Corte d'Appello Cagliari, sentenza 09/01/2025, n. 9
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Testo completo
N. R.G. 233/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile
composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 233/2022 del ruolo affari generali del contenzioso civile promossa
IE ST, nato a [...] il [...], C.F. [...], elettivamente
domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Roberto Schioccola, via Pasquale Cugia 43, che lo
rappresenta e difende per procura speciale resa in calce all'atto di citazione in appello
appellante
CONTRO
Eurodemolizioni e Raccolta Ecologica Srl, con sede Legale in Nuoro, viale del Lavoro, 11 P.I.
00843070913 in persona del proprio amministratore, Sig. AT AN, rappresentata e difesa per
procura in calce alla comparsa di costituzione di primo grado dall'avvocato Massimo Macciotta
appellata
Pagina 1
All'udienza del 27/09/2024 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di cui
all'art. 190 cpc, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza di primo grado numero 582/2022 del Tribunale
di Cagliari, e quindi in accoglimento dei motivi di appello rassegnati, 1) Nel merito, previa
declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in ogni caso, di revoca dello stesso,
accertare e dichiarare non dovute le somme ingiunte per i motivi esposti. 2) In via riconvenzionale,
accertare e dichiarare che Eurodemolizioni e Raccolta Ecologica Srl è debitrice nei confronti di
ST IE della somma complessiva somma di euro 71.000,00 per i titoli di cui alla parte
espositiva, ovvero di quell'altra, maggiore o minore, accertata in corso di causa, e comunque
determinabile in via equitativa dal Giudice. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di
giudizio”.
Nell'interesse dell'appellata: “Voglia la Corte adita, disattesa ogni contraria domanda ed
eccezione: • Respingere l'appello e In via principale e nel merito, per tutte le motivazioni in fatto e
in diritto meglio dedotte in narrativa, confermando, verso il sig. IE, la sentenza di primo grado
e il decreto ingiuntivo n. 1163/2014, emesso dal Tribunale di Cagliari in data 15.04.2014, oltre ad
interessi legali dal dì del dovuto e fino al saldo avvenuto;
• Rigettare la domanda riconvenzionale
proposta in citazione e proseguita in appello perché infondata in fatto e diritto;
• In via
subordinata, qualora non fosse riconosciuto il credito per le causali esposte in via principale,
accogliere la domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c. per essersi il Sig. IE, senza giusta causa,
arricchito a danno della Eurodemolizioni, avendo ricevuto da quest'ultima la somma di euro
65.000,00 e non avendola mai restituita e conseguentemente, condannarlo al pagamento in favore
di Eurodemolizioni della detta somma. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Pagina 2
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 27.3.2014 la società Eurodemolizioni e Raccolta Ecologica Srl chiese
al Tribunale di Cagliari di pronunciare ingiunzione di pagamento in solido nei confronti di ST
IE e della società Interfinance Merchant spa, avente ad oggetto la somma di euro 65.000,00
oltre interessi legali dal deposito del ricorso al saldo. Detto importo, secondo quanto rappresentato
dalla ricorrente, era dovuto in forza di un contratto di finanziamento stipulato con l' IE,
garantito da sette cambiali (sei delle quali di euro 9.000,00 ed una di euro 11.000,00) emesse dalla
Interfinance Merchant spa in favore del mutuatario che, previa sottoscrizione gliele aveva
consegnate.
Il ricorso, fondato su dette cambiali rimaste insolute e su una scrittura privata sottoscritta
dall'IE, in cui quest'ultimo si riconosceva debitore ex art. 1988 c.c. venne accolto con decreto
ingiuntivo n. 1163/2014 munito di provvisoria esecutività.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ST IE propose opposizione al decreto
ingiuntivo, convenendo in giudizio la “Eurodemolizioni e Raccolta Ecologica S.r.l.” e l'altra
ingiunta “Interfinance Merchant S.p.a.”, e concludendo per la declaratoria di nullità del
provvedimento monitorio, nonché, in ogni caso, per la revoca dello stesso, previo accertamento
dell'insussistenza del credito;
chiese, inoltre, in via riconvenzionale, che venisse accertato il
proprio credito verso la Eurodemolizioni e Raccolta Ecologica S.r.l., pari a euro 71.000,00, ovvero
pari a quell'altro, maggiore o minore importo accertato in corso di causa.
L'opponente allegò:
- di aver ricevuto incarico da AT AN (legale rappresentante e socio unico della società
Eurodemolizioni) per lo sviluppo di una nuova unità locale nel nord Sardegna e per la ricerca
di siti industriali in cui effettuare demolizioni, al fine di recuperare materie prime da
destinare al commercio;
Pagina 3
- di essersi attivato per l'individuazione di un sito idoneo quale nuova unità operativa della
Eurodemolizioni, eseguendo verifiche tecniche, urbanistiche, di prefattibilità, atte al
reperimento dell'immobile, successivamente individuato nello Stabilimento EG (società
in fallimento, la cui gestione fallimentare risultava affidata al Dott. AU EN);
- di aver proseguito nella gestione dei rapporti con la curatela e con la società proprietaria
dell'immobile, la EK S.p.a., effettuando tre sopralluoghi durante la fase dell'acquisizione
del sito di Porto Torres;
- di aver svolto inoltre un'analisi dei volumi dei fanghi di segagione, nonché di aver proceduto
all'individuazione delle criticità del sito, con il preciso obiettivo di introdurre elementi di
discussione per agevolare la società Eurodemolizioni nella conduzione della trattativa di
compravendita, conclusasi con un grande vantaggio economico e finanziario per la stessa;
- di aver trattato il prezzo e le condizioni di acquisto, rappresentando anche la necessità di
prorogare i termini temporali dell'offerta;
di essersi occupato di individuare lo studio notarile
e di aver predisposto tutta la documentazione necessaria per la stipula dell'atto di acquisto
dell'immobile;
- di essere stato successivamente incaricato dalla Eurodemolizioni di individuare altri impianti
industriali e della commercializzazione di numerosi beni presenti nell'impianto industriale ex
EG;
- di aver diritto, pertanto, per tutte le attività svolte dal luglio 2012 al novembre 2013, ad un
compenso mensile netto di euro 2.500,00, oltre al ristoro delle spese vive sostenute,
quantificabili in euro 8.500,00 circa, nonché alla percezione di una somma a titolo di
premialità per ogni contratto concluso, quantificata in euro 20.000,00 con riferimento
all'affare relativo allo stabilimento EG;
- di aver ricevuto le somme ingiunte dalla società Eurodemolizioni, ma di averle
immediatamente trasferite - su indicazione della società stessa, a TE Di GR ed
NI IO, nonché ad altri soggetti, affinché la Interfinance Merchant S.p.a. trattasse
Pagina 4
anche per conto della stessa Eurodemolizioni che intendeva occuparsi delle bonifiche del
sito- l'acquisizione di un ramo d'azienda della IN TA Spa, in Amministrazione
Straordinaria, successivamente dichiarata fallita nel luglio del 2013;
- di aver sottoscritto la scrittura privata “solo dopo oltre sette mesi dalla consegna del denaro,
per supposte esigenze contabili della società, con l'intesa che non essendo dovute le somme,
non sarebbero mai state richieste”.
La Eurodemolizioni e Raccolta Ecologica Srl si costituì in giudizio contestando in fatto e in diritto
tutto quanto ex adverso dedotto a sostegno delle difese opposte alla pretesa azionata
monitoriamente e della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente. In via subordinata
propose domanda di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. per essersi l'IE, senza giusta causa,
arricchito a danno di essa opposta, da cui aveva ricevuto la somma di euro 65.000,00.
La Interfinance Merchant s.p.a. non si costituì in giudizio. Peraltro il giudice, alla prima udienza,
rilevò la inammissibilità della sua citazione da parte dell' opponente, per la mancata, previa
richiesta di autorizzazione, ritenuta necessaria trattandosi di soggetto da considerare terzo nel
giudizio di opposizione.
La causa fu istruita con prova documentale e testimoniale.
Il Tribunale, con sentenza n. 582/2022, statuì nei seguenti termini: “… rigetta l'opposizione e
dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta la domanda
riconvenzionale formulata da IE ST;
condanna IE ST alla rifusione delle spese di
lite sostenute dalla società Eurodemolizioni e Raccolta Ecologica s.r.l. che liquida in Euro
10.000,00 oltre spese generali ed accessori”.
Si espone, in sintesi, il percorso motivazionale posto dal Tribunale a fondamento della pronuncia:
1. doveva ritenersi che la società opposta avesse fornito la dimostrazione del proprio credito sulla
base della “scrittura privata di riconoscimento del debito sottoscritta da ST IE in data
12.7.2013 – non disconosciuta – rappresentante un contratto ricognitivo del mutuo firmato dal
medesimo IE quale debitore, in cui le parti avevano dichiarato l'esistenza di un precedente
Pagina 5 prestito infruttifero, datato 26.11.2012, concesso dalla società opposta all'opponente ed avente ad
oggetto la somma di Euro 65.000,00, erogata mediante due assegni circolari;
con tale scrittura le
parti avevano concordato che la restituzione del prestito sarebbe avvenuta mediante sette cambiali
che l'IE aveva ricevuto dalla Interfinance Merchant s.p.a. in data 8.7.2013, scadenti
mensilmente da settembre 2013 a marzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile
composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 233/2022 del ruolo affari generali del contenzioso civile promossa
IE ST, nato a [...] il [...], C.F. [...], elettivamente
domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Roberto Schioccola, via Pasquale Cugia 43, che lo
rappresenta e difende per procura speciale resa in calce all'atto di citazione in appello
appellante
CONTRO
Eurodemolizioni e Raccolta Ecologica Srl, con sede Legale in Nuoro, viale del Lavoro, 11 P.I.
00843070913 in persona del proprio amministratore, Sig. AT AN, rappresentata e difesa per
procura in calce alla comparsa di costituzione di primo grado dall'avvocato Massimo Macciotta
appellata
Pagina 1
All'udienza del 27/09/2024 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di cui
all'art. 190 cpc, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza di primo grado numero 582/2022 del Tribunale
di Cagliari, e quindi in accoglimento dei motivi di appello rassegnati, 1) Nel merito, previa
declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in ogni caso, di revoca dello stesso,
accertare e dichiarare non dovute le somme ingiunte per i motivi esposti. 2) In via riconvenzionale,
accertare e dichiarare che Eurodemolizioni e Raccolta Ecologica Srl è debitrice nei confronti di
ST IE della somma complessiva somma di euro 71.000,00 per i titoli di cui alla parte
espositiva, ovvero di quell'altra, maggiore o minore, accertata in corso di causa, e comunque
determinabile in via equitativa dal Giudice. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di
giudizio”.
Nell'interesse dell'appellata: “Voglia la Corte adita, disattesa ogni contraria domanda ed
eccezione: • Respingere l'appello e In via principale e nel merito, per tutte le motivazioni in fatto e
in diritto meglio dedotte in narrativa, confermando, verso il sig. IE, la sentenza di primo grado
e il decreto ingiuntivo n. 1163/2014, emesso dal Tribunale di Cagliari in data 15.04.2014, oltre ad
interessi legali dal dì del dovuto e fino al saldo avvenuto;
• Rigettare la domanda riconvenzionale
proposta in citazione e proseguita in appello perché infondata in fatto e diritto;
• In via
subordinata, qualora non fosse riconosciuto il credito per le causali esposte in via principale,
accogliere la domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c. per essersi il Sig. IE, senza giusta causa,
arricchito a danno della Eurodemolizioni, avendo ricevuto da quest'ultima la somma di euro
65.000,00 e non avendola mai restituita e conseguentemente, condannarlo al pagamento in favore
di Eurodemolizioni della detta somma. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Pagina 2
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 27.3.2014 la società Eurodemolizioni e Raccolta Ecologica Srl chiese
al Tribunale di Cagliari di pronunciare ingiunzione di pagamento in solido nei confronti di ST
IE e della società Interfinance Merchant spa, avente ad oggetto la somma di euro 65.000,00
oltre interessi legali dal deposito del ricorso al saldo. Detto importo, secondo quanto rappresentato
dalla ricorrente, era dovuto in forza di un contratto di finanziamento stipulato con l' IE,
garantito da sette cambiali (sei delle quali di euro 9.000,00 ed una di euro 11.000,00) emesse dalla
Interfinance Merchant spa in favore del mutuatario che, previa sottoscrizione gliele aveva
consegnate.
Il ricorso, fondato su dette cambiali rimaste insolute e su una scrittura privata sottoscritta
dall'IE, in cui quest'ultimo si riconosceva debitore ex art. 1988 c.c. venne accolto con decreto
ingiuntivo n. 1163/2014 munito di provvisoria esecutività.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ST IE propose opposizione al decreto
ingiuntivo, convenendo in giudizio la “Eurodemolizioni e Raccolta Ecologica S.r.l.” e l'altra
ingiunta “Interfinance Merchant S.p.a.”, e concludendo per la declaratoria di nullità del
provvedimento monitorio, nonché, in ogni caso, per la revoca dello stesso, previo accertamento
dell'insussistenza del credito;
chiese, inoltre, in via riconvenzionale, che venisse accertato il
proprio credito verso la Eurodemolizioni e Raccolta Ecologica S.r.l., pari a euro 71.000,00, ovvero
pari a quell'altro, maggiore o minore importo accertato in corso di causa.
L'opponente allegò:
- di aver ricevuto incarico da AT AN (legale rappresentante e socio unico della società
Eurodemolizioni) per lo sviluppo di una nuova unità locale nel nord Sardegna e per la ricerca
di siti industriali in cui effettuare demolizioni, al fine di recuperare materie prime da
destinare al commercio;
Pagina 3
- di essersi attivato per l'individuazione di un sito idoneo quale nuova unità operativa della
Eurodemolizioni, eseguendo verifiche tecniche, urbanistiche, di prefattibilità, atte al
reperimento dell'immobile, successivamente individuato nello Stabilimento EG (società
in fallimento, la cui gestione fallimentare risultava affidata al Dott. AU EN);
- di aver proseguito nella gestione dei rapporti con la curatela e con la società proprietaria
dell'immobile, la EK S.p.a., effettuando tre sopralluoghi durante la fase dell'acquisizione
del sito di Porto Torres;
- di aver svolto inoltre un'analisi dei volumi dei fanghi di segagione, nonché di aver proceduto
all'individuazione delle criticità del sito, con il preciso obiettivo di introdurre elementi di
discussione per agevolare la società Eurodemolizioni nella conduzione della trattativa di
compravendita, conclusasi con un grande vantaggio economico e finanziario per la stessa;
- di aver trattato il prezzo e le condizioni di acquisto, rappresentando anche la necessità di
prorogare i termini temporali dell'offerta;
di essersi occupato di individuare lo studio notarile
e di aver predisposto tutta la documentazione necessaria per la stipula dell'atto di acquisto
dell'immobile;
- di essere stato successivamente incaricato dalla Eurodemolizioni di individuare altri impianti
industriali e della commercializzazione di numerosi beni presenti nell'impianto industriale ex
EG;
- di aver diritto, pertanto, per tutte le attività svolte dal luglio 2012 al novembre 2013, ad un
compenso mensile netto di euro 2.500,00, oltre al ristoro delle spese vive sostenute,
quantificabili in euro 8.500,00 circa, nonché alla percezione di una somma a titolo di
premialità per ogni contratto concluso, quantificata in euro 20.000,00 con riferimento
all'affare relativo allo stabilimento EG;
- di aver ricevuto le somme ingiunte dalla società Eurodemolizioni, ma di averle
immediatamente trasferite - su indicazione della società stessa, a TE Di GR ed
NI IO, nonché ad altri soggetti, affinché la Interfinance Merchant S.p.a. trattasse
Pagina 4
anche per conto della stessa Eurodemolizioni che intendeva occuparsi delle bonifiche del
sito- l'acquisizione di un ramo d'azienda della IN TA Spa, in Amministrazione
Straordinaria, successivamente dichiarata fallita nel luglio del 2013;
- di aver sottoscritto la scrittura privata “solo dopo oltre sette mesi dalla consegna del denaro,
per supposte esigenze contabili della società, con l'intesa che non essendo dovute le somme,
non sarebbero mai state richieste”.
La Eurodemolizioni e Raccolta Ecologica Srl si costituì in giudizio contestando in fatto e in diritto
tutto quanto ex adverso dedotto a sostegno delle difese opposte alla pretesa azionata
monitoriamente e della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente. In via subordinata
propose domanda di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. per essersi l'IE, senza giusta causa,
arricchito a danno di essa opposta, da cui aveva ricevuto la somma di euro 65.000,00.
La Interfinance Merchant s.p.a. non si costituì in giudizio. Peraltro il giudice, alla prima udienza,
rilevò la inammissibilità della sua citazione da parte dell' opponente, per la mancata, previa
richiesta di autorizzazione, ritenuta necessaria trattandosi di soggetto da considerare terzo nel
giudizio di opposizione.
La causa fu istruita con prova documentale e testimoniale.
Il Tribunale, con sentenza n. 582/2022, statuì nei seguenti termini: “… rigetta l'opposizione e
dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta la domanda
riconvenzionale formulata da IE ST;
condanna IE ST alla rifusione delle spese di
lite sostenute dalla società Eurodemolizioni e Raccolta Ecologica s.r.l. che liquida in Euro
10.000,00 oltre spese generali ed accessori”.
Si espone, in sintesi, il percorso motivazionale posto dal Tribunale a fondamento della pronuncia:
1. doveva ritenersi che la società opposta avesse fornito la dimostrazione del proprio credito sulla
base della “scrittura privata di riconoscimento del debito sottoscritta da ST IE in data
12.7.2013 – non disconosciuta – rappresentante un contratto ricognitivo del mutuo firmato dal
medesimo IE quale debitore, in cui le parti avevano dichiarato l'esistenza di un precedente
Pagina 5 prestito infruttifero, datato 26.11.2012, concesso dalla società opposta all'opponente ed avente ad
oggetto la somma di Euro 65.000,00, erogata mediante due assegni circolari;
con tale scrittura le
parti avevano concordato che la restituzione del prestito sarebbe avvenuta mediante sette cambiali
che l'IE aveva ricevuto dalla Interfinance Merchant s.p.a. in data 8.7.2013, scadenti
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