Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/04/2024, n. 530

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/04/2024, n. 530
Giurisdizione : Corte d'Appello L'Aquila
Numero : 530
Data del deposito : 19 aprile 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
Dott. AR Luisa Martini Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 982/2023 R.G., rimessa in decisione all'udienza del 25.03.2024 e vertente
TRA
FALLIMENTO IMMOBILIARE G.M.S. S.R.L. in persona del curatore dott. Gianluca Canale, rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dall'avv. Anna Chiara Marrollo del foro di AR e dall'avv. Luigi Amerigo Bottai del foro di Roma, in forza di decreto autorizzativo del Giudice
Delegato del 12.9.2023, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luigi Amerigo Bottai in
Roma, Via Pietro Paolo Rubens n. 31, giusta procura da intendersi in calce al ricorso in riassunzione
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE GIA' RECLAMATA
E
IMMOBILIARE MG S.R.L. con sede in AR (PE) alla Via Di Sotto n. 3, in persona del suo legale rappresentante l'Amministratore pro tempore, sig. Nicola RUSSO, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Alessandro Mastrodomenico del foro di Foggia, Ettore
Preziuso del foro di Foggia e Marco Castellani del foro di L'Aquila ed elettivamente domiciliati presso i loro indirizzi di posta elettronica certificata, giusta procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di rinvio
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE GIA' RECLAMANTE
E
1 JUNO 1 S.R.L. e per essa la PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A. con sede in Milano, a sua volta rappresentata dalla PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.P.A. con sede in Milano
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE GIA' RECLAMATA - INTIMATA
OGGETTO: giudizio di rinvio ex artt. 392 e ss. c.p.c. a seguito dell'ordinanza n. 1642/2023 della
Corte di Cassazione, pubblicata il 20.07.2023, con la quale è stata cassata, con rinvio, la sentenza n.
1692/2022 della Corte d'Appello dell'Aquila pubblicata il 7.12.2020, nel procedimento giudizio rubricato al n. 222/2016 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Ricorrente in riassunzione:
<< … rigettare il reclamo ex art. 18 l.f. proposto dalla Immobiliare MG S.r.l. con ricorso notificato
il 1°.7.2022, in quanto destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza di fallimento della società pronunciata dal Tribunale di AR in data 25.5.2022. Con vittoria di compensi e spese del giudizio di legittimità e di quello odierno di rinvio>>.
Resistente in riassunzione:
<< IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare che la questione relativa al difetto di titolarità del credito dell'unica creditrice istante al fallimento è coperta dal giudicato, formale e sostanziale, della precedente sentenza n.
640/2022 del 30/04/2022 e pubblicata il 03/05/2022 emessa dal Tribunale di AR, divenuta irrevocabile all'esito della rinuncia all'impugnazione notificata e ritualmente depositata in data
21.12.2023 nel diverso procedimento di appello n. 568/2022 di R.G da parte della società JUNO 1
SPV S.r.l.;
per l'effetto di quanto sopra, confermare integralmente la sentenza n. 1692/2022 emessa dalla Corte di Appello di L'Aquila del 07.12.2022, con ogni altra conseguente statuizione in rito;

IN VIA SUBORDINATA, in condivisione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 21821/2023 pubblicata il 20.07.2023, accertare e dichiarare il difetto di titolarità del credito azionato e/o, comunque, la carenza di legittimazione attiva da parte della JUNO 1 S.R.L. ad agire nella presente procedura fallimentare nei confronti della Immobiliare G.M.G. S.r.l. e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1692/2022 emessa dalla Corte di Appello di
L'Aquila del 07.12.2022, con ogni altra conseguente statuizione in rito;

IN ULTERIORE SUBORDINE, avuto riguardo ai motivi di censura ed alle considerazioni svolte nell'atto di reclamo, accogliere integralmente le conclusioni ivi rassegnate, come di seguito integralmente ritrascritte: “riformare la sentenza n. 21/2022, rep. n. 27/2022, pronunciata dal
Tribunale di AR, in composizione collegiale, all'esito della camera di consiglio del 19.05.2022,
2 pubblicata in data 25.05.2022, non notificata, revocando la dichiarazione di fallimento della Società
IMMOBILIARE MG S.r.l., con condanna del creditore istante il fallimento, alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari;

IN OGNI CASO, con vittoria di spesa diritti ed onorari del presente grado di giudizio, ivi incluso quelle inerenti il giudizio di cassazione, da distrarsi in favore dei deducenti procuratori che si dichiarano antistatari;
>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Il Tribunale di AR, con sentenza n. 21/2022 pubblicata il 25.5.2022, dichiarava il fallimento della Immobiliare MG s.r.l. su istanza presentata da Juno 1 s.r.l., la quale aveva agito per il recupero del credito di € 159.826,94, oggetto di cessione nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi dell'art. 58 TUB accertato con sentenza del Tribunale di AR
n. 898/2018 e relativo al mancato pagamento di uno scoperto di conto corrente ordinario intrattenuto presso la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a..
1.2. Il Tribunale, in particolare, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla ricorrente, all'esito dell'istruttoria svolta, riteneva che sussistesse lo stato di insolvenza ex art. 5
l.f.
sulla base dei seguenti elementi di fatto:
- esistenza di un passivo di circa € 15 milioni e di due procedure esecutive immobiliari, di cui una tuttora pendente;

- liquidità insufficiente per far fronte regolarmente e con mezzi normali alle obbligazioni della società, dato anche il sostanziale blocco delle attività produttive di fatto collegato alla procedura esecutiva immobiliare in corso;

- l'emersione in capo alla debitrice di un'incapacità finanziaria, strutturale e irreversibile, di soddisfare le proprie obbligazioni, per la quale non sarebbero stati altresì indicati strumenti utili al recupero, nel breve periodo, della liquidità necessaria per far fronte alla esposizione debitoria;

- esistenza di debiti scaduti e non pagati eccedenti la soglia di €. 30.000,00 posta dall'art. 15, ultimo comma, l.f..
1.3. Avverso la predetta decisione, la Immobiliare MG s.r.l. proponeva reclamo ex art. 18 l.f. chiedendo la revoca della dichiarazione del fallimento per:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 295 c.p.c.;

2) erronea valutazione circa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della creditrice istante, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 6 l.f..;

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3) erronea acquisizione e valutazione di documenti, in quanto non ritualmente prodotti dalla resistente nel diverso giudizio finalizzato ad accertare, con efficacia di giudicato, il difetto di titolarità del credito vantato dalla stessa;

4) difetto dello stato d'insolvenza della reclamante erroneamente ravvisato dal primo giudice;

5) strumentalità ed inutilità dell'azione esperita dalla creditrice, con evidente pregiudizio per i creditori della società reclamante in conseguenza della declaratoria di fallimento e della conseguente procedura.
1.4. Si costituiva il fallimento chiedendo il rigetto del reclamo con conferma della sentenza impugnata.
1.5. Nella contumacia della Juno 1 s.r.l., la Corte di Appello intestata con sentenza n. 1692/2022 pubblicata il 7.12.2020 accoglieva il reclamo e, per l'effetto, revocava il fallimento della Immobiliare
MG s.r.l..
1.6. La Corte, in particolare, accoglieva il secondo motivo di reclamo, con il quale la società fallita aveva lamentato l'erronea valutazione della dedotta eccezione di difetto di legittimazione attiva della creditrice istante, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 l.f. deducendo che il primo giudice era pervenuto alla dichiarazione fallimento in difetto di istanza formulata da un effettivo creditore della società. Segnatamente, la Juno 1 s.r.l. aveva prodotto copia della Gazzetta Ufficiale contenente la pubblicazione dell'“avviso di cessione pro-soluto” (ai sensi degli articoli 4 e 7.1. della
l. n. 130/1999 in materia di cartolarizzazioni di crediti) relativa al contratto di cessione concluso in data 18.7.2018 con Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. ed avente ad oggetto “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra 1982 e 2016, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (matrice dei conti)”. La reclamante, tuttavia, aveva immediatamente contestato la titolarità in capo alla società Juno 1 s.r.l. s.p.a. del credito azionato con particolare riferimento all'eventuale inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco. La cessione di crediti in blocco, infatti, osservava la Corte D'appello, “di per sé non può ritenersi sufficiente ad attestare che proprio (ed anche) il credito specificatamente dedotto in giudizio fosse ricompreso tra quelli oggetto di cessione”. La pubblicazione dell'atto di cessione dei crediti in blocco nella Gazzetta Ufficiale, così come l'iscrizione nel registro delle imprese, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., risulta estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rilevante al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente. In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al
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cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione. In particolare, in caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, la norma non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, avendo unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice
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