Corte d'Appello Messina, sentenza 12/03/2024, n. 233

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Messina, sentenza 12/03/2024, n. 233
Giurisdizione : Corte d'Appello Messina
Numero : 233
Data del deposito : 12 marzo 2024

Testo completo

CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di ME, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr.ssa M. Pina LAZZARA Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato, mediante dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 887/22 R. G., vertente tra
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di MESSINA, in persona del Commissario
Straordinario p. t. dott. Bernardo Alagna, c. f.: 03051870834, rappresentata e difesa per procura in calce all'atto di appello, unitamente e/o disgiuntamente, dagli avv.ti Giancarlo Niutta,
Caterina Tomasello e Carmela Puglisi del ruolo professionale (con PEC indicata), elettivamente domiciliata presso la sede, in ME, via La Farina n. 263,
APPELLANTE contro
EL IA PI, nata a [...] il [...], c. f.: MRT MRP 73R54
A841T, elettivamente domiciliata in Biancavilla, via F. Crispi n. 6, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Furnari (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in appello, in separato foglio ai sensi dell'art. 83, comma 3, c. p.
c.,
APPELLATA
**************
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 833/2021 del 9/10 novembre
2021, avente ad oggetto opposizione avverso ordinanza-ingiunzione n. 47/2020 del
14 settembre 2020 emessa dal Direttore Generale dell'Autorità Competente – Ufficio
Sanzioni Amministrative dell'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di MESSINA.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “si precisano le conclusioni riportandosi a tutti i propri atti e verbali di causa
e insiste per l'accoglimento di tutte le richieste e le domande formulate nel ricorso in appello. 1 Ci si riporta, in particolare, alle note autorizzate depositate il 18/10/23. Con vittoria di spese giudiziali e compensi difensivi”.
Per l'appellata: “Nell'insistere, quindi, per il rigetto dell'avverso infondato quanto improponibile, inammissibile, tardivo e, persino, temerario atto di appello, lo scrivente patrocinio, anche in questa sede, reitera le già rassegnate conclusioni per come formulate nei precedenti scritti difensivi e verbali di causa, di cui chiede l'integrale accoglimento, con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c. p. c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21 dicembre 2022 l'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di
MESSINA, in persona del Commissario Straordinario p. t. (d'ora in avanti, per brevità, indicata solo come A. S. P.) ha proposto appello davanti a questa Corte nei confronti di EL
IA PI avverso la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Patti ha accolto
l'opposizione da quest'ultima proposta avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 47/2020 del 14 settembre 2020 emessa dal Direttore Generale dell'Autorità Competente – Ufficio Sanzioni
Amministrative dell'A. S. P. di MESSINA – che le aveva ingiunto di pagare la somma di €
3.542,00 a titolo di sanzione amministrativa (e spese di notifica) per la violazione dell'art. 1, comma 8, e art. 6, comma 2, del D. A. Salute Regione Sicilia, dell'art. 358 R. D. n. 1265/1934, dell'art. 42, comma 6, DPR n. 320/1954, dell'art. 6, comma 3, legge n. 218/1988 e dell'art. 11
Ord. Min. Salute del 9 agosto 2012, per avere movimentato dalla base aziendale del Comune di Biancavilla (CT) alla Contrada Acquavendere del Comune di Raccuja ( ME) n. 30 capi bovini sprovvisti della relativa autorizzazione alla transumanza -, per l'effetto annullando l'ordinanza- ingiunzione opposta, ed ha condannato l'A. S. P. di MESSINA, in persona del legale rappresentante p. t., al rimborso delle spese processuali (liquidate come in dispositivo).
L'appellante ha contestato la sentenza impugnata per il motivo di cui si dirà più avanti ed ha chiesto che, in accoglimento dell'appello, la stessa fosse annullata/modificata con conseguente rimessione delle parti davanti al Tribunale di Patti, riformandola anche in punto di spese processuali.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente l'11 febbraio 2023 si è costituita EL IA PI, resistendo all'impugnazione di cui ha contestato le ragioni
e formulando le seguenti testuali domande: “1) in via preliminare, dichiarare la decadenza dall'impugnazione per decorso dei termini per proporre appello ai sensi dell'art. 327 c. p. c.;

2) in via principale, rigettare in toto i motivi di appello, perché infondati in fatto ed in diritto;

3) per l'effetto, rigettare il gravame proposto in data 21.12.2022 e notificato in data 11.1.2023
2 avverso la sentenza n. 833/2021 emessa dal Tribunale di Patti in data 10.11.2021, indi confermare tutte le statuizioni adottate dal giudice di prime cure;
4) condannare l'appellante alle spese e compensi del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c. p. c.;
5) condannare l'appellante al risarcimento dei danni da liquidarsi in sentenza, anche di ufficio, per responsabilità aggravata ex art. 96 c. p. c., avendo l'appellante agito in giudizio con mala fede o colpa grave
”.
Superato il cd. “filtro” di non inammissibilità dell'appelo ex art. 348 bis c. p. c. - giusta ordinanza di questa Corte del 7 maggio 2023 -, è stata fissata l'udienza del 20 novembre 2023 per la discussione assegnando alle parti termine per il deposito di memorie sino a dieci giorni prima, aggiornata poi alla data odierna per la necessità di acquisire agli atti il fascicolo d'ufficio di primo grado.
All'udienza odierna, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c. (così come introdotto dal D. Lgs. 10.10.2022 n. 149), stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa
è stata decisa mediante dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' fondata l'eccezione di decadenza dall'impugnazione per il decorso del termine ex art. 327 c.
p. c. avanzata da parte appellata.
Con il presente appello l'A. S. P. di ME - non costituitasi in primo grado e dichiarata contumace dal G. I. del Tribunale – ha dedotto, quale unico motivo di critica, la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado nei propri confronti per due ordini di ragioni, ossia per essere stata effettuata un'unica notificazione per due ricorsi separati
e per essere la stessa stata eseguita presso un indirizzo PEC errato, siccome non corrispondente né alla sede legale dell'Ente, né al suo legale rappresentante.
Quanto al primo aspetto, ha evidenziato in particolare che, contestualmente, sono stati indirizzati alla PEC “avvocatura.@pec.asp.messina.it” sia l'avviso di fissazione dell'udienza relativo al giudizio recante il n. 1554/2020 R. G. (instaurato sempre dalla EL), che quello relativo al n. 1555/2020 R. G., definito con la sentenza qui impugnata, con conseguente invalidità della notificazione che avrebbe dovuto essere effettuata, a suo dire, separatamente trattandosi di due diversi procedimenti, tra loro autonomi e distinti.
Sotto altro aspetto la nullità è stata eccepita in quanto la notificazione non è stata eseguita presso
l'indirizzo PEC del protocollo generale dell'Ente, deputato a ricevere le notificazioni, bensì indirizzata alla PEC “avvocatura@pec.asp.messina.it”, e dunque ad un'articolazione interna dell'A. S. P., deputata alla sua difesa in giudizio.
3
Osserva la Corte che la nullità della notificazione è stata correttamente eccepita dall'A. S. P., con particolare riferimento alla seconda
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi