Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/06/2024, n. 703

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/06/2024, n. 703
Giurisdizione : Corte d'Appello Catanzaro
Numero : 703
Data del deposito : 19 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Previdenza ed Assistenza
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:

1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente

2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.

3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1072 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente TRA
, con l'Avv. Luciano Sgrizzi, che lo rappresenta e difende in virtù di Parte_1 procura allegata al ricorso in appello, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellante
E
(cod. Fisc. ), in persona del Presidente e legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Pitaro, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Catanzaro alla Via Francesco Acri n. 88 appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di NE. Differenze retributive e risarcimento del danno da straining CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: < IN VIA PRINCIPALE: in riforma totale della sentenza n. 704/2022 emessa dal Tribunale di NE – Sezione Lavoro – nel procedimento rubricato con RGNR 1247/2021 accertare e dichiarare come il Sig. e Parte_1 creditore nei confronti della società della somma di Euro 9.135,37 a CP_1 titolo di omesse retribuzioni e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro al pagamento, nei confronti del lavoratore, della somma di Euro 9.135,37 ovvero quella maggiore o minore che dovesse risultare al termine della espletanda fase istruttoria;

IN VIA SUBORDINATA: in riforma totale della sentenza n. 704/2022 emessa dal
Tribunale di NE – Sezione Lavoro – nel procedimento rubricato con RGNR 1247/2021 accertare e dichiarare come il Sig. sia stato vittima di Parte_1 condotte vessatorie e discriminatorie da parte della e, per Controparte_2
l'effetto, condannare il datore di lavoro al pagamento, nei confronti del lavoratore, della somma di Euro 20.000,00= a titolo di risarcimento del danno ovvero di quella maggiore o minore che il Giudice designando riterrà equa ex art 1226 c.c. nonché dell'ulteriore somma di Euro 9.135,37 a titolo di omessi versamenti salariali per cosi come indicato in narrativa;

1


• IN VIA ISTRUTTORIA: attesa l'omessa fase istruttoria da parte del Tribunale ammettersi, in caso di contestazione, CTU contabile;
• IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del costituito difensore ex art 93 c.p.c. >>;
per l'appellata: << rigettare l'appello proposto dal sig. e, per Parte_1 l'effetto, confermare la sentenza n. 704/2022 del Tribunale di NE (Sezione Lavoro). Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge. >>
FATTO E DIRITTO
§1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di NE, Giudice del lavoro, il 25 giugno 2021, – premesso che: dal 1^ agosto 2016 è Parte_1 stato assunto alle dipendenze della società in house del NE Controparte_3 di NE con contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time con la qualifica di autista – IV Livello A – CCNL Nettezza urbana;
la società stipulava con CP_1 le OO.SS maggiormente rappresentative un accordo con il quale si conveniva che il lavoratore, seppure inquadrato al IV livello parametro A, avrebbe percepito, per i primi 36 mesi, una retribuzione pari al II livello II parametro B;
- esponeva che: decorso il suddetto lasso temporale, il datore di lavoro ometteva il versamento, in suo favore, di tutti gli emolumenti retributivi e contributivi riferibili al IV livello parametro A;
nell'esecuzione del rapporto di lavoro, è stato vittima, da parte del datore di lavoro, di una serie di azioni vessatorie ed immotivate;
più specificatamente:
in data 20 febbraio 2018 egli protocollava una richiesta ferie per il periodo dal 22 marzo 2018 al 07 aprile 2018 per problemi personali di salute;
stante il mancato riscontro del datore di lavoro alla predetta richiesta, chiedeva di essere ricevuto dal suo capo servizio poiché risultava essere di turno nei giorni di ferie richiesti;
nonostante il capo servizio lo informava dell'accettazione della richiesta ferie, l'allora direttore del personale – Sig. – non solo gli riferiva circa l'impossibilità di Pt_2 essere messi a conoscenza della turnazione lavorativa da un mese all'altro, ma anzi affermava che se fosse dipeso esclusivamente da lui quella richiesta non sarebbe stata accettata;

in data 08 ottobre 2018 – vigilia della festa patronale – egli prendeva contezza del proprio giorno di riposo stante la mancata indicazione del suo nominativo sulla
“lavagna dei turni di servizio”;
in tale circostanza riceveva anche la conferma orale dal suo CA;
pertanto, data la fruizione del giorno di riposo e mancando l'obbligo di reperibilità, organizzava con la sua famiglia la classica “gita fuori porta”;
sennonché, nel pomeriggio del 08 ottobre 2018 – fuori dall'orario di lavoro - veniva contattato dal datore di lavoro il quale gli comunicava il cambio turno e, di conseguenza, la sua messa in servizio;
in tale circostanza, nonostante il legittimo affidamento da lui riposto sulle conferme precedentemente offerte dal suo caposervizio, essendogli stata preannunciata l'applicazione di una sanzione disciplinare da parte resistente, dovette annullare quanto preventivato e prendere servizio;

2
nei primi mesi dell'anno 2019 egli sostituiva un suo collega nella conduzione dell'automezzo denominato ragno;
era dunque prassi aziendale quella di mettere in strada il predetto automezzo – unitamente ad altri – già dalle ore 04:00 del mattino. In tale circostanza, stante l'orario prematuro della presa di servizio, tutti i lavoratori erano soliti prendere il caffè prima di mettersi in strada. Orbene, il CA
(gerarchicamente sovraordinato) – Sig. - in maniera del tutto immotivata, Parte_3 irragionevole ed illogica, decurtava – in modo sistematico - UNICAMENTE a lui il tempo impiegato per bere il caffè – che avveniva prima dell'inizio del servizio – facendo così “partire” il suo orario lavorativo dalle ore 06:00 del mattino con perdita per lo stesso della maggiorazione retributiva per il lavoro notturno;

in data 07 febbraio 2019 – durante il giorno di riposo settimanale – il CA
– tale Sig. in maniera insistente e reiterata, lo contattava sulla sua Persona_1 utenza telefonica privata – ivi inviando anche molteplici foto sulla messaggistica
WhatsApp – sul servizio che doveva ricoprire il giorno successivo;

in data 24 marzo 2019 il CA – Sig. - pur non avendo Persona_2 regolare patente per la conduzione dell'automezzo “ragno”, lo utilizzava – riempendolo integralmente a mo' di discarica mobile – di talché egli, al lunedì successivo, non poté prendere servizio alle ore 04:00 con perdita, quindi, della maggiorazione notturna;

in data 07 aprile 2019 il CA – Sig. - utilizzava il mezzo in Persona_2 uso in capo a lui alla stregua di una discarica mobile;
tale modus operandi, importava per lui la presa in servizio alle ore 07:00 anziché alle ore 04:00 con perdita delle maggiorazioni retributive per il lavoro notturno;

in data 14 luglio 2019 il CA – - garantiva a tutti i Persona_3 dipendenti la possibilità di iniziare il servizio alle ore 04:00 mentre, a lui, veniva imposto di iniziare il turno alle ore 06:00, con perdita, quindi, del lavoro notturno;

in data 02 settembre 2019, a seguito di regolare richiesta di ottenere il vestiario aziendale della giusta misura – antecedentemente preceduta da richieste verbali e giustificata dalla necessità di ottenere la giusta taglia – il datore di lavoro provvedeva alla consegna di quanto richiesto sempre però in maniera errata;

in data 14 aprile 2020 gli viene imposto – nonostante la disponibilità del mezzo - di iniziare il proprio turno alle ore 10:30 anziché alle ore 04:00 (come invece avvenuto per tutti i colleghi del turno) con perdita per lui della maggiore retribuzione conseguenza del notturno, ciò comportando anche la necessità di provvedere, a spese proprie, al pranzo;

in data 12 maggio 2020, nonostante avesse provveduto sia allo svuotamento del mezzo come da sempre concessogli, nonché alla sanificazione dello stesso, gli venne imposto di lasciare il veicolo ad altro lavoratore e di provvedere, al contempo, allo svuotamento del nuovo mezzo con pedissequa sanificazione ed inizio dell'orario lavorativo successivamente alle ore 04:00 con perdita, quindi, delle maggiorazioni retributive per l'orario notturno;

in data 25 maggio 2020 depositava una richiesta ufficiale al datore di lavoro al fine di ottenere una equa ripartizione del lavoro notturno cosicché anche lui, come tutti i suoi colleghi, potesse rientrare a casa per l'ora di pranzo e non sopportare, a spese proprie, il pranzo del mezzodì - richiesta rimasta inevasa;

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in data 17 giugno 2020, in maniera del tutto immotivata, veniva sollevato dal turno
04:00 – 10:20 per essere assegnato a quello dalle 11:00 alle 17:20;

in data 22 giugno 2020, assistito dal proprio sindacato, chiedeva l'intervento Con dell' al fine di porre fine alle predette condotte, vessatorie e discriminatorie;

in data 24 e 25 giugno 2020, nonostante la disponibilità del mezzo alle ore 04:00 del mattino e nonostante lo stesso fosse già al capannone del ricovero dei mezzi, gli veniva imposta la presa di servizio alle ore 10:30 con perdita, anche in questo caso, di tutte le predette maggiorazioni e conseguenti immotivati esborsi;

in data 10 luglio 2020 reiterava la richiesta di equa determinazione del lavoro notturno;

in data 11 luglio 2020, a seguito della predetta richiesta – immediatamente conosciuta da tutti i colleghi – veniva reiteratamente insultato e minacciato dai suoi compagni i quali si spingevano fino al punto di distruggere il suo armadietto personale sul quale – come si evince dalla documentazione allegata – venivano apposte minacce e ingiurie;
quindi, pur avendo potuto sporgere denuncia e non avendolo fatto, chiedeva un appuntamento con il Presidente il quale rifiutava di riceverlo e sentire le sue ragioni. Lamentava l'inadempienza, da parte del datore di lavoro, nella puntuale corresponsione dei ratei retributivi in suo favore.
In particolare, deduceva che: dalla disamina degli allegati in atti versati (cfr prospetti paga, CCNL di riferimento, schede turni) si desume come la datrice di lavoro risulti essere debitrice nei suoi confronti della somma complessiva di euro 9.135,37;
nell'art 13 del CCNL Nettezza Urbana è disposto che: “Sempre che non si tratti di turni regolari di lavoro, è considerato lavoro notturno quello
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