Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/05/2024, n. 966

CA Venezia
Sentenza
16 maggio 2024
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CA Venezia
Sentenza
16 maggio 2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/05/2024, n. 966
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 966
Data del deposito : 16 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA Sezione Specializzata in Materia di Impresa
R.G. 1508/2021
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Federico Bressan Consigliere
Dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 22.7.2021, promossa con atto di citazione da
BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. IN L.C.A. (C.F. 00204010243) rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Manuela Malavasi, dall'avv. Roberta
Moretti e dall'avv. Giacomo Ricciardi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Silvia Rosina;

appellante contro
DO PA TO (C.F.: [...]), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Mario Azzarita con domicilio eletto presso l'avv. Cristina Martini;

appellato
1
Oggetto: “Altre controversie di competenza della Sezione specializzata dell'Impresa in materia societaria”;
appello avverso: sentenza non definitiva del
Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa n. 1758/2019
del 23 luglio 2019, pubblicata in data 29 luglio 2019, oggetto di riserva d'appello;

sentenza definitiva del Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa n. 86/2021 del 13 gennaio 2021, pubblicata in data 20 gennaio 2021,
entrambe rese nel procedimento recante n. R.G. 5322/2016
.
CONCLUSIONI
per parte appellante:
“A. con riferimento all'appello proposto da NC Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza definitiva del Tribunale di Venezia, Sezione
specializzata in materia di impresa n. 86/2021 del 13 gennaio 2021, pubblicata in data 20 gennaio 2021, repertorio n. 243/2021 del 20 gennaio 2021, R.G. n.
5322/2016, non notificata, nonché in riforma della sentenza non definitiva del
Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa n. 1758/2019
del 23 luglio 2019, pubblicata in data 29 luglio 2019, repertorio n. 3632/2019 del
29 luglio 2019, R.G. n. 5322/2016, non notificata, oggetto di riserva d'appello notificata al Sig. HE da NC Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, e in accoglimento dei motivi di impugnazione formulati dall'esponente:
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(i) in via pregiudiziale, in rito, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB;

(ii) in subordine, in rito, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Vene-
zia, in favore del Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;

(iii) nel merito, rigettare le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni, difese ed eccezioni esposte in atti;

(iv) in via istruttoria, rigettare tutte le istanze istruttorie formulate da controparte e dichiarare la nullità, l'inammissibilità e, in subordine,
l'inattendibilità della prova testimoniale assunta all'udienza del 12
luglio 2018;

(v) in ogni caso, sulle spese: (a) in via principale, con condanna di

contro

-
parte alla corresponsione alla NC delle spese liquidande per il doppio grado di giudizio, nonché alla restituzione degli importi già
ricevuti a tale titolo dalla NC;
(b) in subordine, con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio e condanna di controparte alla restituzione degli importi già ricevuti a tale titolo dalla NC;
(c) in ulteriore subordine, con compensazione delle spese del primo grado di giudizio e condanna di controparte alla restituzione degli importi già
ricevuti a tale titolo dalla NC;

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B. con riferimento alle domande e questioni riproposte dal Sig. HE nella comparsa di costituzione in appello, dichiarare l'inammissibilità e infondatezza delle domande, eccezioni, deduzioni e difese del Sig. HE, perché infondate,
per le ragioni già esposte nei precedenti scritti difensivi, anche di primo grado, e per quanto ulteriormente si esporrà negli scritti conclusivi del giudizio;

C. in ogni caso, sulle spese: (a) in via principale, con condanna di controparte alla corresponsione alla NC delle spese liquidande per il doppio grado di giudizio,
nonché alla restituzione degli importi già ricevuti a tale titolo dalla NC;
(b) in subordine, con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio e condanna di controparte alla restituzione degli importi già ricevuti a tale titolo dalla NC;
(c) in ulteriore subordine, con compensazione delle spese del primo grado di giudizio e condanna di controparte alla restituzione degli importi già
ricevuti a tale titolo dalla NC”.
- per parte appellata:
“Rigettarsi l'appello avversario, con conferma delle statuizioni di primo grado e condanna dell'appellante alla refusione delle spese legali.
In ogni caso, accogliersi le eccezioni e le domande assorbite nella sentenza di primo grado ed espressamente riproposte nella presente sede d'appello ex art. 346
c.p.c.
nel paragrafo 9 e dichiararsi comunque la nullità delle operazioni di acquisto azioni e obbligazioni per cui è causa e dei correlati finanziamenti e accertarsi che nulla deve l'attore alla banca appellante in relazione a tali rapporti.
Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Ragioni della decisione
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Con atto di citazione notificato il 18 maggio 2016, DO PA HE
agiva

contro

NC Popolare di Vicenza s.p.a. allora in bonis per sentire accertare la nullità, o dichiarare la risoluzione, di tre operazioni di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili della NC, dalla stessa finanziate, poste in essere fuori dei locali della NC e avulse dalla capacità finanziaria dell'attore:
- acquisto di 16.000 azioni per euro 1.000.000 in data 9/8/2012;
con affidamento per elasticità di cassa 1.100.000 in data 1/8/2012 (doc. 1 convenuta);

- acquisto di 1.366 azioni per euro 85.375,00 in data 2/9/2013, e sottoscrizione di altrettale valore di obbligazioni convertibili, poi convertite in 1956 azioni in data
29/5/2015;
con affidamento per elasticità di cassa 100.000 in data 21/8/2013 a scadenza 30/11/2013, doc. 2 convenuta;

- acquisto di 5.500 azioni per euro 343.750 in data 20/8/2014;

Ebbene egli, dopo avere acquistato azioni od obbligazioni convertibili (e poi nel
2015 convertite) della NC con provvista da questa fornita, si trovava esposto per il correlato prezzo finanziato (oltre € 1.500.000) a fronte di un patrimonio azionario ormai privo di valore, essendo stato il valore di acquisto (€ 62,50 per azione) progressivamente svalutato dalla stessa NC a seguito degli interventi imposti dagli organismi di vigilanza.
Gli acquisti erano censurati di nullità per violazione dell'art. 30 e dell'art. 31 d.l.vo
83/93 (essendo state stipulate fuori dei locali della NC, con personale di questa non munito di mandato quale promotore finanziario, e senza avviso della facoltà
di recesso entro 7 giorni );
per violazione dell'art. 2358 c.c.;
per illiceità della causa, stante il reato di aggiotaggio – contestato penalmente ai vertici della NC
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– imperniato su condotte volte a nascondere il reale andamento dell'Istituto
mediante vari artifici, fra i quali la messa in atto di operazioni di collocamento di azioni su finanziamento della banca, volte a simulare l'esistenza di un fiorente mercato delle azioni della banca, in realtà gravata di squilibri gravi. Inoltre l'attore invocava la risoluzione dei contratti per violazione dell'art.21 TUF nel collocamento. Infine chiedeva risarcire il danno subito quale titolare di azioni acquistate in passato e da lui detenute, il cui valore, mantenuto nominalmente e artificiosamente elevato dalla NC (che nella qualità di banca popolare operava al di fuori dei mercati regolamentati) per diverso tempo, era poi crollato dopo che la banca aveva subito la pressione degli interventi della BCE e dei controlli della
NC d'Italia, che avevano stato fatto emergere il disequilibrio della gestione e la falsità dei bilanci.
La convenuta resisteva nel merito, in fatto e in diritto, ed eccepiva convalidazione
– per le nullità ex artt. 30 e 31 TUF, nonché prescrizione quinquennale e decennale rispettivamente per le pretese aquiliane e per quelle fondate sul disposto dell'art. 30 e 31 TUF , e per quelle contrattuali.
A seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa di PV, il processo veniva dichiarato interrotto.
Con ricorso depositato in data 21 settembre 2017 l'attore provvedeva a riassumere la causa nei confronti di BPVI s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa,
mantenendo le domande volte all'accertamento della nullità o risoluzione dei contratti per cui è causa, e rinunciando invece a tutte le domande relative agli acquisti asseritamente effettuati con “denaro proprio” e a tutte le domande di con-
6
danna.
Si costituiva BPVI, in persona dei Commissari Liquidatori pro tempore, ribadendo le proprie difese ed eccezioni già spiegate prima dell'evento interruttivo, ed ulteriormente eccependo: (i) l'improcedibilità delle domande attoree, volte ad accertare un credito nei confronti di BPVI, ai sensi dell'art. 83 TUB;
e, co- munque, (ii) l'inammissibilità di tali domande per violazione delle norme sul rito applicabile all'accertamento del passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi degli artt. 87 e ss. TUB, chiedendo per tali ragioni il rigetto integrale delle domande attoree.
Assunte le prove testimoniali, con sentenza non definitiva n. 1758 del 23 luglio
2019, pubblicata in data 29 luglio 2019, il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia d'impresa, ha rigettato l'eccezione di incompetenza e parzialmente accolto quella di improcedibilità, dichiarando improcedibili le sole
“domande di dichiarazione di inefficacia di poste di conto, di rettifica dei saldi e di compensazione sui conti” e, nel merito, ha dichiarato la nullità degli “acquisti azionari dell'1 agosto 2012 e dell'agosto 2014 e degli affidamenti in conto per gli importi corrispondenti
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