Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/04/2024, n. 206

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/04/2024, n. 206
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 206
Data del deposito : 15 aprile 2024

Testo completo

R.G. n. 864/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI IA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 7 dicembre
2020, da
MO UD ([...]) in qualità di amministratore unico della GENIO LAB s.r.l. obbligato principale nonché GENIO LAB s.r.l.
(P.I.: 02178610206) obbligata in solido, entrambi rappresentati e difesi come da deleghe allegate con atto telematico all'appello dall'Avv. Ermes Delnevo
(pec: ermes.delnevo@avvocatimantova.it), appellanti contro
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI VE (C.F.
979900660586), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia
(pec: ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it ), appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di NA n. 236/2020, d.d.
07.07.2020, non notificata.-
In punto: opposizione ordinanza/ingiunzione in materia di lavoro;
maxi- sanzione lavoro nero.-
1 CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE
“In via Principale
- per tutte le motivazioni indicate, riformare la sentenza n.236/2020, RG 1774/2016 pubblicata dal Tribunale di NA in data 07.07.2020 e quindi, previo accertamento che tra Genio Lab srl ed i sig.ri IN DA e ZI EG sono intercorsi rapporti di lavoro autonomo (in particolare anche di tipo occasionale) rispettivamente dall'aprile
2009 all'aprile 2010 e dal 01.07.2011 al 11.08.2011, conseguentemente, dichiarare illegittime, nulle o annullabili l'ordinanza Ingiunzione n. 445/2015 (rif. 479/2012) Prot.
27843 del 19 luglio 2016 e l'ordinanza Ingiunzione n. 444/2015 (rif. 478/2012) Prot.
27841 del 19 luglio 2016 emesse dalla Direzione Territoriale del Lavoro di NA in persona del direttore p.t. notificate al sig. NT UD, in qualità di amministratore unico della Genio lab srl, nonché a Genio Lab srl, in qualità di obbligata in solido.
- In via subordinata
- Nella denegata ipotesi la Corte d'Appello adita non accogliesse la domanda svolta in via principale si richiede in ogni caso la riduzione delle sanzioni amministrative irrogate al minimo edittale sulla base delle effettive giornate di lavoro svolte dai sig.ri EG
ZI e IN DA.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
PER PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, rigettare l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza 236/2020 del Tribunale di NA emessa nel procedimento avente R.G. n. 1774/2016, depositata in data 7.7.2020, nonché sin d'ora rigettare le istanze istruttorie ex adverso proposte e respingere integralmente l'avverso appello, per l'effetto confermando la sentenza suddetta e le ordinanze ingiunzione originariamente opposte”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 3.8.2016, MO UD, quale obbligato principale, e GENIO LAB s.r.l., quale obbligato in solido, hanno proposto opposizione avverso le ordinanze/ingiunzioni n. 444/2015 (obbligato principale e
n. 445/2015 (obbligato in solido), emessa a loro carico dall'ITL di NA, con cui era stato intimato il pagamento della somma di € 59.304,40 a titolo di sanzioni amministrative per l'irregolare impiego di due lavoratori DA NC DA
(periodo da aprile 2009 ad aprile 2010) e LD ZI (periodo da luglio
2
ad agosto 2011).
Gli illeciti amministrativi, in particolare, riguardavano:
1) violazione dell'art. 39 comma 1° e 2° del d.l. n. 112/2018 (convertito dalla
l. n. 133/2008) per non aver registrato nel regolamentare LUL - determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali e fiscali - i dati relativi alla presentazione lavorativa di DA NC DA (periodo da aprile 2009 ad aprile 2010, pari a 13 mensilità) e LD ZI (periodo da luglio ad agosto 2011, pari a 2 mensilità);

2) violazione dell'art. 4 bis del D.lgs. n. 181/2000 (come introdotto dall'art. 6 comma 1° del Dlgs. n. 297/2002) per non aver loro consegnato all'atto dell'assunzione e prima dell'inizio dell'attività di lavoro una copia della comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro;

3) violazione dell'art. 3 comma 3° della l. n. 73/2002, per aver impiegato i lavoratori senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro privato per il periodo:
a) NC DA dal 14.04.2009 al 24.04.2010 (261 giornate), con mansioni di fattorino (periodo dal 14.04.2009 al 24.07.2009) con compiti di consegne di occhiali presso gli ottici della stessa azienda e, successivamente, anche con compiti di effettuare lavorazioni specifiche all'interno del laboratorio ottico
(dal martedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00 ed il sabato dalle 10,00 alle 12,00);

b) LD ZI dal 01.07.2011 al 11.08.2011 (30 giornate), con mansioni di fattorino con compiti di consegne di occhiali presso gli ottici della stessa azienda (dal martedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore
17,00 alle ore 19,00 ed il sabato dalle 10,00 alle 12,00).
A fondamento dell'opposizione eccepivano, nel merito, che i predetti soggetti avevano prestato i loro servizi in qualità di lavoratori occasionali autonomi con reddito annuale inferiore a € 5.000,00 (pertanto con tipologie di rapporto di lavoro diverse da quello subordinato e pertanto non soggette all'obbligo di comunicazione al Centro per l'Impiego) e che in ogni caso le giornate di lavoro svolte erano state inferiori a quelle contestate (4-5 giornate al mese per NC,
2 volte la settimana per LD).
3
Hanno chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza, o, in via subordinata, la rideterminazione della sanzione entro i valori minimi edittali. Costituitosi in giudizio, l'ITL di NA ha chiesto il rigetto dell'opposizione, ribadendo la fondatezza della sanzione irrogata e richiamando, a tal fine, i verbali di accertamento e le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori.
La causa è stata istruita mediante prova per testi.
Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di NA ha respinto il ricorso e confermato integralmente le ordinanze opposte (anche in punto quantum debeaturrisultando le sanzioni in linee nell'importo con le disposizioni di legge oltre che proporzionate al caso”), con condanne delle opposte al pagamento delle spese di lite (quantificate in € 5.500,00 più accessori).
In particolare, il giudice scaligero:
1) riteneva sussistenti gli indici “sussidiari” della subordinazione:
a) osservanza di specifico orario e/o, in ogni caso, coordinamento della prestazione lavorativa con l'assetto ed esigenze di parte datoriale (“le consegne venivano effettuate dal martedì al venerdì, due volte al giorno dalle
10 alle 12 e dalle 17 alle 19, utilizzando il motorino a disposizione della Genio
Lab” (NZ ME, responsabile di laboratorio Genio Lab);

b) cadenza fissa della retribuzione e invariabilità dell'importo (€ 150/settimana per LD ed €200/settimana per il NC, da quando iniziò ad occuparsi anche dei colori);

c) inesistenza di strutturazione imprenditoriale dei soggetti prestatori (NC e
LD prestavano il lavoro fruendo dei mezzi messi a disposizione da
GENIO LAB s.r.l., nella specie un motorino per le consegne);

d) svolgimento di mansioni (fattorino) per loro natura ripetitive ed elementari con mera messa a disposizione delle energie lavorative del soggetto;

2) evidenziava che NC era stato senza dubbio impiegato anche in laboratorio
(in difetto, peraltro, di specifica contestazione), laddove i lavoratori che lo hanno preceduto e
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi