Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/12/2024, n. 1132

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/12/2024, n. 1132
Giurisdizione : Corte d'Appello Brescia
Numero : 1132
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. 610/2024 RG

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Simona Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel giudizio in grado di appello proposto con ricorso depositato il 14.06.2024
da

, nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Cristina Togni, del Foro di Bergamo, presso il cui studio ha eletto domicilio appellante nei confronti di

, nata a [...] – Lezhe (Albania) il 27.05.1992, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Parzani, del Foro di Mantova, presso il cui studio ha eletto domicilio appellata

Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia

OGGETTO: appello avverso sentenza n. 2493/2022 emessa dal Tribunale di Brescia il 13.10.2022, pubblicata il 14.10.2022 e notificata il 17.05.2024, pronunciata nella causa iscritta a ruolo numero R.G. 14264/2021 in punto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
1 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. 610/2024 RG
“In via principale: previo accertamento della ricorrenza dei requisiti ex art. 327, comma II, c.p.c., revocare, annullare e/o dichiarare nulla la sentenza nr. 2493/2022 emessa dal Tribunale di Brescia all'esito del procedimento di separazione giudiziale rubricato al nr. 14264/2021 RG per i motivi tutti di cui in narrativa e dichiararsi comunque la cessazione degli effetti della separazione atteso il comportamento non equivoco tenuto dai coniugi, incompatibile con lo stato di separazione ex art. 157 c.c.
In ogni caso: con vittoria di spese, compenso professionale ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre, dedurre, instare, capitolare ed indicare testi, anche in relazione alle difese avversarie, sin d'ora si chiede ammettersi la prova testimoniale sulle seguenti circostanze: 1) “Vero che il signor e la signora Parte_1
convivono dall'anno 2017?” 2) “Vero che il signor Controparte_1 [...]
e la signora hanno abitato insieme nell'appartamento Parte_1 Controparte_1 sito in TO (BS);
Via San Germano n. 43 dall'anno 2018 a tutt'oggi?” 3) “Vero che la signora ha omesso di riferire di essersi separata giudizialmente con il CP_1 marito nell'ottobre 2022?” 4) “Vero che il signor ha scoperto di essere

Pt_1 giudizialmente separato dalla moglie solamente nel maggio 2024?” 5) “Vero che il signor e la signora dall'anno 2021 al maggio 2024 hanno convissuto e
Pt_1 CP_1 hanno tra loro collaborato per gestire la famiglia e la prole?” 6) “Vero che il reddito del signor costituisce l'unica fonte di sostentamento per la
Pt_1 famiglia?” 7) “Vero che il signor accompagna quotidianamente i propri figli
Pt_1
a scuola, compatibilmente con i propri orari di lavoro?” 8) “Vero che il signor ogni giorno esce di casa per andare al lavoro al mattino presto e vi fa riorno Pt_1 solamente alla sera?” 9) “Vero che il signor accompagna la moglie ed i figli Pt_1 dal dottore quando vi è necessità di una visita medica?” 10) “Vero che il signor e la signora hanno trascorso il giorno di Controparte_2 Controparte_1
Pasqua 2024 presso la casa della sorella del signor ed insieme alla di lei Pt_1 famiglia?” 11) “Vero che il signor e la signora Parte_1 Controparte_1 hanno sempre festeggiato insieme i propri compleanni ed i compleanni dei 3 figli?”
Per parte appellata:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: RIGETTARE, in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello, proposto dal sig. , e per Parte_1 effetto, CONFERMARE LA SENTENZA DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE n. 2493/2022 pubblicata il 14.10.2022. R.G.: 14264/2021 resa dal Tribunale di Brescia, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute, come in narrativa dettagliatamente esposte e nello specifico contestate in toto;
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte dal sig. nei confronti Parte_1 della sig.ra , per i motivi ampiamente esposti in narrativa. IN Controparte_1

VIA ISTRUTTORIA: con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre, dedurre, instare, capitolare ed indicare testi, anche in relazione alle difese avversarie, sin da ora si chiede ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze: 1) Vero che da tempo ormai la convivenza tra i predetti coniugi era caratterizzata da continue
2 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. 610/2024 RG
discussioni e litigi? 2) Vero che il sig. era a conoscenza Parte_1 della causa di separazione? 3) Vero che il sig. lasciava Parte_1 gli atti giudiziari della separazione in giacenza pur sapendo perfettamente di cosa si trattava? 4) Vero che la sig.ra più volte ha invitato il sig. Controparte_1
a lasciare la casa coniugale? 5) Vero che la sig.ra Parte_1
i occupa da sola della gestione dei tre figli minori? 6) Vero che la sig.ra CP_1 accompagna da sola i figli minori, e , presso i vari centri per CP_1 Per_1 Per_2 effettuare le cure/terapie quasi tutte le mattine? 7) Vero che il padre manifesta un totale disinteressamento in merito ai figli, sia per la salute o per la scuola? 8) Vero che il sig. ha lasciato la casa coniugale di TO (Bs) Parte_1 in via San Germano n. 43? - in ogni caso: rigettare le istanze istruttorie avversarie in quanto trattasi di documentazione già acquisita nel giudizio di primo grado;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui, l'Ill.ma Corte d'Appello ritenesse di accogliere le istanze istruttorie formulate da controparte, ammettersi a prova contraria;
IN OGNI CASO, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, ed accessori di legge.”


Per il Procuratore Generale:
“osserva: la notifica del ricorso di primo grado appare regolare, sicchè non può operare l'art. 327 secondo comma c.p.c., il che comporta l'inammissibilità dell'appello;
in subordine, la domanda formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 157 c.c. è infondata, alla luce di quanto evidenziato dall'appellata in comparsa di risposta (risultando documentato, inoltre, che l'appellante non vive più presso quella che è stata la casa coniugale);
chiede, pertanto, che l'appello sia dichiarato inammissibile e, in subordine, che sia respinto.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 22.12.2021 – premesso di aver Controparte_1 contratto matrimonio in Albania in data 7.10.2016 con , Parte_1 trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di TO, e che dalla loro unione erano nati i figli (09.10.2017), (1.1.2020) e (21.06.2021) Per_3 Per_1 Per_4
– adiva il Tribunale di Brescia chiedendo di dichiarare la separazione personale dei coniugi in quanto da tempo era venuta meno la comunione spirituale e sentimentale tra la coppia, con conseguente intollerabilità della convivenza e impossibilità della prosecuzione del rapporto coniugale;
chiedeva inoltre di assegnarle la casa coniugale, sita nel Comune di TO (BS), concessa in locazione al di affidare i figli Pt_1 minori in via condivisa a entrambi i genitori, fermo restando il loro collocamento presso di sé;
di condannare il convenuto al pagamento dell'assegno per la prole in complessivi euro 600 (200 per figlio) e un assegno di mantenimento in proprio favore in euro 300,00 mensili e, a tal fine, deduceva che il marito era unico percettore di reddito mentre ella si era sempre dedicata alla cura dei figli e della famiglia.
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