Corte d'Appello Messina, sentenza 05/11/2024, n. 758

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Messina, sentenza 05/11/2024, n. 758
Giurisdizione : Corte d'Appello Messina
Numero : 758
Data del deposito : 5 novembre 2024

Testo completo

CORTE D' APPELLO D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B C Presidente rel.
Dott.ssa C Z Consigliere
Dott. F C Consigliere in scioglimento della riserva disposta allo scadere, alla data del 22 ottobre 2024, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 372/2024 vertente tra:
, già in Controparte_1 Controparte_2
persona dall'avv.to A. U. Daglia, in qualità di responsabile del Settore Legale e
Contenzioso della Direzione Centrale Affari Legali, giusta procura in notar Persona_1
di Roma Rep.n.180283, Racc. n.12405 registrata il 28 luglio 2023 al n.25.016 serie 1T-
T, rappresentata e difesa dall'avv. G T
……………………………………………………………………………………………………………………APPELLANTE
CONTRO
, C.F. nata a Messina in [...] 22 Controparte_3 C.F._1
agosto 1973, rappresentata e difesa dall'avv. A
P…………………………………………………………………………………………………………………….APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI


– C.F. Controparte_4
, in persona del presidente pro-tempore P.IVA_1
……………………………………………………………………………………………………………APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 280/2024, emessa dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Messina, in data 14 febbraio 2024 nel procedimento recante n.r.g.
2289/2017.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato in data 27 aprile 2017 adiva il Controparte_3
Tribunale di Messina, in funzione di giudice del lavoro, rappresentando di essere dipendente della convenuta (oggi Controparte_2 Controparte_1
), sin dal luglio 2001 e di essere stata inquadrata a partire da maggio 2011
[...]
con la qualifica di impiegata di III^ area professionale, I° livello retributivo, presso il settore legale dell'Ente datore di lavoro.
Esponeva che, con accordo del 28 settembre 2010, Serit Sicilia (poi ) Controparte_2
e le OO.SS avevano convenuto che la prima si sarebbe avvalsa del personale in forza all'azienda per garantire la propria rappresentanza tecnica dinnanzi alle Commissioni
Tributarie Provinciali e alla Commissione Tributaria Regionale, previo espletamento di una procedura finalizzata a individuare le figure professionali idonee a ricoprire
l'incarico di assistente tecnico.
Per tali dipendenti, nel cui novero rientrava anche l'odierna appellata, possedendone i requisiti, veniva previsto un apposito tirocinio, il cui esito positivo avrebbe determinato
l'inquadramento nel IV° livello della III^ area professionale, nonché il rilascio della procura di rappresentanza tecnica, ai sensi di quanto previsto dagli artt.li 6 e 8 dell'accordo.
Si doleva la ricorrente del fatto che nonostante il tirocinio in oggetto avesse avuto esito positivo – con la conseguenza che la stessa era stata iscritta negli elenchi degli abilitati all'assistenza tecnica presso la Direzione Regionale delle Entrate e che le era stato financo trasmesso il tesserino di difensore abilitato all'assistenza tecnica nei contenziosi di cui trattasi - non le fosse stata, tuttavia, rilasciata la procura per rappresentare la società negli anzidetti giudizi, né fosse stata inquadrata nell'anzidetto livello.
Formulava pertanto le seguenti conclusioni:
- ritenere e dichiarare il diritto a conseguire la qualifica di assistente tecnico e, per l'effetto, ottenere la procura di rappresentanza tecnica ordinando
l'inquadramento nel IV° livello della III^ area professionale con conseguente riconoscimento delle differenze retributive dovute sin dal 28 marzo 2012, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

- in via subordinata, ritenere e dichiarare che avesse altresì, nel frattempo, maturato i requisiti per l'ulteriore inquadramento nel quadro direttivo di I° livello del 19 ottobre 2013;

- in ogni caso, condannare la resistente a liquidare alla ricorrente le differenze retributive per le mansioni superiori di fatto svolte, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, da accertarsi a mezzo di CTU contabile;

- condannare , al risarcimento per i danni patiti a causa del Controparte_2
mancato inquadramento retributivo e previdenziale, con vittoria di
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