Corte d'Appello Milano, sentenza 15/04/2024, n. 1100

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 15/04/2024, n. 1100
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 1100
Data del deposito : 15 aprile 2024

Testo completo

N. R.G. 1906/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Cesira D'Anella Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1906/2022 promossa in grado d'appello
DA
UNICREDIT S.P.A. (C.F.: 00348170101) elettivamente domiciliata in Milano, Via Larga n. 19 presso lo studio dell'avv. ANDREA FIORETTI (C.F.: [...]) che la rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto introduttivo
APPELLANTE
E
APORTI S.R.L. E PER ESSA NEPRIX S.P.A., elettivamente domiciliata in Milano, Via Broletto n.
20 presso lo studio degli avv.ti ANDREA GIANNELLI (C.F.: [...]), STEFANO
PARLATORE (C.F: [...]) e GIACINTO DI DONATO (C.F.:
[...])
E
TYCHE S.P.A. (C.F.: 03835770409), elettivamente domiciliata in Roma, Via di San Nicola da
Tolentino n. 67 presso lo studio degli avv.ti GIACINTO DI DONATO (C.F.:
[...]), AT IC (C.F.: [...]) e VALERIA
pagina 1 di 14
DI (C.F.: [...]), che la rappresentano e difendono, giusta procura allegata all'atto di intervento
CESSIONARIE INTERVENIENTI
CONTRO
RA OR & C. S.A.S. (C.F.: 01355851211), elettivamente domiciliata in Roma, via Paolo Emilio n. 34 presso lo studio dell'avv. DARIO MANNA (C.F. [...]) che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per UNICREDIT S.P.A.
1) Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione dell'art. 112, c.p.c. per avere il Tribunale omesso di rilevare, in relazione ai rapporti di conto anticipi “esteri” nn. 172716,
173441, 184851, 193948, 222915, 263926, 269210, 290604, 292838, 299884 e 304050, la compiuta prescrizione di ogni domanda di ripetizione, risultando i detti rapporti tutti pacificamente estinti in un periodo compreso tra il 17.12.2002 ed il 14.07.2003. 2) Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione degli artt. 2697 e 2946 c.c. e degli artt. 115, 116 e 132, n. 4, c.p.c., per avere il Tribunale, con motivazione nulla, errata, contraddittoria e apparente, rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca anche nei confronti di tutti gli altri rapporti oggetto di lite (c/c ordinario n. 3901662 (già n. 10018/00) e c/c anticipi n. 3812799 (già n. 443278): a) ritenendo presuntivamente la natura ripristinatoria delle rimesse, in mancanza della relativa “prova”;
b) disattendendo le contrarie indicazioni del CTU, attestanti la sussistenza di rimesse solutorie;
c) ravvisando la sussistenza di un “fido di fatto” non provato. 3) Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione degli artt. 2697 c.c., 117 T.u.b., nonché degli artt. 112, 115, 116 e

132 c.p.c., comma 2, n. 4, c.p.c. per avere il Tribunale, con contrasto motivo: a) dichiarato di rigettare ogni accertamento sul saldo del c/anticipi n. 3812799, delle cui competenze la CTU esperita ha invece operato lo scorporo dal saldo del conto ordinario;
b) al contempo, omesso di rilevare, in relazione al rapporto di conto corrente anticipi n. 3812799 (già n. 443278), la sussistenza di un saldo debitore, a titolo di capitale, pari a complessivi € - 342.606,57 a debito del correntista alla data del 30 giugno

2014;
c) al contempo, omesso di compensare il saldo debitore del detto conto anticipi n. 3812799 con il saldo (come giudizialmente rettificato) del collegato conto ordinario n. 3901662 (già n. 10018/00).

4) Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione degli artt. 2697 c.c.,
117 T.u.b., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e carenza di motivazione per avere il Tribunale: a) pagina 2 di 14 ritenuto la carenza di valide pattuizioni contrattuali nel rapporto di c.c. n. 3901662 (già n. 10018/00) e nei rapporti di conto anticipi a questo collegati, in contrasto con il corretto criterio processuale di distribuzione dell'onere della prova, (gravante, nel giudizio di accertamento negativo del credito, sulla sola parte attrice) e nonostante l'accertamento di fatti storici incompatibili con quelli dedotti dall'attrice;
b) posto indebitamente a carico della Banca, nella ricostruzione del rapporto di conto corrente, ogni carenza documentale, con ingiusta inversione dell'onere della prova e quindi con violazione dell'art. 2697 c.c.;
c) ritenuto di procedere alla rideterminazione del saldo del rapporti, pur

a fronte di documentazione contabile gravemente carente, il cui onere di produzione gravava sulla sola parte attrice. 5) Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione degli artt.
91 e 92 c.p.c., nella parte in cui il Tribunale ha ingiustamente ritenuto la soccombenza della Banca, con condanna della stessa alle spese di lite e di ctu come liquidate in dispositivo. 6) Per l'effetto dell'accoglimento dei precedenti motivi, accogliere le conclusioni del primo grado e così: “Nel merito:
a) rigettare tutte le domande proposte dalla ES CA & C. SA con l'atto di citazione notificato il 21 settembre 2018 in quanto prescritte ed infondate in fatto e in diritto e non provate per i motivi di cui in narrativa;
b) nella denegata ipotesi in cui le domande attrici dovessero trovare accoglimento, anche parziale, si eccepisce la compensazione tra quanto eventualmente dovuto dalla esponente con quanto risulterà dovuto dalla ES CA & C. SA alla IT SpA alla data di cui agli estratti conti prodotti dalla attrice”. 7) Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio”.


Per TYCHE S.P.A.
1) Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione dell'art. 112, c.p.c. per avere il Tribunale omesso di rilevare, in relazione ai rapporti di conto anticipi “esteri” nn. 172716,
173441, 184851, 193948, 222915, 263926, 269210, 290604, 292838, 299884 e 304050, la compiuta prescrizione di ogni domanda di ripetizione, risultando i detti rapporti tutti pacificamente estinti in un periodo compreso tra il 17.12.2002 ed il 14.07.2003. 2) Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione degli artt. 2697 e 2946 c.c. e degli artt. 115, 116 e 132, n. 4, c.p.c., per avere il Tribunale, con motivazione nulla, errata, contraddittoria e apparente, rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca anche nei confronti di tutti gli altri rapporti oggetto di lite (c/c ordinario n. 3901662 (già n. 10018/00) e c/c anticipi n. 3812799 (già n. 443278): a) ritenendo presuntivamente la natura ripristinatoria delle rimesse, in mancanza della relativa “prova”;
b) disattendendo le contrarie indicazioni del CTU, attestanti la sussistenza di rimesse solutorie;
c)
pagina 3 di 14 ravvisando la sussistenza di un “fido di fatto” non provato. 3) Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione degli artt. 2697 c.c., 117 T.u.b., nonché degli artt. 112, 115, 116 e
132 c.p.c., comma 2, n. 4, c.p.c. per avere il Tribunale, con contrasto motivo: a) dichiarato di rigettare ogni accertamento sul saldo del c/anticipi n. 3812799, delle cui competenze la CTU esperita ha invece operato lo scorporo dal saldo del conto ordinario;
b) al contempo, omesso di rilevare, in relazione al rapporto di conto corrente anticipi n. 3812799 (già n. 443278), la sussistenza di un saldo debitore, a titolo di capitale, pari a complessivi € -342.606,57 a debito del correntista alla data del 30 giugno

2014;
c) al contempo, omesso di compensare il saldo debitore del detto conto anticipi n. 3812799 con il saldo (come giudizialmente rettificato) del collegato conto ordinario n. 3901662 (già n. 10018/00).

4) Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione degli artt. 2697 c.c.,
117 T.u.b., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e carenza di motivazione per avere il Tribunale: a) ritenuto la carenza di valide pattuizioni contrattuali nel rapporto di c.c. n. 3901662 (già n. 10018/00) e nei rapporti di conto anticipi a questo collegati, in contrasto con il corretto criterio processuale di distribuzione dell'onere della prova, (gravante, nel giudizio di accertamento negativo del credito, sulla sola parte attrice) e nonostante l'accertamento di fatti storici incompatibili con quelli dedotti dall'attrice;
b) posto indebitamente a carico della Banca, nella ricostruzione del rapporto di conto corrente, ogni carenza documentale, con ingiusta inversione dell'onere della prova e quindi con violazione dell'art. 2697 c.c.;
c) ritenuto di procedere alla rideterminazione del saldo del rapporti, pur

a fronte di documentazione contabile gravemente carente, il cui onere di produzione gravava sulla sola parte attrice. 5) Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione degli artt.
91 e 92 c.p.c., nella parte in cui il Tribunale ha ingiustamente ritenuto la soccombenza della Banca, con condanna della stessa alle spese di lite e di ctu come liquidate in dispositivo. 6) Per l'effetto dell'accoglimento dei precedenti motivi, accogliere le conclusioni già rassegnate da IT nel primo grado e così: “Nel merito: a) rigettare tutte le domande proposte dalla ES CA &
C. SA con l'atto di citazione notificato il 21 settembre 2018 in quanto prescritte ed infondate in fatto e in diritto e non provate per i motivi di cui in narrativa;
b) nella denegata ipotesi in cui le domande attrici dovessero trovare accoglimento, anche parziale, si eccepisce la compensazione tra quanto eventualmente dovuto dalla esponente con quanto risulterà dovuto dalla ES CA & C. SA alla Banca alla data di cui agli estratti conti prodotti dalla attrice”. In ogni caso: - con vittoria di spese, diritti e onorari anche di questo grado di giudizio.

Per RA OR & C. S.A.S. pagina 4 di 14 Si conclude quindi per l'integrale rigetto dei motivi di appello, fatto in cui seriamente si confida. Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado
La società ES CA & C. S.a.s. ha convenuto in giudizio IT s.p.a. chiedendo, in via principale, di dichiarare la nullità del contratto di c/c n. 3901662 e dei relativi conti collegati per
l'illegittima applicazione di clausole anatocistiche, interessi ultralegali e usurari, CMS e, per l'effetto, dichiarare parte convenuta debitrice della somma di euro 1.029.367,31 oltre interessi e risarcimento dei danni. In via subordinata, dichiarare in relazione al medesimo conto corrente l'esistenza di un saldo a credito del correntista pari ad € 892.970,13, e relativamente al conto corrente anticipi n. 3812799 un saldo a debito del correntista pari ad € 342.606,57. In via ulteriormente subordinata, dichiarare
l'esistenza di un saldo attivo dei conti correnti per cui è causa pari a complessivi € 648.237,33.
IT s.p.a., costituitasi, ha chiesto il rigetto delle domande in quanto prescritte e infondate.
Nel corso del giudizio è stata disposta CTU contabile.
Il Tribunale ha rigettato la domanda di accertamento del debito, l'eccezione di prescrizione di parte convenuta, la domanda di risarcimento dei danni ed ha accertato l'inesistenza fino al 17/4/2008 di clausole negoziali a giustificazione degli addebiti operati e dell'anatocismo e, per l'effetto, ha accertato il saldo alla data del 31/12/2014 in € 63.980,31. In particolare, il primo giudice ha rigettato il richiesto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in quanto generico e non preceduto da alcuna istanza ex art. 119
TUB
alla banca e precisato quanto segue:
- la domanda di accertare un debito esigibile della banca non può essere accolta in quanto presuppone la chiusura del conto ordinario n. 3901662, ma tale circostanza non è stata allegata e non si evince dal saldo debitore al 31/12/2014;

- l'eccezione di prescrizione proposta dalla banca è inammissibile poiché la domanda subordinata di accertamento del saldo, in quanto conseguente alla rilevata nullità di clausole contrattuali, non è soggetta a prescrizione ex art. 1422 c.c.;

- quanto all'accertamento del saldo, il conto è stato aperto prima del 1/1/1994 (parte attrice ha prodotto gli estratti conto dal 31/12/1991) sicché non era necessaria per la sua apertura la stipulazione in forma scritta del contratto. Parte attrice, quindi, non ha avuto l'onere di produrre il contratto per dimostrare la mancanza di titolo relativamente agli addebiti contestati. Parte convenuta non ha offerto di provare accordi orali ed ha prodotto un contratto del 18/4/2008, nel quale le parti hanno convenuto tutte le condizioni economiche del rapporto, compresi i tassi di interesse, la CMS, le spese, nonché la pagina 5 di 14
capitalizzazione degli interessi debitori e creditori con pari frequenza trimestrale. Tale clausola è quindi lecita perché conforme al disposto dell'art. 120 TUB, comma 2, come modificato dall'art. 25, d.lgs. n.
342/1999
e attuato dalla delibera CICR 9/2/2000;

- si deve ritenere che fino al 17/4/2008 non vi fossero tra le parti accordi relativamente all'anatocismo, alla misura degli interessi debitori, alla CMS e alle spese. Pertanto, tramite C.T.U. contabile, il conto è stato ricalcolato eliminando tali oneri fino al 17/4/2008. Successivamente sono state manutenute le condizioni pattuite;

- quanto alla lamentata illegittimità della CMS per difetto di causa, l'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c. e l'intervento del legislatore (art. 2-bis, decreto-legge n.
185/2008
) rendono legittima la clausola;

- la doglianza relativa all'applicazione di tassi usurari è infondata, perché il contratto in questione è stato concluso anni prima dell'entrata in vigore della legge n. 108/1996, che quindi non si applica al rapporto. In ogni caso, la banca ha
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