Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/12/2024, n. 2318
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 943/2022
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Rosario Lionello Rossino Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. LOLLI Parte_1 C.F._1
MONICA, con domicilio eletto in VIA A. MURRI N. 48, 40137 BOLOGNA, appellante
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
MONDUCCI JURI con domicilio eletto in VIA MARSALA 6, 40126 BOLOGNA, appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1 [...] chiedendo condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attore, quale erede Pt_1 universale della madre deceduta della somma ritenuta di giustizia a titolo di Persona_1 rimborso pro quota delle spese sostenute per il suo mantenimento fino all'autosufficienza economica, oltre al risarcimento dei danni per inadempimento degli obblighi genitoriali.
L'attore esponeva di essere nato ad [...] in data [...] e di essere stato iscritto all'anagrafe come figlio di e padre ignoto, ma di aver sempre saputo della Persona_1 paternità del con il quale l'attore sviluppava un rapporto affettivo che si protraeva fino a Pt_1 quando il decideva di contrarre nuovo matrimonio. Nonostante i vari tentativi dell'attore Pt_1 di mantenere una relazione affettiva con il padre biologico, il opponeva un netto rifiuto, Pt_1 con la conseguenza che l'adempimento degli obblighi genitoriali fu adempiuto solo dalla madre, costringendo l'attore ad abbandonare la scuola dell'obbligo a 16 anni per conseguire
l'autosufficienza economica. A seguito del decesso della madre avvenuto nel 2004, l'attore otteneva la declaratoria di paternità con sentenza Tribunale di Bologna n. 1512/12 (pub.
31/05/12).L'attore agiva inoltre per il risarcimento dei danni da negazione del rapporto parentale derivante dalla mancata assunzione degli obblighi paterni da parte del convenuto.
Si costituiva in giudizio il eccependo, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione delle Pt_1 domande attoree e chiedendo, nel merito, il loro rigetto o la liquidazione negli importi minimi ritenuti di giustizia, chiedendo in via riconvenzionale la condanna di in Controparte_1 proprio e quale erede della madre al risarcimento dei danni non patrimoniali ritenuti di giustizia per aver privato il convenuto del rapporto parentale con l'istante.
Con sentenza n. 2744/2021 (pubb. 18/11/2020) il Tribunale di Bologna così statuiva:
“Definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. dichiara tenuto e condanna il signor a corrispondere al signor la Parte_1 Controparte_1 somma complessiva di €.68.700 a titolo di contributo pro-quota per il mantenimento pregresso;
2. dichiara tenuto e condanna il signor al pagamento a favore di Parte_2 CP_1
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa del suo mancato
[...] riconoscimento della somma pari ad €.35.000 all'attualità, oltre al pagamento degli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al saldo effettivo;
3. condanna il signor al pagamento delle spese legali in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in €.3.500,00, oltre ad oneri di legge se ed in quanto dovuti”.
[...]
Il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda di rimborso delle spese sostenute dalla per CP_1 il mantenimento del figlio ex art. 148 c.c. tenuto conto dell'accertata consapevolezza del convenuto di essere padre dell'attore fin dalla nascita e della provata circostanza che le spese di mantenimento sono state esclusivamente sostenute dalla madre, stante l'assoluta mancanza di contributi da parte del Considerando il periodo temporale che va dalla data di nascita Pt_1 dell'attore fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, individuata nel giorno del matrimonio celebrato il 23/10/2016 (all'età di 38 anni e 2 mesi), il Tribunale ha condannato il
pag. 2/8
al rimborso di una somma equitativamente determinata, in assenza di documentazione Pt_1 attorea attestanti spese particolari o specifiche, pari ad € 150,00 al mese per un importo complessivo di € 68.700,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In relazione al risarcimento del danno endofamiliare per mancato riconoscimento, il Tribunale ha ritenuto accertati sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo dell'illecito, in ragione del mancato riconoscimento del e della consapevole scelta dello stesso di sottrarsi Pt_1 dall'adempimento degli obblighi genitoriali, con conseguente lesione dei diritti fondamentali nascenti dal rapporto di filiazione tutelati dagli artt. 2 e 30 Cost. per un importo determinato nella misura di € 35.000,00, prendendo come riferimento le tabelle milanesi sul “danno parentale”, riparametrate in base alle circostanze del caso concreto che, considerata la durata della condotta lesiva, hanno condotto a ritenere il rapporto parentale irrimediabilmente compromesso.
Il Tribunale ha infine respinto la domanda riconvenzionale del convenuto, in quanto non è stato provato che sia stato il figlio ad impedire che il padre
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 943/2022
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Rosario Lionello Rossino Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. LOLLI Parte_1 C.F._1
MONICA, con domicilio eletto in VIA A. MURRI N. 48, 40137 BOLOGNA, appellante
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
MONDUCCI JURI con domicilio eletto in VIA MARSALA 6, 40126 BOLOGNA, appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1 [...] chiedendo condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attore, quale erede Pt_1 universale della madre deceduta della somma ritenuta di giustizia a titolo di Persona_1 rimborso pro quota delle spese sostenute per il suo mantenimento fino all'autosufficienza economica, oltre al risarcimento dei danni per inadempimento degli obblighi genitoriali.
L'attore esponeva di essere nato ad [...] in data [...] e di essere stato iscritto all'anagrafe come figlio di e padre ignoto, ma di aver sempre saputo della Persona_1 paternità del con il quale l'attore sviluppava un rapporto affettivo che si protraeva fino a Pt_1 quando il decideva di contrarre nuovo matrimonio. Nonostante i vari tentativi dell'attore Pt_1 di mantenere una relazione affettiva con il padre biologico, il opponeva un netto rifiuto, Pt_1 con la conseguenza che l'adempimento degli obblighi genitoriali fu adempiuto solo dalla madre, costringendo l'attore ad abbandonare la scuola dell'obbligo a 16 anni per conseguire
l'autosufficienza economica. A seguito del decesso della madre avvenuto nel 2004, l'attore otteneva la declaratoria di paternità con sentenza Tribunale di Bologna n. 1512/12 (pub.
31/05/12).L'attore agiva inoltre per il risarcimento dei danni da negazione del rapporto parentale derivante dalla mancata assunzione degli obblighi paterni da parte del convenuto.
Si costituiva in giudizio il eccependo, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione delle Pt_1 domande attoree e chiedendo, nel merito, il loro rigetto o la liquidazione negli importi minimi ritenuti di giustizia, chiedendo in via riconvenzionale la condanna di in Controparte_1 proprio e quale erede della madre al risarcimento dei danni non patrimoniali ritenuti di giustizia per aver privato il convenuto del rapporto parentale con l'istante.
Con sentenza n. 2744/2021 (pubb. 18/11/2020) il Tribunale di Bologna così statuiva:
“Definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. dichiara tenuto e condanna il signor a corrispondere al signor la Parte_1 Controparte_1 somma complessiva di €.68.700 a titolo di contributo pro-quota per il mantenimento pregresso;
2. dichiara tenuto e condanna il signor al pagamento a favore di Parte_2 CP_1
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa del suo mancato
[...] riconoscimento della somma pari ad €.35.000 all'attualità, oltre al pagamento degli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al saldo effettivo;
3. condanna il signor al pagamento delle spese legali in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in €.3.500,00, oltre ad oneri di legge se ed in quanto dovuti”.
[...]
Il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda di rimborso delle spese sostenute dalla per CP_1 il mantenimento del figlio ex art. 148 c.c. tenuto conto dell'accertata consapevolezza del convenuto di essere padre dell'attore fin dalla nascita e della provata circostanza che le spese di mantenimento sono state esclusivamente sostenute dalla madre, stante l'assoluta mancanza di contributi da parte del Considerando il periodo temporale che va dalla data di nascita Pt_1 dell'attore fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, individuata nel giorno del matrimonio celebrato il 23/10/2016 (all'età di 38 anni e 2 mesi), il Tribunale ha condannato il
pag. 2/8
al rimborso di una somma equitativamente determinata, in assenza di documentazione Pt_1 attorea attestanti spese particolari o specifiche, pari ad € 150,00 al mese per un importo complessivo di € 68.700,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In relazione al risarcimento del danno endofamiliare per mancato riconoscimento, il Tribunale ha ritenuto accertati sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo dell'illecito, in ragione del mancato riconoscimento del e della consapevole scelta dello stesso di sottrarsi Pt_1 dall'adempimento degli obblighi genitoriali, con conseguente lesione dei diritti fondamentali nascenti dal rapporto di filiazione tutelati dagli artt. 2 e 30 Cost. per un importo determinato nella misura di € 35.000,00, prendendo come riferimento le tabelle milanesi sul “danno parentale”, riparametrate in base alle circostanze del caso concreto che, considerata la durata della condotta lesiva, hanno condotto a ritenere il rapporto parentale irrimediabilmente compromesso.
Il Tribunale ha infine respinto la domanda riconvenzionale del convenuto, in quanto non è stato provato che sia stato il figlio ad impedire che il padre
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