Corte d'Appello Roma, sentenza 11/06/2024, n. 1775
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. S S Presidente
Dott.ssa M G M Consigliere
Dott. V T Consigliere relatore
il giorno 8 maggio 2024, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1807/2023 del Ruolo
Generale Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, nato a Palestrina (RM) il 17.10.1975, Parte_1 [...]
, nato a Roma il 28.07.1964, , nato a Parte_2 Parte_3
Roma il 09.12.1975, , nata a Roma il 12.01.1976, Parte_4
, nata a Roma il 20.09.1974, tutti rappresentati e difesi per Parte_5
procura in atti dagli Avv.ti V F e C G
APPELLANTI
E
C.F./P.IVA. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa per procura in atti dall'Avv. F F
APPELLATA
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma– Sezione
Lavoro – n. 4114/2023
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
1) Nel merito – In via principale: accogliere l'interposto appello per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto riformare in toto la impugnata sentenza del Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, n. 4114/2023 pubblicata il 20.04.2023 e non notificata, accertando e dichiarando il diritto (dal momento dell'immissione dei ricorrenti nel livello 3A) degli odierni ricorrenti di percepire l'emolumento ex art.
10 di cui all'accordo sindacale del 08.06.2004 e per l'effetto condannare l'
[...]
a riconoscere, inserendolo in busta paga, agli odierni appellanti l'emolumento CP_1
ex art. 10 e a corrispondere la somma dagli stessi richiesta con il presente ricorso, di cui ai conteggi allegati in primo grado: alla Sig.ra : €. 8.738,44;
Parte_1
2) al sig. : €. 6.180,12;
3) al sig. : €. 8.902,05;
Parte_2 Parte_3
4) alla sig.ra : €. 8.567,39;
5) alla sig.ra : €. 8.459,55, Parte_4 Parte_5
o le somme maggiori o minori che risulteranno in applicazione delle norme di legge
e collettive o che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia, oltre il danno da svalutazione ed interessi sulle somme rivalutate, così come richieste nel ricorso di primo grado, di cui agli allegati conteggi. 2) Condannare sempre e comunque parte appellata al pagamento delle spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto ed in ogni caso tener conto del difetto di allegazione. Con condanna alle spese, competenze e onorari del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Contro Con ricorso di primo grado, gli odierni appellanti, tutti assunti da dal
Contro 2000 al 2002 come operai, agivano al fine di ottenere la condanna dell' al pagamento in loro favore, nei limiti della prescrizione quinquennale,
2
dell'emolumento di cui all'art. 10 del 31.10.1995, Organizzazione_1 assumendo di avervi diritto in base a quanto disposto dall'accordo aziendale
8.6.2004, interpretato nel senso di essere essi ricompresi del novero dei lavoratori destinatari dell'emolumento in forza dei titoli e dell'inquadramento ricevuto.
Contro L si costituiva contestando quanto allegato dai ricorrenti a sostegno della domanda, concludendo per la reiezione del ricorso.
Con la sentenza appellata, il Tribunale ha respinto la domanda, sulla scorta di una interpretazione dell'accordo del 8.6.2004 diversa da quella sostenuta dai lavoratori. Motiva in particolare il Tribunale:
≪L'accordo del giugno 2004, in altri termini, non era teso a riconoscere indiscriminatamente l'emolumento, per come si evince dal riferimento all'accordo sindacale dell'ottobre 1999, riguardante la “Riorganizzazione dei servizi territoriali/Decentramento sviluppo risorse” mentre il riferimento all'art. 10 del
CCNL si spiega con la volontà delle parti di mantenere tali emolumenti a coloro che, inquadrati nel 2 livello, già ne godevano per effetto degli accordi sindacali del
25.8.98 e 22.11.99.
Con l'accordo nazionale del 22/09/1999, c.d. “stralcio”, sono stati ridefiniti, in parziale modifica del CCNL Federambiente 1995, le declaratorie ed i profili professionali del personale operaio inquadrato nel livello 1°, stabilendo che allo stesso appartenessero i “lavoratori che svolgono attività elementari”, tra i quali gli operai neoassunti addetti ad attività manuali semplici e con accordo aziendale del 22/10/1999 è stato stabilito un piano di assunzioni di operai da inquadrare nel primo livello (come stabilito con accordo nazionale), con la precisazione tuttavia che: "le mansioni di cui alla declaratoria contrattuale del 1° livello dell'Accordo nazionale stralcio del 2/9/99, non raffigurando figure
Contr professionali già previste dall'attuale organizzazione del lavoro non rientrano nel quadro normativo ed economico previsto dal piano di riorganizzazione dei servizi sottoscritto in data 27/10/98, in quanto non è richiesta
a questi lavoratori l'attività polivalente su tutti i servizi produttivi di spazzamento
e accolta meccanizzata (compresa la guida di spazzatrici mezzi aziendali riconducibili con patente B)".
3 Con successivo accordo sindacale del novembre 1999 ha poi CP_1 riconosciuto l'emolumento di cui all'art. 10 del CCNL 1995 in Org_1
favore degli operai comuni di zona, inquadrati nel livello 2°, solo nel caso in cui gli stessi fossero adibiti a mansioni polivalenti, eseguite unitamente alla guida dei mezzi aziendali, come analiticamente elencate nella tabella contenuta nell'accordo medesimo.
Con il C.C.N.L. del 22 maggio 2003 le parti, poi, hanno ri-disciplinato gli inquadramenti e i profili professionali e rinegoziato le voci della retribuzione e i relativi importi e, pertanto, con la sua entrata in vigore, si è concluso il periodo
“transitorio” con relativa perdita di efficacia della disposizione di cui all'articolo
10 C.C.N.L. (nonché degli accordi aziendali attuativi).
Del resto, per come sottolineato dalla Azienda datoriale gli attuali ricorrenti non comprovano di essere in possesso dell'idoneità specifica alla mansione (con idoneo certificato) ovvero di aver svolto mansioni polivalenti, full time e, da ultimo, di aver fatto domanda ed aver quindi partecipato e completato,
l'iter previsto dall'accordo invocato.
Non può quindi, all'evidenza, ritenersi che l'emolumento rivendicato spetti solo in funzione della effettiva presenza al lavoro, ovvero in relazione al livello, dovendo ritenersi che il diritto, non previsto dal nuovo ccnl, spetti esclusivamente ai dipendenti che già ne usufruivano;
in altri termini (come affermato anche nei numerosi precedente di merito agli atti) la disposizione dell'accordo da ultimo menzionato, ha voluto limitare il mantenimento dell'emolumento solo in favore dei lavoratori che già ne usufruivano ma purché, alla luce della riqualificazione, avessero continuato a svolgere attività polifunzionale.
Va quindi escluso, evidentemente, il diritto rivendicato dagli attuali ricorrenti in quanto la norma transitoria (articolo 10 C.C.N.L.) ha cessato la sua efficacia con l'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione introdotto dal
C.C.N.L. 2003, ed in quanto i medesimi ricorrenti non ne avevano pacificamente mai goduto in precedenza.
Né può ipotizzarsi la violazione del principio di parità di trattamento poiché lo stesso non è invocabile quando la disparità è giustificata da situazioni diverse
(pur volendo prescindere dal fatto che in ogni caso il giudice non è abilitato ad operare un intervento "manipolativo" sul contratto collettivo, a meno di ammettere un suo potere sostitutivo riguardo alle parti sociali, v. SU. 4750/96).≫.
4
I lavoratori hanno appellato la sentenza deducendo, in estrema sintesi,
l'erronea interpretazione dell'accordo da parte del Tribunale e la violazione dei criteri ermeneutici, ritenendo che invero l'accordo de quo farebbe riferimento proprio ai lavoratori come loro, assunti in dal 2000 al 2004 “ex livello CP_1 stralcio CCNL 1995”, invocando a sostengo anche la tabella allegata a tale accordo,
e ravvisando la ratio di tale previsione nel fatto che si fosse voluto ≪tutelare anche
l'affidamento dei lavoratori assunti ex 1° livello stralcio, i quali, convinti al momento dell'assunzione che, una volta raggiunto il livello 2°, avrebbero ottenuto
l'emolumento ex art. 10, erano rimasti esclusi da tale diritto nel momento in cui la riforma del CCNL 2003 aveva eliminato la norma ex art. 10. Proprio l'Accordo
Sindacale dell'08.06.2004 aveva “rimesso in corsa” tali lavoratori verso il raggiungimento del diritto all'emolumento in questione una volta ottenuto il livello
3 parametro A (ultimato l'iter di carriera per l'operaio polifunzionale)≫. A sostegno della propria tesi gli appellanti invocano quanto deciso in senso convergente con la loro tesi da una sentenza di questa Corte (3932/21), secondo cui
≪la tesi sostenuta dall' “è in contrasto sia con il tenore letterale che con CP_1 la ratio dell'accordo” con la inevitabile conseguenza che “è ragionevole, perciò, ritenere che l'accordo avesse piuttosto la funzione di assicurare al personale assunto in base all'accordo sindacale aziendale