Corte d'Appello Roma, sentenza 04/04/2024, n. 2414
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Testo completo
N. R.G. 7769/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e
composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 7769 del ruolo generale per gli affari
contenziosi dell'anno 2016 trattenuta in decisione all'udienza del 13.2.2024 e vertente,
T R A
pagina 1 di 9 ITALCANTIERI s.r.l. (C.F. e P.IVA 02934680758), rappresentata e difesa dagli avv.ti
Raffaele Titomanlio e Carmelo Lazari
APPELLANTE E APPELLATA INCIDENTALE
E
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (C.F.80230390587) (già
Ministero dello Sviluppo Economico), rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato.
APPELLATO E APPELLANTE
INCIDENTALE
CONCLUSIONI
L'appellante Italcantieri s.r.l. ha chiesto:
“1. In via principale ed in riforma parziale dell'impugnata sentenza: accogliere interamente la domanda risarcitoria formulata in primo grado e, previa conferma dell'inadempimento contrattuale del
Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi Interni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, condannare il
Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per
i Servizi Interni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento, in favore della Società appellante, della complessiva somma di Euro 3.047.862,69 (comprensiva anche della somma già accertata come dovuta all'appellante in virtù della sentenza gravata), oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
2. in via subordinata ed in riforma parziale dell'impugnata sentenza accogliere la domanda risarcitoria formulata in primo grado, in misura non inferiore rispetto al danno quantificato dal
Consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado, e, previa conferma dell'inadempimento contrattuale del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dello Sviluppo Economico -
Direzione Generale per i Servizi Interni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, condannare il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione
Generale per i Servizi Interni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento, in favore della Società appellante, della complessiva somma di Euro 1.096.519,45 (comprensiva anche della somma già accertata come dovuta all'appellante in virtù della sentenza gravata), oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo; pagina 2 di 9
3. rigettare l'appello incidentale, in quanto infondato, in fatto e diritto, tenuto conto in particolare dell'indirizzo della Corte di legittimità sulla qualificazione dell'eccezione di decadenza dalle riserve nei pubblici appalti, come eccezione in senso stretto e non già in senso lato (Cass. 281/2017);
4. condannare, in ogni caso, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dello Sviluppo
Economico - Direzione Generale per i Servizi Interni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari, del doppio grado del presente giudizio (ivi compreso l'importo del contributo unificato del doppio grado di giudizio), oltre accessori di legge, spese generali, C.P.A. e IVA, in favore dei costituiti procuratori che si dichiarano antistatari”
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha chiesto:
“Voglia la Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione: in accoglimento della domanda incidentale, sospendere l'esecutività della sentenza impugnata n.
10024/2016 del Tribunale di Roma sez. 2 Civile;
in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza impugnata dichiarando improponibile, inammissibile e comunque infondata la domanda risarcitoria formulata dalla società Italcantieri e legittimo l'incameramento delle penali. Rigettare
l'appello avversario perché infondato. Spese vinte”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La società Italcantieri s.p.a. conveniva innanzi al Tribunale di Roma il Ministero dello
Sviluppo Economico (oggi Ministero dell'Impresa e del Made in Italy, d'ora in poi anche solo
Ministero), al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni subiti a
causa dell'inesatto adempimento contrattuale di due contratti di appalto, danni quantificati
in € 3.047.862,69, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino all'effettivo soddisfo. Parte
attrice chiedeva, inoltre, l'annullamento delle penali ingiustamente comminatele dal
Ministero nella misura di € 97.595,46 e, per l'effetto, la condanna di quest'ultimo al
pagamento in suo favore di detto importo, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del
dovuto fino all'effettivo soddisfo.
A sostegno di tali domande, l'attrice deduceva che la controparte si era resa inadempiente
ai contratti nn. 180/2006 e 187/2007, affidati alla appaltatrice a
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