano del tutto irrilevanti in quanto
l'esposizione debitoria maturata sul conto corrente è conseguenza di prelievi effettuati;
1.3. La pronunzia del giudice teatino è stata tempestivamente impugnata dalla ME attraverso l'articolazione di tre motivi.
La prima doglianza ha riguardato il mancato esperimento della procedura di mediazione
(prevista peraltro come obbligatoria secondo il disposto dell'art. 5 d.lvo 28/10) benchè tempestivamente sollecitata nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Con il secondo motivo, invece, l'appellante ha lamentato la violazione degli articoli
1854 e 1298 cod civ in quanto le movimentazioni effettuate sul rapporto di conto corrente, al pari delle già aperture di credito, devono ritenersi riconducibili unicamente all'ex coniuge in quanto l'unica propria fonte di reddito (costituita dallo stipendio percepito quale dipendente del Comune di Chieti) non le consentirebbe di compiere tali operazioni.
Ed inoltre, è titolare di un autonomo e separato rapporto di conto corrente.
L'ultima censura ha riguardato l'assenza di prova della pretesa creditoria in difetto della produzione degli estratti conto non potendo ritenersi sufficiente il solo saldaconto ex art
50 tub.
L'appellata ha resistito all'interposto gravame deducendone l'infondatezza e così insistendo per il suo integrale rigetto.
Rigettata l'istanza di inibitoria ed esperito, ma con esito negativo, la procedura di mediaconciliazione, il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio del primo grado
(peraltro integralmente in formato telematico).
All'esito dell'udienza del 5 marzo 2024, le parti (a cui è stato anche concesso assegnato termine per il deposito di note conclusive) hanno mediante il deposito di note di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter cpc discusso la causa che, pertanto, può essere decisa.
pag. 3/11
2.In limine litis, deve essere rigettata la richiesta, formulata dall'appellante nelle note conclusive, di rinvio avendo depositato in data 20 febbraio 2024 domanda di omologa del piano di ristrutturazione secondo quanto stabilito dall'art. 67 d.lvo 14/19.
L'esito della procedura non è destinata a riverberare conseguenze sulle sorti del presente giudizio in quanto essa mira all'approvazione di un piano di sdebitamento mediante il rientro dall'esposizione debitoria maturata.
3.Soddisfatta la condizione di procedibilità attraverso l'esperimento della mediazione che, come risultante dal verbale prodotto in atti, ha avuto esito negativo, in assenza di ulteriori questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
L'appello è infondato in diritto, prima ancora che in fatto e di conseguenza deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
La disamina dei motivi (che deve avvenire partitamente) implica una seppur sintetica ricostruzione della cornice, di chiara connotazione documentale, al cui interno la vicenda che ci occupa deve essere inquadrata.
In data 2 gennaio 1997, l'allora coniugi LL LM e ME UL hanno sottoscritto, presso la filiale di Chieti della Banca Monte dei Paschi di Siena SP, un contratto di conto corrente le
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi