Corte d'Appello Milano, sentenza 29/07/2024, n. 707
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 857/2023
La Corte di Appello di Milano, nelle persone dei magistrati: dr. R V Presidente dr. G C Consigliere dr.ssa L B Consigliere est. nella causa in grado d'appello avverso la sentenza n. 2672/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 20.7.2023, est. P, proposta da
(C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti C P_1 P.IVA_1
M, A M ed A T P ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Durini n. 20 appellante
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv. M P ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 154 appellata e appellante in via incidentale
In data 2/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti così precisate: per : Parte_1
“Nel merito:
(i) riformarsi integralmente la Sentenza di primo grado qui appellata n. 2672/2023, pronunciata inter partes dal Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Tullio P, nel procedimento
R.G. n. 1530/2023, pubblicata in data 20.7.2023, successivamente notificata in data 21.7.2023, e conseguentemente accogliersi tutte le conclusioni già rassegnate da con la memoria Parte_1 difensiva ex art. 416 c.p.c. depositata nell'ambito del detto procedimento, che qui di seguito si ritrascrivono:
«in via preliminare:
(i) dichiararsi l'intervenuta prescrizione delle somme rivendicate sino al 22.2.2018 e/o sino alla differente data determinata di giustizia e, conseguentemente, rigettare qualsiasi domanda precedente tale data;
nel merito:
(ii) respingere, perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti, tutte le domande avanzate dalla ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio;
in via subordinata, salvo gravame:
(iii) nella denegata e contestata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande risarcitorie avversarie, data la quantificazione del danno proposta da controparte, si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento venga limitata e/o ridotta in misura inferiore a quella ex adverso rivendicata nel ricorso;
in ogni caso:
(iv) con vittoria di spese, diritti e onorari».
(ii) mandare assolta da ogni conseguenza pregiudizievole con conseguente condanna Parte_1 della dott.ssa a restituire/ripetere a tutte le somme alla stessa già Controparte_1 Parte_1 corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata, ivi comprese quelle a titolo di spese legali, oltre interessi e rivalutazione;
In via subordinata, salvo gravame, nella denegata e contestata ipotesi di conferma, anche parziale della
Sentenza:
(iii) per i motivi di cui capo D del presente ricorso, in ogni caso accertare e dichiarare la legittimità della sospensione a zero ore della dott.ssa quantomeno nel periodo compreso tra il 28.3.2022 e Controparte_1 il 28.6.2022;
(iv) in caso di accoglimento della domanda di cui al precedente punto sub (iii), per i motivi di cui al E del presente ricorso, previo ogni più opportuno accertamento, ridursi nella misura indicata in ricorso – ovvero nella differente misura ritenuta di giustizia – le differenze riconosciute a favore della dott.ssa CP_1 relativamente al periodo dal 28.3.2022 all'8.6.2023 e, per l'effetto, dichiarare tenuta e
[...] condannare la dott.ssa alla restituzione e/o ripetizione a favore de Controparte_1 Parte_1 dell'importo netto corrispondente all'importo lordo di € 56.871,22;
[...]
(v) in caso di mancato accoglimento della domanda di cui al precedente punto sub (iii), per i motivi di cui al capo E del presente ricorso, previo ogni più opportuno accertamento, ridursi nella misura indicata in ricorso
– ovvero nella differente misura ritenuta di giustizia – le differenze riconosciute a favore della dott.ssa relativamente al periodo dal 28.3.2022 all'8.6.2023 e, per l'effetto, dichiarare tenuta e Controparte_1
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condannare la dott.ssa alla restituzione e/o ripetizione a favore de Controparte_1 Parte_1 dell'importo netto corrispondente all'importo lordo di € 33.793,89;
[...]
(vi) per i motivi di cui al capo E del presente ricorso, previo ogni più opportuno accertamento, ridursi nella misura indicata in ricorso – ovvero nella differente misura ritenuta di giustizia – le differenze riconosciute a favore della dott.ssa relativamente al periodo dall'8.6.2023 al 31.7.2023 e, per l'effetto, Controparte_1
[.. dichiarare tenuta e condannare la dott.ssa alla restituzione e/o ripetizione a favore de Controparte_1 dell'importo netto corrispondente all'importo lordo di € 4.447,54;
Parte_1
(vii) per i motivi di cui ai capi F. e H. del presente ricorso, previo ogni più opportuno accertamento, rideterminarsi gli importi riconosciuti alla dott.ssa con ogni conseguente statuizione;
Controparte_1
(viii) il tutto con interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
In ogni caso:
(ix) con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio”;
per : Controparte_1
“a) rigettare, in quanto inammissibile e infondato, l'appello e le domande tutte formulate da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano, sezione lavoro, n. 2672/23, depositata in data
[...]
20/7/2023 e notificata in data 21/7/2023 e, per l'effetto, confermare integralmente la stessa;
b) in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza impugnata, accertare la natura discriminatoria della collocazione in CIGS a zero ore della dott.ssa in esecuzione Controparte_1 dell'accordo sindacale del 4 marzo 2022 e dell'accordo integrativo del 6 giugno 2022, a partire dal 28 marzo 2022, ovvero dal diverso periodo ritenuto di giustizia;
c) in ogni caso, in considerazione delle argomentazioni svolte dalla società nel quarto motivo di appello, accertare l'illegittimità della collocazione in
CIGS a zero ore della dott.ssa in esecuzione dell'accordo sindacale del 4 marzo 2022 e Controparte_1
[.. dell'accordo integrativo del 6 giugno 2022, a partire dal 28 giugno 2022, e, di conseguenza, condannare alla immediata riammissione in servizio con la qualifica di capo redattore (con una Parte_1 retribuzione mensile pari a € 10.424,13, o alla diversa somma che verrà accertata in corso di giudizio) e a corrispondere alla dott.ssa il differenziale tra il trattamento retributivo dovuto e quello di cassa CP_1 integrazione, nella misura di € 9.273,01 mensili, per 13 mensilità, o nella diversa maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di giudizio, nonché il controvalore dei buoni pasto per un importo di
€ 150,00 mensili, dall'aprile 2022 sino alla effettiva riammissione in servizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
In via istruttoria si chiede: (…)”.
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 27.2.2023 conveniva in Controparte_1 giudizio avanti il Tribunale di Milano la società società della quale la Parte_1 ricorrente era dipendente sin dal 5.9.1997- affinché fosse accertato il proprio diritto al superiore inquadramento quale caporedattore, anziché quale caposervizio, e affinché la società fosse condannata al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
Nel medesimo ricorso la giornalista chiedeva inoltre di accertarsi la discriminatorietà, o comunque l'illegittimità, della propria collocazione in CIGS a zero ore senza rotazione a far data dal 28.3.2022, con condanna dell'azienda alla riammissione in servizio ed al risarcimento del danno patrimoniale arrecato, pari alla differenza tra il normale trattamento economico contrattuale spettantele e quanto percepito a titolo di trattamento di cassa integrazione.
Per quel che qui ancora interessa, in ordine alle domande relative alla Cassa Integrazione, deduceva di essere stata imperativamente collocata in CIGS in forza delle CP_1 previsioni di cui all'accordo aziendale siglato in data 10.1.2022, previa apertura dello stato di crisi. Detto accordo prevedeva la collocazione in CIGS dei dipendenti che, come la
fossero già in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento di pensione CP_1 anticipata ai sensi dell'art. 37 della legge 5 agosto 1981 n. 416, o fossero comunque destinati
a maturarli nell'arco della vigenza dell'ammortizzatore sociale.
La giornalista riteneva che detto criterio discriminasse i dipendenti anagraficamente più anziani, e fosse comunque illegittimo, oltre che contrastante con i principi in tema di rotazione dei lavoratori da collocare in CIGS.
Con memoria difensiva depositata in data 7.4.2023 si costituiva ritualmente la società resistente, contestando la fondatezza delle domande avversarie e chiedendone il rigetto.
In data 8.6.2023 le parti sottoscrivevano, avanti il Tribunale, un verbale di conciliazione giudiziale, con il quale definivano transattivamente la lite limitatamente alle domande concernenti il superiore inquadramento e le correlate differenze retributive.
Il successivo 19.7.2023 il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento del ricorso, definiva il giudizio e pronunciava sentenza n. 2672/2023, così statuendo: “in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità della collocazione in CIGS a zero ore disposta da Parte_1
nei confronti di con decorrenza dal 28 marzo 2022 e per
[...] Controparte_1
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l'effetto condanna a riammettere nel posto di Parte_1 Controparte_1 lavoro oltre che al pagamento delle differenze retributive mensilmente maturate tra il trattamento retributivo dovuto e quello di cassa integrazione pari a euro 9273,01 mensili per 13 mensilità, oltre interessi e rivalutazione da ciascuna mensilità al saldo effettivo;
respinge per il resto il ricorso;
condanna
[...]
a rimborsare a le spese di lite che liquida in complessivi Parte_1 Controparte_1 euro 5.388,00 oltre spese generali e accessori di legge”.
A fondamento della propria decisione il primo giudice evidenziava che l'accordo sottoscritto in data 10/01/2022 tra la direzione aziendale de e il Parte_1
Co Comitato Redazione prevedeva il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per la