Corte d'Appello Milano, sentenza 19/03/2024, n. 822

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 19/03/2024, n. 822
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 822
Data del deposito : 19 marzo 2024

Testo completo

n. R.G. 3247/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile

nelle persone dei seguenti magistrati:
Massimo MERONI Presidente
Serena BACCOLINI Consigliere rel.
Alessandra ARAGNO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3247/2021 R.G. promossa in grado d'appello da GE TI C.F. [...]RG TI C.F. [...]
PICCOLA IMMOBILIARE CHIOSETTO – P.I.C. srl C.F. 03497350151 elettivamente domiciliati in PIAZZA DUOMO, 14 ACQUI TERME presso lo studio dell'avv. BISTOLFI RICCARDO che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTI contro BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA C.F. 01181770155 elettivamente domiciliati in VIA MANARA, 11 MILANO presso lo studio dell'avv. OLGIATI NADIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
2WORLDS SRL C.F. 04946290261 elettivamente domiciliati in VIA MANARA, 11 MILANO presso lo studio dell'avv.
OLGIATI NADIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
1 APPELLATO

OGGETTO: Appello sentenza n. 2988/2021 del Tribunale di Milano pubblicata in data
13/4/2021
CONCLUSIONE DELLE PARTI

per parte appellante: Contrariis rejectis, previa ammissione dei mezzi di prova che si renderanno necessari ad esito delle eventuali difese avversarie ad integrazione di quelli documentali già offerti, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza numero 2988/2021, pubblicata in data 13 aprile 2021 dal Tribunale di Milano: in accoglimento del primo motivo di impugnazione, accertare e dichiarare la nullità, ovvero ed in ogni caso, l'inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale, in quanto mai pattuiti contrattualmente e, per l'effetto, determinare il saldo effettivo del conto corrente numero 163400 ricalcolando gli interessi a decorrere dal III° Trimestre 2007 al tasso sostitutivo ex art. 117 T.u.b. settimo comma, in sostituzione del tasso convenzionale;
in accoglimento del secondo motivo di impugnazione, accertare e dichiarare che nel contratto di finanziamento chirografario datato 30 luglio 2012, il Banco Desio e della Brianza S.p.A., nell'applicare un tasso di interesse maggiore di quello comunicato per iscritto, ha violato la normativa in tema di trasparenza bancaria, e, per l'effetto, chiedono di eseguire il ricalcolo delle rate, utilizzando il tasso sostitutivo ai sensi dell'art. 117, settimo comma, T.u.b.;
in ogni caso, con vittoria di spese e di compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio, maggiorati del rimborso forfettario e degli accessori fiscali e previdenziali come per legge. In via istruttoria, si chiede che venga rinnovata la Consulenza tecnica d'Ufficio, invitando il nominando tecnico a rispondere ai quesiti meglio riepilogati nell'atto introduttivo del presente giudizio. Chiede pertanto, trattenersi la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 C.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.


per parte appellata Banco di Desio e della Brianza: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, rigettare le domande tutte di parte appellante in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2988/2021 emessa in data 13.04.2021 dal Tribunale di Milano in seno al procedimento civile rubricato con RG 60648/2016. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Con espressa riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed argomentare, anche in conseguenza di eventuali eccezioni sollevate dalle altre parti in giudizio, e ciò nel rispetto delle norme sul rito”.
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per parte appellata 2Worlds srl:Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, rigettare le domande tutte di parte appellante in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2988/2021 emessa in data 13.04.2021 dal Tribunale di Milano in seno al procedimento civile rubricato con RG 60648/2016. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Con espressa riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed argomentare, anche in conseguenza di eventuali eccezioni sollevate dalle altre parti in giudizio, e ciò nel rispetto delle norme sul rito”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto n. 22892/2016 il Tribunale di Milano, su richiesta del Banco di Desio e della Brianza spa, ha ingiunto ai fideiussori Piccola Immobiliare Chiossetto - P.I.C. srl,
RG TT e AN TT di pagare immediatamente la somma di € 125.090,71, oltre interessi, calcolati al tasso legale a decorrere dal 21/06/2016, e oltre spese del monitorio.
Il credito complessivamente azionato ha riguardato:
- il saldo debitore del conto corrente n. 163400, aperto in data 9/4/2003 dalla Svar. Im srl1 presso la filiale di Bareggio e che alla data della chiusura (12/7/2016) ammontava a
€ 727,66 a carico della società correntista;

- l'esposizione debitoria della società correntista, pari a € 124.363,05, derivante dal mutuo chirografario n. 63977, sottoscritto in data 30/7/2012 del valore di € 150.000,00, e da restituirsi in 24 mesi, maggiorata degli interessi conteggiati al tasso fisso del
6,50%2.
Emerge dalla documentazione prodotta, che AN TT e RG TT in data 23/4/2003 avevano sottoscritto una fideiussione in favore della Svar. Im srl, ciascuno sino alla concorrenza di € 300.000,00 e che analoga garanzia era stata concessa, successivamente, dalla Piccola Immobiliare Chiossetto – P.I.C. srl.
I fideiussori hanno proposto opposizione ex art. 645 cpc, eccependo la mancata sottoscrizione del contratto di conto corrente e, conseguentemente, la nullità di tutte le pattuizioni. Hanno richiesto la rideterminazione del saldo del conto corrente e, quanto
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al rapporto di mutuo chirografario, hanno contestato l'anatocismo, implicito nel piano di ammortamento alla francese pattuito.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la banca eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto, relativamente alle poste anteriori di dieci anni alla notifica dell'atto introduttivo del primo grado (4/11/2016). Nelle more del giudizio il credito in contestazione, che la società correntista aveva riconosciuto in favore della banca con la richiesta di proroga del mutuo3, è stato ceduto pro soluto alla 2Worlds srl.
La cessionaria è intervenuta in giudizio ex art. 111 cpc, assumendo la medesima linea difensiva della cedente e ne ha domandato l'estromissione.
Il Giudice di primo grado ha disposto CTU contabile.
Il Consulente nominato, all'esito del mandato, ha rassegnato con la perizia definitiva le seguenti conclusioni: “Il ricalcolo del rapporto eseguito applicando i criteri sopra esposti, ha determinato in nuovo saldo di c/c di € 82.467,50 a credito della cliente, contro il saldo di € 719,33 a debito della medesima, evidenziato negli estratti conto e composto da € 584,46 quale saldo trasferito a sofferenza in data 25/03/2016 e da € 134,87 per la contabilizzazione delle competenze al 31/03/2016. La differenza di € 83.186.83 è determinata da: ricalcolo trimestrale degli interessi a debito della cliente per € 116.375,95, conto interessi debitori per complessivi € 157.218.52 addebitati dalla banca nel periodo in questione con una differenza di € 40.842.57 a favore di Svar.Im;
espunzione di commissioni e spese per un totale di € 42.344.26 - come meglio descritto in precedenza
”. Il Tribunale di Milano, recepite le conclusioni peritali, ha accolto parzialmente
l'opposizione, rideterminando il saldo del conto corrente e dichiarando la nullità della clausola relativa alla CMS, oltre a quella delle spese.
Ha condannato gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore della cessionaria, dell'importo di € 41.903,88, oltre interessi legali dal 10/3/2016 al soddisfo. Il Giudice di primo grado è pervenuto a tale decisione, per quello che ancora in questa sede interessa, affermando:
- la capitalizzazione, con pari periodicità, risultava specificamente approvata nel contratto di conto corrente e che “poiché il contratto di conto corrente del 9.4.2003, esso è, pertanto, successivo all'introduzione della possibilità di prevedere pattiziamente la capitalizzazione dell'interesse sulla base della pari
4 periodicità se specificamente sottoscritta (cfr modifica dell'art. 120 tub -e art. 6 delibera CICR 9.2.2000- che deroga all'art. 1283 c.c. secondo il principio della lex posterior derogat legi anteriori). Nel caso di specie, l'art. 7 del contratto di conto corrente è stato correttamente approvato in maniera specifica con ulteriore sottoscrizione. Conseguentemente, gli interessi capitalizzati possono essere legittimamente applicati e trattenuti dalla banca.”4;

- la clausola relativa alla pattuizione della CMS, non indicando “il determinato numero di giorni minimo richiesto per l'applicazione della commissione;
non vi è alcun riferimento temporale allo scoperto, ossia non si capisce se è sufficiente un giorno, o differenti giorni, consecutivi o non;
nel silenzio, il cliente non è in grado di conoscere a priori quando sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione
5, era da ritenersi indeterminata e, conseguentemente, ne dichiarava la nullità ex art. 1346 c.c.;

- la non corretta pattuizione della clausola della Commissione disponibilità fondi
(c.d.f.) a partire dal terzo trimestre del 2009 e sino al quarto trimestre del 2013 compreso;

- l'infondatezza della domanda di nullità, poiché genericamente prospettata, sull'indeterminatezza della variazione dei tassi;

- con riguardo al mutuo, l'assenza dell'invocato anatocismo e ha ritenuto legittimo l'ammortamento alla francese, poiché “nella formula di creazione della rata fissa formata in maniera interdipendente dalla quota di interessi (1+i) e
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