Corte d'Appello Torino, sentenza 08/01/2025, n. 11

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Torino, sentenza 08/01/2025, n. 11
Giurisdizione : Corte d'Appello Torino
Numero : 11
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo

N. 214/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gian Andrea Morbelli Presidente rel. dott. Corrado Croci Consigliere dott. Desirè Perego Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 214/2023 promossa da:
TECNO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO (P.iva 02457550354), rappresentata e difesa dall'Avv. GIORGIO BARBIERI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Reggio nell'Emilia, Viale Regina Elena, n. 13/2 parte appellante contro
INTESA SANPAOLO S.P.A. (P.IVA 00799960158), rappresentata e difesa dagli avv.ti FEDERICO
RESTANO ed ELENA CANALE ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Torino, Corso
Galileo Ferraris, 43 parte appellata
OGGETTO: procedure concorsuali
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione respinta, e previa ogni declaratoria di legge e del caso, con riguardo alla sentenza n. 143/2023 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Prima Civile, nella persona del Giudice
pagina 1 di 15 Dott.ssa Gabriella Ratti, in data 13 gennaio 2023 e pubblicata in data 16 gennaio 2023, Repert. n.
412/2023, così decidere:
nel merito, in integrale riforma della sentenza appellata, accertare e dichiarare, per le ragioni illustrate in atti, che Intesa Sanpaolo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, (i) ha ricevuto e illegittimamente trattenuto, a deconto del proprio credito concernente il conto anticipi acceso a favore di EC S.r.l., i pagamenti effettuati da terzi per le causali, per gli importi e nelle date indicati nelle prime quattro righe della tabella contenuta nel paragrafo I. dell'atto di citazione in primo grado per complessivi euro 163.865,81, nonché (ii) ha illegittimamente ottenuto, mediante gli addebiti sul conto corrente n. 1000/2824 di EC S.r.l. per gli importi e nelle date indicati nelle ultime due righe della tabella contenuta nel paragrafo I. dell'atto di citazione in primo grado, l'integrale rimborso del proprio residuo credito concernente l'anzidetto conto anticipi per complessivi euro 73.524,02;
e, conseguentemente, condannare Intesa Sanpaolo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire o corrispondere a EC S.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo (omologato ed in esecuzione), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, la complessiva somma di euro

237.389,83, oltre interessi al tasso legale dalle singole date degli incassi e/o degli addebiti sino alla domanda e dalla domanda al tasso ex art. 1284, quarto comma c.c., sino al saldo effettivo;

in via istruttoria, si insiste per l'ammissione della prova per testi articolata nella propria seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (cfr. paragrafo IV.(c)., pag. 5) – reiterata in sede di precisazione delle conclusioni – sui seguenti capitoli:
1) Vero che il doc. n. 25 prodotto in giudizio da parte attrice (e che si rammostra al teste) costituisce un estratto/stralcio della relazione ex art. 172 L. fall... da Lei redatta in data 24 ottobre 2019 nell'ambito del concordato preventivo di EC S.r.l. n. 3/2019 avanti il Tribunale di Reggio Emilia?
2) Vero che il doc. n. 26 prodotto in giudizio da parte attrice in un'unica cartella/fascicolazione (e che si rammostra al teste) costituisce un estratto/stralcio della “Domanda ex art. 161, comma 6, Legge
Fallimentare” depositata da EC S.r.l. avanti il Tribunale di Reggio Emilia in data 12 luglio 2018 corredata dalla procura alla lite e da alcuni suoi allegati?
3) Vero che il doc. n. 27 prodotto in giudizio da parte attrice in un'unica cartella/fascicolazione (e che si rammostra al teste) costituisce un estratto/stralcio della “Domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 160 e ss. Legge Fallimentare” depositata da
EC S.r.l. avanti il Tribunale di Reggio Emilia in data 22 marzo 2019 corredata dalla procura alla lite e da alcuni suoi allegati?
Teste: Dott. Silvio Facco, commercialista, con studio in Reggio nell'Emilia, Piazza Vallisneri, n. 4;
pagina 2 di 15
con vittoria di spese [compresa l'imposta di registro, pari a 200,00 euro, pagata da EC S.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo (omologato ed in esecuzione), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, in relazione alla sentenza di primo grado qui impugnata], competenze professionali, rimborso forfettario 15%, C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%) come per legge con riguardo ad entrambi i gradi del giudizio, nonché con rimborso delle spese per la Consulenza Tecnica
d'Ufficio disposta nel corso del giudizio
Per parte appellata
Voglia la Corte Ecc.ma adìta respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione,
• in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348-bis cod. proc. civ.
• nel merito, respingere l'appello e comunque tutte le domande di TECNO,
• in via istruttoria, respingere l'avversa istanza e autorizzare, ove ritento necessario, il deposito in originale dei documenti indicati come “depositati in originale” al paragrafo “produzioni documentali” di cui alla comparsa di risposta in appello (docc. da 2.A a 11.A e DOCC. 12-13-14),
• in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.”

SVOLGIMENTO del PROCESSO
I
1. In data 14 dicembre 2010 la EC s.r.l. accendeva presso Banca Popolare di Vicenza il conto corrente n. 700/754813 che, a seguito della cessione nel 2017 dell'impresa bancaria ad Intesa Sanpaolo, assumeva il n. 50544/1000/00002824. Su tale conto erano regolati i rapporti dare/avere conseguenti all'affidamento “promiscuo autoliquidante”, con scadenza a revoca, concesso a EC sino al massimale di euro 2.500.000, e al “contratto quadro per linea di credito per anticipi all'esportazione su fatture”.
In data 12.7.2018, EC s.r.l. depositava presso il Tribunale di Reggio Emilia un ricorso per concordato “in bianco” - o “con riserva” - ex art. 161, sesto comma, l. fall. (di seguito: la domanda di concordato 2018) cui seguiva, in pari data, il decreto con cui il Tribunale assegnava a EC S.r.l. termine di 120 giorni per la presentazione della proposta concordataria, del piano e della documentazione di cui all'art. 160, secondo e terzo comma, l. fall. (o di uno o più piani di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis l. fall.), nominava il commissario giudiziale e stabiliva una serie di obblighi informativi periodici. A questa data EC s.r.l. presentava un saldo negativo sul
“conto anticipi” di € 237.389,83.
pagina 3 di 15
Con missiva del 25.7.2018, Intesa Sanpaolo spa comunicava a EC s.r.l. la sospensione dei rapporti di affidamento, compresi quelli caratterizzati da anticipi su fatture.
Con PEC del 31.7.2018 EC s.r.l. dava atto della domanda di concordato e rappresentava alla convenuta che, per il rispetto della par condicio creditorum, ad essa EC s.r.l. era fatto divieto di pagare i debiti sorti prima del deposito della domanda di concordato;
precisava che Il divieto si estende, con specifico riferimento agli Istituti di credito, alle compensazioni con crediti che non siano oggetto di cessione notificata con data certa anteriore al deposito della domanda di concordato”.
Nel febbraio 2019 la domanda di concordato veniva dichiarata improcedibile dal Tribunale per mancato deposito, entro il termine assegnato, della documentazione integrativa e con missiva del
19.2.2019 la banca revocava, con effetto immediato, i rapporti in essere con EC s.r.l..
In data 22.3.2019, EC s.r.l. depositava presso il medesimo ufficio giudiziario domanda di concordato pieno (di seguito: la domanda di concordato 2019). Con decreto 30 aprile-6 maggio 2019 il
Tribunale di Reggio Emilia ammetteva EC s.r.l. alla Procedura di concordato preventivo e in data
10.3.2020 lo omologava.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato il 30.09.2020, EC S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo conveniva in giudizio Intesa Sanpaolo S.p.A. avanti il Tribunale di Torino lamentando che la convenuta avesse illegittimamente azzerato il proprio credito successivamente alla presentazione del ricorso per concordato “in bianco”, o “con riserva”, ex art. 161, sesto comma, l. fall., risalente al 12.7.2018. Chiedeva pertanto che la convenuta fosse condannata alla restituzione della somma utilizzata per soddisfare il proprio credito. In particolare, l'attrice sosteneva:
- l'applicabilità del principio di consecuzione tra procedure concorsuali minori, alle quali non avesse fatto seguito il fallimento;

- la consecuzione tra la domanda di concordato in bianco, dichiarata improcedibile od inammissibile, e la domanda di concordato pieno omologata;

- che, dunque, gli effetti della procedura originata con la domanda di concordato del 2019 potevano farsi risalire, retroagendo, alla data di deposito della domanda di concordato del 2018 (ovvero al 12 luglio 2018), così eliminando, in una prospettiva di tutela del patrimonio sociale e del principio della par condicio creditorum, le “distorsioni” conseguenti alla condotta della convenuta.
3. Intesa Sanpaolo S.p.a. si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande attoree, rilevando, in fatto, quanto segue:
A
- in data 10.5.2018 la Banca, su conforme richiesta di TECNO, concedeva l'anticipo export n.
50544/2260/8534384 per l'importo di € 167.697,61 con scadenza in data 01.10.2018, a fronte della
pagina 4 di 15
cessione pro solvendo dei crediti portati dalle fatture di TECNO n. 252-273-292-314/2018;
il finanziamento, concesso con valuta euro 9.5.2018, veniva registrato sul conto corrente n.
50544/1000/00002824, sopra richiamato;

- al 12.7.2018 residuava a debito di TECNO l'importo di € 127.151,21, di cui:
• € 21.691,87 relativi all'anticipo della fattura n. 314 per € 24.102,08, estinto in data 23.07.2018 con incasso della lettera di credito
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