Corte d'Appello Torino, sentenza 12/11/2024, n. 326
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. M M PRESIDENTE
Dott. P R CONSIGLIERE
Dott. ssa P V CONSIGLIERE Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 149 /2024 R.G.L. promossa da:
(C.F. e P. IVA – REA MI-1875580), Controparte_1 P.IVA_1
con sede legale in Lainate (MI), Corso Europa n. 41/43 (di seguito,
« » o la « »), in persona del Dott. CP_1 CP_2 Controparte_3
nella sua qualità di procuratore speciale della Società, munito dei necessari poteri in forza di procura a rogito notarile dell'11 luglio
2022 (Rep. n. 4176/2601), rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Prof. R D L T,
F T , A A, A P ed E M, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, Via Alfieri
n. 19, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nata il 27.1.1973 e CP_4 C.F._1
residente in Barge, viale Stazione n. 51, elettivamente domiciliata in
1
Verzuolo, corso Re Umberto n. 24, presso lo studio dell'avv.
Cristiana Arnaudo, che la rappresenta e difende per delega in atti
APPELLATO
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Come da ricorso depositato il 5.4.2024
Per l'appellato:
Come da memoria depositata il 9.9.2024
FATTI DI CAUSA
Con ricorso in data 30.3.2022, diretto il Tribunale di Cuneo, CP_4
ha chiamato in giudizio la per sentirla
[...] Controparte_1
condannare al pagamento della somma di euro 933,66 quale compenso per il lavoro straordinario svolto nel periodo ottobre
2011/dicembre 2020, siccome tenuta a presentarsi sul posto di lavoro 5 minuti prima dell'inizio del turno di lavoro, al fine di operare il cambio delle consegne con il collega del turno precedente, come da ordine di servizio impartito dall'azienda (sin dal 23.11.1994, doc.
2).
La società convenuta ha contestato le avverse pretese chiedendone il rigetto, siccome infondate.
Con sentenza n.424/2023, pubblicata il 17.10.2023, il Tribunale ha accolto il ricorso. ha proposto appello, cui ha resistito l'appellata. Controparte_1
All'udienza di discussione del 19.9.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale - affermata l'inapplicabilità del termine quinquennale di prescrizione per il venire meno della tutale reale generalizzata, a seguito dell'introduzione del regime sanzionatorio di cui alla legge
2
92/2012 - ha ritenuto emergere dall'istruttoria testimoniale sufficienti elementi probatori a sostegno della domanda attorea giacchè, a fronte della versione resa dalle testi e , favorevoli Tes_1 Tes_2
alla tesi della ricorrente, quanto riferito dai testi citati dalla convenuta, ossia che l'ingresso anticipato non era stato imposto in alcun modo dall'azienda e che si trattava di una prassi aziendale, la cui inosservanza non comportava conseguenze e/o sanzione, risultava comunque superato dalle timbrature e dal mansionario 26.11.2014 prodotti dalla ricorrente.
Con motivi articolati l'appellante si duole dell'errata valutazione delle prove testimoniali, nonché della violazione ed errata applicazione dell'art. 2 D.lgs 66/2003 e dell'art.82 CCNL Tessile-SMI, laddove il primo Giudice ha ritenuto riconducibile a prestazione lavorativa il tempo intercorrente tra l'ingresso della ricorrente nel luogo di lavoro e
l'effettivo inizio del turno di lavoro.
I motivi, congiuntamente esaminabili in quanto connessi, non sono accoglibili per le ragioni di seguito esposte, in continuità con i precedenti di questa Corte (v. sentenza n.281 e n.282 del 2024 pronunciate in analoghe controversie instaurate nei confronti dell'odierna appellante).
Le testi e (le cui deposizioni Testimone_3 Testimone_4
sono trascritte nella sentenza impugnata) hanno confermato le
Co deduzioni della lavoratrice dichiarando che i dipendenti della sono tenuti ad entrare almeno 5 minuti prima dell'inizio del turno di lavoro, secondo le disposizioni
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