Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/04/2024, n. 449
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa A E R Presidente rel.
Dott.ssa A M R Consigliere
Dott.ssa A F Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1667/2023 rgc, instaurata su ricorso di:
e elettivamente domiciliati in Catanzaro, via Parte_1 Parte_2
Sinopoli, n. 9, presso lo studio dell'avv. G F che li rappresenta e difende,
ricorrenti con la partecipazione del P.G.
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per e “… voler dichiarare esecutiva agli effetti Parte_1 Parte_2
civili la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio contratto tra
e ;
di voler ordinare l'annotazione di detta sentenza a Parte_1 Parte_2
margine dell'atto di matrimonio trascritto nel Registro dei matrimoni presso l'Ufficio di
Stato civile del Comune di Trenta, al n. 1, Parte 2, Serie A, Anno 2017”.
Per il P.G.: “Conclude per l'accoglimento della domanda”
RILEVATO IN FATTO
e chiedevano che, ai sensi della legge 25.3.1985 n. 121 Parte_1 Parte_2
(di ratifica ed esecuzione dell'Accordo del 18.2.1984 tra lo Stato italiano e la Santa
Sede, modificativo del Concordato dell'11.2.1929), venisse dichiarata, nell'ordinamento italiano, l'efficacia della sentenza ecclesiastica che aveva pronunciato la nullità del matrimonio da loro contratto in Trenta (CS) il 5 gennaio 2017.
A tal fine esponevano:
-che, con sentenza del Tribunale Ecclesiastico della Diocesi di Cosenza-Bisignano dell'8
aprile 2022 era stata pronunciata la nullità del matrimonio celebrato in Trenta (CS) il 5 gennaio 2017 per “grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali da parte della donna, attrice, e da parte dell'uomo, convenuto (ex canone
1095 n. 2 C.I.C.) “
- che il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con decreto del 25 ottobre 2023 aveva dichiarato l'esecutività di detta sentenza;
- che ricorrevano tutte le condizioni di legge per l'invocato provvedimento.
Producevano la necessaria documentazione.
In esito all'udienza del 28 marzo 2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con note venivano depositate nel termine assegnato note conclusive e la causa, con ordinanza dell'8.4.2024 veniva assegnata in decisione
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