Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 18/12/2024, n. 39

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 18/12/2024, n. 39
Giurisdizione : Corte d'Appello L'Aquila
Numero : 39
Data del deposito : 18 dicembre 2024

Testo completo

RE BLICA ITALIANA PV
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA N.R.G. V.G. 160/24
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Consigliere Dott. Francesca Coccoli
Consigliere rel. Dott. Mariangela Fuina nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 160/2024 RGVG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n.. 160/2024 R.G.V..G. promossa da
Parte 1 C.F.: C.F. 1 nata a [...], il [...] e residente in [...], elettivamente domiciliata in Pescara (PE) alla Via Alento
n. 45, presso lo studio dell'Avv. Aurora Lucia CORAZZINI del Foro di Pescara (PEC:
Email 1 TEL: P.IVA 1 ) che la rappresenta e difende nel presente procedimento come da procura in atti;

ATTRICE
Contro
Controparte_1 , nato a [...], il [...], Cod.fisc. C.F. 2 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio del Foro di Teramo, sito in Bisenti dell'Avv. Alessandro Di Clemente, C.F. C.F. 3 و
(Teramo), alla Via Troiano, 30, il quale lo rappresenta e difende al presente giudizio giusta procura in atti il quale, per le comunicazioni e notificazioni della cancelleria, indica i seguenti recapiti: telefax
0861/995046 e pec: Email 2
CONVENUTO
INTERVENTORE P.G. in sede
Avente ad oggetto: ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
IN VIA CAUTELARE:


stante la sussistenza del fumus boni juris per i motivi esposti in narrativa e del periculum in mora, provato dal danno ingiusto paventato con la comunicazione inoltrata dal sig. CP_1 all'odierna istante, sospendere gli effetti della trascrizione della sentenza di divorzio.
IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare l'assenza dei requisiti prescritti per l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale contratto tra le parti in causa pronunciata dal
Tribunale Supremo di Giustizia della Repubblica Bolivariana del Venezuela del 23.07.2018 e della sentenza di appello del 28.11.2018;

- e per l'effetto dichiarare la nullità della trascrizione dell'atto sui registri di Stato Civile italiano e/o, comunque, l'inefficacia in Italia della Sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale Supremo di
Giustizia della Repubblica Bolivariana del Venezuela del 23.07.2018 e della sentenza di appello del
28.11.2018, e ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pescara di provvedere alla conseguente cancellazione.
IN VIA ISTRUTTORIA
si producono documenti come da separato indice e si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova per testi a mezzo della sig,ra sulle circostanze esposte nella premessaTestimone_1 in fatto, espunte da qualunque elemento di tipo valutativo e qui da intendersi integralmente ritrascritte quali capitoli di prova e precedute dalle parole "vero che".
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, CAP e spese generali come per legge.
Per il convenuto
Voglia l'Eccellentissima Corte D'Appello adversis reiectis;
1) Rigettare la domanda cautelare non sussistendo gli elementi del fumus boni iuris e del periculum
in mora;

2) Nel merito, rigettare la domanda, dichiarando efficace nel territorio della Repubblica Italiana, la sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra i sig.ri Parte_2 e CP_1
[...] resa dal Tribunale Supremo di Giustizia della Repubblica Bolivariana del Venezuela del '
23.07.2018 e della successiva sentenza di Appello del 28.11.2018, per quanto esposto in narrativa;

3) In via subordinata, qualora la pronuncia impugnata si ritenga lesiva dei principi di cui alla L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 64, ci si rimette alla giustizia.
Per il P.G.
Si chiede l'accoglimento del ricorso di Parte 1 in quanto appare fondato il motivo della violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa del ricorrente ad opera della sentenza straniera impugnata, circostanza fissata dallo stesso organo d'appello che alla pagina 2 della sentenza
riporta come "il Tribunale a-quo nominava come difesa d'ufficio ..omissis.. in virtù del fatto di non essere riusciti a notificare la citazione alla cittadina Parte 3
FATTO E DIRITTO
Parte 1 ricorre all'intestata Corte rappresentando quanto appresso:
-essa ricorrente ed il sig. Controparte_1 in data 29.09.1977, avevano contratto matrimonio civile in regime di comunione dei beni, in Caracas (Venezuela), come da certificato di stato civile prodotto, nascendo da tale unione due figli : Persona 1 il 05/07/1982 e ' Testimone 1 il 05/06/1980,
entrambi venuti alla luce a Caracas (Venezuela);

- in data 14.11.1983 i coniugi acquistavano un immobile a Pescara, alla Via Giuseppe Mazzini n.
131, identificato al foglio 15, particella 355, subalterno 38 (atto notarile Rep 132248 Racc. n. 5587), con l'intenzione di ivi trascorrere la loro “pensione" quando sarebbero rientrati in Italia;

- nell'anno 1989, infatti, i coniugi Pt_1 e CP 1 si trasferivano in Italia la prima volta, trasferendo, quindi, la loro residenza, fino all'anno 2005, quando, dati i problemi politico sociali sopravvenuti in
Venezuela, ben noti alle cronache internazionali, erano costretti a rientrate nel paese sud americano, non essendo riusciti a vendere il patrimonio immobiliare ivi posseduto e a liquidare l'azienda di famiglia, iscrivendosi contestualmente all'AIRE;

- dopo tale primo trasferimento in Venezuela, in data 08.07.2011 i coniugi rimpatriavano in Italia, dove ad oggi, risultano ancora residenti, come da certificato di residenza storica della sig.ra Pt 1 prodotto in atti;
precisamente, come si evince dal certificato storico del Sig. CP_1, anche lui, unitamente alla coniuge si trasferiva in Pescara dal 2011 fino al 05.03.2024, nella loro casa in Pescara alla via Mazzini
n.131, senza soluzione di continuità, limitandosi a viaggiare per brevissimi periodi, giusto per supervisionare lo stato di gestione dell'azienda;

- durante il matrimonio, i coniugi avevano ingenti proprietà immobiliari e mobiliari (cospicue somme di denaro in conti correnti cointestati accesi negli Stati Uniti, ad oggi svuotati a seguito di autonomi ed arbitrari prelievi effettuati dal sig. CP_1, all'insaputa della sig.ra Pt_1 ;

- in data 16.03.2024, la sig.ra Pt 1 richiedeva all'anagrafe del Comune di Pescara dei certificati, al fine di richiedere l'ISEE per ottenere la pensione sociale e, apprendeva, con estremo stupore e
Per 2 , come da disappunto, che il sig. CP 1, suo marito dal 1977, in realtà risultava essere certificato allegato (doc. 6);

- sconcertata dall'aver appreso tale notizia, essendo totalmente all'oscuro tanto dell'avvio, quanto della conclusione, di un procedimento di divorzio che la riguardasse, la sig.ra Pt 1 si adoperava al fine di reperire tutte le informazioni necessarie onde comprendere come fosse stato possibile
giungere allo scioglimento del vincolo matrimoniale de quo, essendo rimasta del tutto estranea al giudizio in questione, non avendone avuto, appunto, alcuna notizia in merito dal coniuge;

- a seguito delle ricerche effettuate, l'odierna ricorrente veniva, quindi, a conoscenza:
• della richiesta di divorzio avanzata dal sig. CP_1 in data 14.06.2016, dinanzi al Tribunale Supremo di Giustizia della Repubblica Bolivariana del Venezuela;

• della nomina da parte del Tribunale di un avvocato d'ufficio in favore dell'odierna ricorrente;

• della sentenza di scioglimento del matrimonio del 23.07.2018 (doc.7);

•dell'impugnazione della citata sentenza ad opera dell'avvocato d'ufficio nominato direttamente dal
Tribunale;

• della conferma della sentenza di primo grado avvenuta in data 22.11.2018 (doc. 8).
Lamenta la ricorrente la palese violazione del principio del contraddittorio e del suo diritto di difesa in ragione di
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