Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 03/01/2025, n. 5

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 03/01/2025, n. 5
Giurisdizione : Corte d'Appello Reggio Calabria
Numero : 5
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 11/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Natalino Sapone Consigliere
Manuela Morrone Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
AN MO AR (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. MANUELA STRANGI
appellante
e
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (C.F. 00818570012), contumace
GI RF (C.F. [...]), contumace
HA TA (C.F. [...]), contumace
appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dei motivi che precedono:
· ritenere e dichiarare l'erronea e comunque insufficiente motivazione sull'applicazione della presunzione di pari responsabilità ex art 2054, 2° comma c.c., mancata applicazione dell'art. 2043 c.c. e conseguente valutazione sul danno da fermo tecnico;

· ritenere ed accertare la falsa applicazione al caso concreto degli artt. 141 comma 3 e
145 comma 1 del Codice della Strada.;

· conseguentemente dichiarare la erronea interpretazione dei fatti e della dinamica del sinistro, con conseguente erronea valutazione dell'ammontare del danno, mancato calcolo del danno da fermo tecnico;

· condannare gli appellati, in occasione del sinistro avvenuto il 04/01/2019 sulla Strada
Provinciale SP 40, in corrispondenza con l'intersezione con la S.P. 37 in c.da Spina di
Rizziconi (RC), in quanto causato dalla piena ed esclusiva responsabilità, dell'UnipolSai Ass.ni S.p.a. (ex Milano Assicurazioni), in persona del suo l.r.p.t., ed il sig. OT HA, quale proprietario dell'autovettura che ha causato il sinistro, in solido tra loro, al pagamento, in favore di LA AN AS, della somma di €.
5.200,00 (somma ottenuta decurtando dal danno quantificato in €. 10.500,00, la somma trasmessa dalla società Sara Assicurazioni e trattenuta dal sig. LA AN AS
a titolo di acconto, pari ad €.2.445,00 e, di 2.445,00 riconosciuti dal giudice di prime cure), oltre la somma che sarà liquidata in via equitativa per il c.d. fermo tecnico, tenuto conto che il mezzo non è stato riparato, ciò per l'integrale ristoro dei danni subiti dallo stesso, oltre interessi legali, e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento al soddisfo;

· Conseguentemente condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio alla integrazione dell'importo percepito, con gli interessi legali dalla data della ricezione, al saldo effettivo
· riformare per l'effetto la sentenza appellata, annullandola, disponendo la totale integrazione delle somme al sig. LA, che ammontano a euro 5.200,00;

· riformare la sentenza appellata, aumentando il quantum debeatur, secondo criteri di equità per il danno da fermo tecnico data la mancata esecuzione nella sentenza di primo grado;

· con vittoria di spese ed onorari in entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, notificato il 24.04.2015, FA
IU conveniva in giudizio OT HA e la Unipolsai assicurazioni s.p.a., affinché fossero condannati in solido e chiedeva il ristoro di tutti i danni subiti, a seguito del sinistro di cui è stato vittima, verificatosi il 10.01.2016 alle ore 5.40 circa, contrada spina di Rizziconi, all'incrocio tra la SP 37 e la SP 40.
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Si costituiva in giudizio Unipolsai spa, chiedendo il rigetto della domanda.
Si costituiva in giudizio OT HA, contestando la domanda di parte attrice e chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento del danno subito, formulando contestualmente istanza di differimento per chiamata in causa del terzo, LA AN
AS.
AN AS LA si costituiva, opponendosi alla domanda dello OT e spiegando domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti dal suo furgone.
All'esito dell'istruttoria, svolta mediante audizione dei testimoni ed espletamento di ctu, con sentenza n. 551/2019 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. il 4.6.2019, il Tribunale di Palmi accertava il concorso di colpa dei due conducenti coinvolti nel sinistro ed accoglieva parzialmente le domande delle parti, liquidando in favore del LA la somma di € 2495,00 oltre interessi dalla data
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