Corte d'Appello Catania, sentenza 12/12/2024, n. 1144

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catania, sentenza 12/12/2024, n. 1144
Giurisdizione : Corte d'Appello Catania
Numero : 1144
Data del deposito : 12 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania, composta dai Magistrati
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1168/2022 R.G. promossa
DA
), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Silvestro Vitale;

Appellante
CONTRO
( , rappr. e dif. dall'avv. Antonella Miraldi;
CP_1 C.F._1
Appellato
e nei confronti di
Controparte_2
( , in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_2
Appellato contumace
1

AVENTE AD OGGETTO: differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2322 del 16/06/2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania – dopo aver ordinato la integrazione del contradditorio nei confronti dell' – accoglieva CP_2
parzialmente il ricorso con cui aveva chiesto condannarsi la società CP_1
datrice di lavoro al pagamento delle differenze Parte_1
retributive dovute, in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro effettivamente svolto alle dipendenze della predetta società dal 1° agosto 1997 al 7 agosto 2013, alla regolarizzazione della posizione previdenziale e assistenziale e al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. per la perdita parziale dell'indennità di disoccupazione e della pensione.
Preliminarmente rilevava che – essendo stato il licenziamento del lavoratore oggetto di altro giudizio – apparivano prive di rilevanza le deduzioni e le correlate domande risarcitorie riguardanti lo stesso.
In relazione all'eccezione di prescrizione dedotta dalla società resistente osservava che, trovandosi il lavoratore in una situazione di “metus”, il relativo termine doveva farsi decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro, sicché nella specie la prescrizione non operava per i crediti maturati nei cinque anni a ritroso dall'entrata in vigore della legge n.
92/2012, vale a dire dal 18/07/2012, ma solo per i crediti maturati anteriormente alla data del 18/07/2007.
Nel merito, appurava che dalla documentazione versata in atti, tra cui le registrazioni del cartellino personale del lavoratore, e dal complessivo esito delle prove testimoniali emergeva che avesse effettivamente prestato attività lavorativa dal lunedì al CP_1
venerdì ininterrottamente dalle ore 9 alle ore 18,30 circa, a fronte delle 7 ore e 12 minuti giornaliere previste dal contratto.
2
Indi – premesso che la domanda relativa alle differenze retributive risultava approssimativa, mancando la deduzione di quanto il ricorrente avesse effettivamente percepito, e tenuto conto che mediante CTU era stato possibile sopperire alla carenza di prospettazione della parte ricorrente – rigettava la domanda relativa al pagamento delle differenze retributive con riferimento al periodo di lavoro fino al 31/12/2008 ed la accoglieva per il periodo successivo al 1/01/2009, ritenendo dovuto al ricorrente
l'importo differenziale fra quanto spettante ai sensi del CCNL e quanto percepito durante il rapporto di lavoro e, per l'effetto, riconosceva al ricorrente anche le differenze relative alla 13° mensilità, l'indennità sostitutiva delle ferie e del mancato preavviso nonché il
TFR, per un ammontare complessivo di € 23.156,03.
Accoglieva, altresì, la
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