Corte d'Appello Roma, sentenza 13/01/2025, n. 26
Sentenza
7 gennaio 2025
Sentenza
7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
16 bis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere all'udienza del 7.1.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 852/2024 R.G. vertente tra
INPS rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini appellante e
AG AR RE rappresentato e difeso dagli avv.ti MA Paola Monti e Francesco
Dominici appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3182/2024 del 14.3.2024 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 25.7.2023 FR MA ER si è rivolta al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro esponendo che, con lettera dell'11.12.2019, consegnatale il
17.01.2020, l'INPS le aveva chiesto la restituzione della somma di € 42.414,47 sull'assunto della sua indebita erogazione in favore della madre MA OR EO (deceduta il 27.08.2011), nel periodo dal 01.08.1985 al 30.09.2004, a titolo di ratei di pensione di vecchiaia cat. VOCOM n.
36555252, così motivata: “Revoca pensione per decadenza contribuzione”;
che aveva proposto, in data 03.03.2020, rituale e tempestivo ricorso al Comitato Provinciale, sul quale, decorso inutilmente il termine di novanta giorni, si era formato il silenzio-rifiuto.
Tanto premesso, ha eccepito la nullità dell'indebito per genericità della richiesta, la prescrizione del credito per maturazione del termine decennale, la natura parziaria dell'obbligazione eventualmente
gravante sulla ricorrente iure successionis, l'irripetibilità dell'indebito e la decadenza dell'INPS dall'azione restitutoria. Ha quindi concluso, chiedendo di: “dichiarare l'illegittimità del provvedimento di contestazione di indebito dell'11.12.2019, consegnato il 17.01.2020 (Pratica
Indebito n. 41486), dichiarando non dovuta all'Inps dalla ricorrente, in tutto o in parte, la somma di
€ 42.414,47”. Si è costituito tardivamente in giudizio l'INPS, contestando la fondatezza del ricorso,
e precisamente che l'indebito, traendo origine dalla revoca della prestazione pensionistica dovuta alla cancellazione retroattiva sin dall'iscrizione dalla gestione commercianti comunicata all'Inps dalla
CCIA, non si era formato a seguito di un errore dell'Istituto, ma era diretta conseguenza di quanto comunicato all'Inps dalla Camera di Commercio e della conseguente revoca della prestazione pensionistica già fruita dalla de cuius stante l'assenza di alcuna contribuzione;
assumeva, pertanto, che non potendosi applicare alla fattispecie in esame l'art. 13 della l. n. 412/91, di interpretazione autentica dell'art. 52 della l. 88/89, si doveva applicare il generale principio enunciato nell'art. 2033 cod. civ. e chiedeva dunque il rigetto del ricorso. Il Tribunale, ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione decennale, ha così deciso:
1. “Accerta e dichiara la non debenza da parte della ricorrente della somma richiestale in ripetizione dall'INPS, per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria;
2. Condanna l'INPS a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, che liquida in euro 3.291,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA”.
2.Proponeva gravame l'INPS lamentando l'omessa valutazione di tutti gli atti interruttivi della prescrizione depositati nel primo grado di giudizio, ovvero le lettere interruttive ar del 11.10.10 e dell'11.12.19 regolarmente notificate e così concludeva “Voglia l'Onorevole Corte di Appello di
Roma, in funzione di Giudice del Lavoro di II° grado, accogliere il presente ricorso, ed in riforma della sentenza 3182/2024 pubbl. il 14/03/2024 del Giudice Unico del Tribunale di Roma, rigettare la domanda svolta col ricorso di I° grado in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via meramente subordinata dichiarare dovuta la somma per gli anni dal 10.3.1995 al 30.9.2004”.
Resisteva l'appellata nel grado-reiterando l'eccezione di tardività della costituzione in primo grado dell'INPS con conseguente inammissibilità della produzione avversaria, disconoscendo la conformità all'originale degli avvisi di ricevimento;
insistendo nell'eccezione di genericità della pretesa restitutoria e, infine, reiterando l'eccezione di parziarietà dell'obbligazione iure hereditatis- e concludeva nei termini seguenti: “si conclude per il rigetto del gravame, o, in subordine, perché venga dichiarata parzialmente non dovuta all'Inps dalla ricorrente