Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/07/2024, n. 3304
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3762/2018 R.G. vertente
TRA
AUTOTRASPORTI ELTOFIDI S.R.L., (C.F. e P.IVA 04496731219), con sede legale in Napoli (NA) alla via Bartolo Luongo n.296, in persona del l.r.p.t. Biagio
Di Micco, (c.f. [...]), elettivamente domiciliata in Sant'Anastasia
(NA) alla via Kennedy n. 25, presso lo studio dell'avv. Daniela Fontanarosa del
Foro di Napoli – c.f. [...], che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
appellante
CONTRO
APERAM STAINLESS SERVICES & SOLUTIONS ITALY S.R.L., già Arcelor
Mittal Stainless Service Italy S.r.l. (c.f. 00995900057), in persona del l.r.p.t., con sede in Milano (MI), viale Brenta 27/29, elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv.
Ernesto Ardia in Napoli (NA) alla via Depretis n. 19, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5476/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 01.06.2018 non notificata.
CONCLUSIONI:
- per l'appellante Autotrasporti DI s.r.l.: “1) accertare e dichiarare la procedibilità
e l'ammissibilità dell'appello proposto;
2) accertare e dichiarare la nullità della testimonianza resa dal teste IO AS in primo grado;
3) accogliere tutti i motivi
d'appello e, in riforma della sentenza n. 5476/2018 pubblicata il 01/06/2018 non notificata,
1 rigettare le conclusioni avanzate da controparte in prime cure, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi esposti nel presente atto;
4) accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità della Autotrasporti DI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in ordine alla produzione dei danni de quibus;
5) annullare/revocare la condanna
a carico della Autotrasporti DI s.r.l., al pagamento di € 34.425,20 oltre interessi, dalla domanda e sino al soddisfo, oltre pagamento delle spese di lite e CTU;
in subordine: 6) accogliere l'eccezione di limitazione di responsabilità del vettore ex art.
1696 c.c. e limitare il risarcimento, se dovuto, nella misura non superiore ad un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta, ovvero nel caso di specie: ad € 1 per
8566,00 Kg (quantità della merce trafugata come da quantificazione riportata nelle fatture depositate in primo grado da controparte e confermata dal CTU incaricato) per un totale di
€ 8.566,00;
7) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore per averne fatto anticipo;
in via ulteriormente gradata:
8) rimettere la causa sul ruolo ed accogliere le seguenti domande : in via istruttoria
(avendo dimostrato l'appellante di non aver potuto proporre mezzi di prova e/o produrre documenti nel giudizio di primo grado, per causa ad essa non imputabile ex art. 345 c.p.c., chiede ammettersi la prova testimoniale sui capi da a) a m) della premessa dell'atto di appello, che si abbiano qui per riportati e trascritti, preceduti dalla locuzione “vero è che”, con i testimoni D'RS IU, nato il [...] a [...] residente in [...]
(LT) 2^ tr. S. Antonio Abate, 6 e Cammisa Antimo, nato il [...] a [...]
(NA) ed ivi residente a[...].
Per l'appellato AM Stainless Services & Solutions Italy s.r.l :
“1) rigettare l'avverso appello in quanto inammissibile ed infondato in fatto e in diritto, e comunque non provato;
2) in via istruttoria: a) rilevata l'istanza di verificazione della “dichiarazione liberamente resa” e sottoscritta dal sig. Biagio Di Micco, nella sua qualità di legale rappresentante della
Autotrasporti DI srl il 21.5.2011, (prod. AM all.nn. 7 e 31), nominare un consulente tecnico d'ufficio perito grafologo ordinando alla Autotrasporti DI, in 2 persona del suo legale rappresentante sig. Biagio Di Micco, di presentarsi in udienza per scrivere sotto dettatura scritture di comparazione ex art. 219 c.p.c.;
b) rigettare la prova per testi offerta in appello della Autotrasporti Eltofid srli, ovvero, ammettere l'AM alla prova contraria con il teste sig. IO AS;
disporre la prova per testi sui capitoli nn.13 e 14 formulati dalla AM Stainless Services & Solutions Italy s.r.l in comparsa di costituzione e risposta in appello, con il teste ivi indicato;
-
3) in ogni caso, vinte le spese per entrambi i gradi di giudizio (imposte di registro sulle sentenze di primo e secondo grado incluse).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Primo grado:
Con citazione regolarmente notificata il 10/05/13 la AM Stainless Services &
Solutions Italy s.r.l. (già ArcelorMittal Stainless Service Italy srl), premesso che:
1) quale proprietaria delle merci di seguito indicate aveva incaricato come vettore la AlcerolMittal Logistics s.r.l. (che, a sua volta, incaricava come sub-vettore la
Autotrasporti DI s.r.l.) di eseguire il trasporto di:
- a) n.1 collo di lamiere d'acciaio, del peso complessivo di kg. 1605,00 e del valore di €
3.762,00, dal deposito di AM Stainless Services & Solutions Italy s.r.l. di AS
(Lodi) a quello della destinataria ed acquirente Ingenito Siderurgica s.r.l. di Fisciano (SA);
- b) n.2 colli di lamiere d'acciaio, del peso complessivo di kg 2.603,00 e del valore di €
10.028,36, dal deposito di AM Stainless Services & Solutions Italy s.r.l. (Lodi) a quello della destinataria ed acquirente L.F.G.M Inox s.r.l. di Nocera ER (SA);
-c) n.3 colli di lamiere d'acciaio, del peso complessivo di kg 3.171,00 e del valore di €
10.269,24, dal deposito di AM Stainless Services & Solutions Italy s.r.l. di
AS (Lodi) a quello della destinataria e acquirente Ecomac s.r.l. di AF (SA);
-d) n. 3 colli di nastri d'acciaio, dal peso complessivo di kg. 5.850,00 e del valore di €
30.729,60, dal deposito di AM Stainless Services & Solutions Italy s.r.l. di
AS (Lodi) a quello della destinataria e acquirente Centro Inox Campano s.r.l. di S.
Maria la Carità (NA);
2) il 04.02.2011 le merci sopra descritte venivano caricate presso il deposito di
AM Stainless Services & Solutions Italy s.r.l. di AS sull'automezzo della Autotrasporti DI srl composto da motrice Scania targata DP125FE e
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semirimorchio targato AD67125 e ritirate dall'autista di sig. IU D'RS
(giusti documenti di trasporto n. 0233691, n. 0233692, n. 0233693, n. 02336925 del
03/02/11 allegati alla produzione di parte attorea), che partiva alla volta delle varie destinazioni;
3) di tutte le suddette merci, sono arrivate a destino solo n. 2 dei 3 colli di nastri
d'acciaio dirette al Centro Inox Campania srl, atteso che, come risulta dalle dichiarazioni spontanee rese dall'amministratore unico della Autotrasporti
DI srl, il suddetto mezzo sarebbe stato parcheggiato il giorno 5.2.2011 nel parcheggio di Afragola della Autotrasporti DI srl e le merci, per ragioni logistiche, sarebbero state trasbordate su un secondo automezzo, della medesima ditta targato DJ737NY, lasciato carico dall' Autotrasporti DI s.r.l nel parcheggio, presumibilmente incustodito, fino al 7.2.2011, allorquando, nella mattina, sarebbe stato scoperto il furto di tutte le merci citate eccetto 2 dei 3 colli di nastri d'acciaio destinati al Centro Inox Campano srl. Le merci incustodite non sono mai più state ritrovate;
4) per la sottrazione prima della consegna delle merci affidate al vettore, la
Ingenito Siderurgica srl, la L.F.G.M. Inox srl, la Ecomac srl ed il Centro Inox
Campano srl, hanno concordato con AM Stainless Services & Solutions Italy
s.r.l. la risoluzione dei contratti di vendita delle merci non ricevute, al fine di liberarsi dall'obbligo del pagamento del loro prezzo, contro cessione dei rispettivi crediti e diritti risarcitori;
5) la AM Stainless Services & Solutions Italy s.r.l. ha poi richiesto alla
ArcelorMittal Logistics Stainless Services & Solutions Italy s.r.l. il risarcimento del danno patito e quest'ultima, avendo azione nei confronti del sub-vettore, le ha ceduto tutti i propri diritti (vedi produzione depositata unitamente alla citazione all. 12 );
6) secondo la prospettazione attorea, la
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