Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/06/2024, n. 928
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento N.R.G. 1087.2023
promosso da
, C.F. , n. a Urbino, il 13-06- Parte_1 C.F._1
1971 rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Gattoni
APPELLANTE
nei confronti di
, C.F. , n. in Brasile, il 24-04- Controparte_1 C.F._2
1990 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Nicolò Valentini
APPELLATO
e con l'intervento
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO
OGGETTO: scioglimento matrimonio - appello avverso la sentenza n.
683/2023 emessa dal Tribunale di Pesaro e pubblicata il 26.04.2023
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note di replica chiedendo:
Il procuratore dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, in accoglimento dell'appello del Sig. I)a parziale modifica Parte_1 del capo 4) dell'impugnata sentenza, riconfermare il calendario previgente in punto di frequentazioni padre/figlia ovvero, in alternativa, disporre che il padre potrà tenere con sé la figlia in occasione di tutte le festività Pt_1 Per_1 tradizionali (fatta eccezione per quelle natalizie, pasquali e per le vacanze estive periodi questi già equamente ripartiti con la madre), ovvero in occasione dei c.d. ponti esistenti in occasione delle festività ovvero comunque modificare il calendario in modo da assicurare alla figlia una frequentazione del padre continua, concreta ed effettiva;
II) a modifica del capo 5) dell'impugnata sentenza, disporre che l'assegno di mantenimento ordinario per la figlia
da porre a carico del padre sia pari a € 200,00 ovvero alla diversa Per_1 somma ritenuta congrua, comunque, inferiore a quella oggi prevista di €
300,00 stabilita dal Tribunale di Pesaro con la sentenza n. 823/2023;
III) a parziale modifica dell'impugnata sentenza disporre che le trasferte per prelevare e riportare la figlia siano equamente divise tra i due Per_1 genitori;
IV) in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap nella misura di legge e successive occorrende, ivi comprese spese di registro e competenze e costi di esecuzione”.
Il procuratore dell'appellato: “Piaccia Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis ed emesse le più opportune declaratorie, rigettare i motivi di appello proposti dal sig. e, per l'effetto, confermare la sentenza n. Parte_1
823/2023 del Tribunale di Pesaro.
Vinte le spese del giudizio”.
Il Procuratore Generale: chiede il rigetto dell'appello.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n.823/2023 pubblicata il 27.11.2023 il Tribunale di Pesaro ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e il 17.11.2013, ha respinto la domanda di assegno divorzile Controparte_1 avanzata da quest'ultima, ha disposto l'affido condiviso della figlia (n. Per_1 il 3.01.2015), collocata presso la madre, ha posto a carico del un Pt_1 assegno, a titolo di mantenimento della figlia, di € 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, ha disciplinato il regime di visita e frequentazione come segue : “ la figlia resterà con la madre il terzo week end del mese e trascorrerà i restanti week end con il padre. …che andrà a prendere la figlia il venerdì all'uscita da scuola e la riaccompagnerà presso la casa materna la domenica sera entro le ore 20.00.
Nella settimana in cui la bambina trascorrerà il week end con la madre, il padre potrà tenere la figlia per un pomeriggio infrasettimanale……In occasione dell'incontro infrasettimanale andrà a prendere la figlia Parte_1 all'uscita da scuola alle ore 16 e la madre andrà a riprenderla presso
l'abitazione paterna alle ore 20.00. Per il resto viene sostanzialmente confermato il calendario già in atto. La figlia trascorrerà metà delle vacanze natalizie e metà delle vacanze pasquali con ciascun genitore, con inversione dei periodi di anno in anno. Le altre festività potranno essere alternate con un genitore e con l'altro, a rotazione di anno in anno. Durante il periodo estivo trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare possibilmente entro la fine di maggio di ogni anno”, disponendo, infine, la compensazione delle spese di lite fra le parti.
Propone appello il sig. chiedendo, in riforma della gravata Parte_1 sentenza, di riconfermare il calendario previgente in punto di frequentazioni padre/figlia ( ogni week end con il padre dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera) o in alternativa, disporre che il padre potrà tenere con sé la figlia anche nelle seguenti giornate 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 Per_1 agosto, 8 dicembre, di porre a carico di quest'ultimo l'assegno a titolo di contribuzione per il mantenimento della figlia minore, nella misura di € 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e che gli spostamenti siano equamente divisi tra i due genitori, con vittoria delle spese di giudizio. In via istruttoria chiede l'ammissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p ad ogni rapporto bancario/finanziario dell'ex coniuge e delle prove orali, non accolte nel giudizio di primo grado.
La sig.ra , costituendosi, chiede il rigetto del gravame e la Controparte_1 conferma della gravata sentenza, oltre che il rigetto delle richieste istruttorie.
Il sig. con note di replica afferma di non opporsi alla modifica Pt_1 riguardante il riconoscimento di un week end in favore della madre, ribadendo che tale modifica andrebbe “compensata” con il riconoscimento in suo favore di alcune giornate, per esempio, le festività tradizionali diverse da quelle natalizie, da quelle pasquali e dal periodo estivo oppure con il riconoscimento di alcuni giorni di 'ponte' in occasione delle predette festività tradizionali approfittando della mancanza della scuola;
aggiunge di aver sempre provveduto al pagamento delle spese straordinarie come risultante dall'estratto conto bancario.
Il P.G. conclude domandando la reiezione dell'appello.
Preso atto dello scambio di note difensive ex art. 83, comma 7, lett. h) Dl
18/2020 e successive modificazioni, la
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento N.R.G. 1087.2023
promosso da
, C.F. , n. a Urbino, il 13-06- Parte_1 C.F._1
1971 rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Gattoni
APPELLANTE
nei confronti di
, C.F. , n. in Brasile, il 24-04- Controparte_1 C.F._2
1990 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Nicolò Valentini
APPELLATO
e con l'intervento
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO
OGGETTO: scioglimento matrimonio - appello avverso la sentenza n.
683/2023 emessa dal Tribunale di Pesaro e pubblicata il 26.04.2023
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note di replica chiedendo:
Il procuratore dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, in accoglimento dell'appello del Sig. I)a parziale modifica Parte_1 del capo 4) dell'impugnata sentenza, riconfermare il calendario previgente in punto di frequentazioni padre/figlia ovvero, in alternativa, disporre che il padre potrà tenere con sé la figlia in occasione di tutte le festività Pt_1 Per_1 tradizionali (fatta eccezione per quelle natalizie, pasquali e per le vacanze estive periodi questi già equamente ripartiti con la madre), ovvero in occasione dei c.d. ponti esistenti in occasione delle festività ovvero comunque modificare il calendario in modo da assicurare alla figlia una frequentazione del padre continua, concreta ed effettiva;
II) a modifica del capo 5) dell'impugnata sentenza, disporre che l'assegno di mantenimento ordinario per la figlia
da porre a carico del padre sia pari a € 200,00 ovvero alla diversa Per_1 somma ritenuta congrua, comunque, inferiore a quella oggi prevista di €
300,00 stabilita dal Tribunale di Pesaro con la sentenza n. 823/2023;
III) a parziale modifica dell'impugnata sentenza disporre che le trasferte per prelevare e riportare la figlia siano equamente divise tra i due Per_1 genitori;
IV) in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap nella misura di legge e successive occorrende, ivi comprese spese di registro e competenze e costi di esecuzione”.
Il procuratore dell'appellato: “Piaccia Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis ed emesse le più opportune declaratorie, rigettare i motivi di appello proposti dal sig. e, per l'effetto, confermare la sentenza n. Parte_1
823/2023 del Tribunale di Pesaro.
Vinte le spese del giudizio”.
Il Procuratore Generale: chiede il rigetto dell'appello.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n.823/2023 pubblicata il 27.11.2023 il Tribunale di Pesaro ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e il 17.11.2013, ha respinto la domanda di assegno divorzile Controparte_1 avanzata da quest'ultima, ha disposto l'affido condiviso della figlia (n. Per_1 il 3.01.2015), collocata presso la madre, ha posto a carico del un Pt_1 assegno, a titolo di mantenimento della figlia, di € 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, ha disciplinato il regime di visita e frequentazione come segue : “ la figlia resterà con la madre il terzo week end del mese e trascorrerà i restanti week end con il padre. …che andrà a prendere la figlia il venerdì all'uscita da scuola e la riaccompagnerà presso la casa materna la domenica sera entro le ore 20.00.
Nella settimana in cui la bambina trascorrerà il week end con la madre, il padre potrà tenere la figlia per un pomeriggio infrasettimanale……In occasione dell'incontro infrasettimanale andrà a prendere la figlia Parte_1 all'uscita da scuola alle ore 16 e la madre andrà a riprenderla presso
l'abitazione paterna alle ore 20.00. Per il resto viene sostanzialmente confermato il calendario già in atto. La figlia trascorrerà metà delle vacanze natalizie e metà delle vacanze pasquali con ciascun genitore, con inversione dei periodi di anno in anno. Le altre festività potranno essere alternate con un genitore e con l'altro, a rotazione di anno in anno. Durante il periodo estivo trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare possibilmente entro la fine di maggio di ogni anno”, disponendo, infine, la compensazione delle spese di lite fra le parti.
Propone appello il sig. chiedendo, in riforma della gravata Parte_1 sentenza, di riconfermare il calendario previgente in punto di frequentazioni padre/figlia ( ogni week end con il padre dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera) o in alternativa, disporre che il padre potrà tenere con sé la figlia anche nelle seguenti giornate 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 Per_1 agosto, 8 dicembre, di porre a carico di quest'ultimo l'assegno a titolo di contribuzione per il mantenimento della figlia minore, nella misura di € 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e che gli spostamenti siano equamente divisi tra i due genitori, con vittoria delle spese di giudizio. In via istruttoria chiede l'ammissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p ad ogni rapporto bancario/finanziario dell'ex coniuge e delle prove orali, non accolte nel giudizio di primo grado.
La sig.ra , costituendosi, chiede il rigetto del gravame e la Controparte_1 conferma della gravata sentenza, oltre che il rigetto delle richieste istruttorie.
Il sig. con note di replica afferma di non opporsi alla modifica Pt_1 riguardante il riconoscimento di un week end in favore della madre, ribadendo che tale modifica andrebbe “compensata” con il riconoscimento in suo favore di alcune giornate, per esempio, le festività tradizionali diverse da quelle natalizie, da quelle pasquali e dal periodo estivo oppure con il riconoscimento di alcuni giorni di 'ponte' in occasione delle predette festività tradizionali approfittando della mancanza della scuola;
aggiunge di aver sempre provveduto al pagamento delle spese straordinarie come risultante dall'estratto conto bancario.
Il P.G. conclude domandando la reiezione dell'appello.
Preso atto dello scambio di note difensive ex art. 83, comma 7, lett. h) Dl
18/2020 e successive modificazioni, la
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