Corte d'Appello Roma, sentenza 20/03/2024, n. 854

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 20/03/2024, n. 854
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 854
Data del deposito : 20 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 28 febbraio 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 518/2022 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
LI TO con l'Avv. F. Murineddu giusta procura in atti
APPELLANTE
E
INPS in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. D.M.G. Adimari giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 828/2022, pubblicata in data 28 gennaio 2022 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva il ricorso con cui OB LI, lavoratore dello spettacolo, aveva chiesto di accertare il suo diritto al ricalcolo della quota B della pensione riconosciuta dall'INPS - ex ENPALS con decorrenza 1° aprile 2018 e di condannare l'INPS a corrispondergli le differenze maturate a tal titolo.
A fondamento, riteneva che la normativa di settore, esente da rimarchi di irragionevolezza o disparità di trattamento, non consentisse di ritenere fondata la pretesa aziona dal ricorrente, adducendo al fine:
“…bisogna innanzi tutto tenere conto del limite della operatività concreta del massimale di retribuzione pensionabile anno per anno determinato con riferimento specifico agli iscritti ex Enpals, la cui esistenza è previsto, nel dettaglio, dall'articolo 12 comma 7 dpr 1420/1971, così come modificato dall'articolo 1 comma 10 del decreto legislativo n. 182/1997;
articolo 12 d.lgs. 103/1992)
e determina una corrispondente limitazione al meccanismo delle aliquote di rendimento per tutte le quote eccedenti il tetto, poiché le quote aggiuntive possono essere riconosciute esclusivamente nei limiti del raggiungimento del massimale di retribuzione pensionabile…” e rilevando altresì che era stata richiesta “ …una riliquidazione degli emolumenti pensionistici ritenendo non operante e comunque penalizzante il massimale esistente nelle sue componenti di quota, non dimostrando né ancor prima allegando di avere nel tempo versato contributi aggiuntivi correlati al preteso aumento…”.

2. In data 7 marzo 2022 OB LI depositava tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art.
434 cpc
e chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A sostegno, formulava in sintesi i seguenti motivi d'impugnazione:
- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 1420/1971, dell'art. 12 del D.lgs.
n. 503/1992
, degli artt. 3 e 4 del D.lgs. n. 182/1997;

- motivazione erronea e insufficiente;

- errata ricostruzione del quadro normativo e della disciplina del calcolo della quota B e conseguente erroneo convincimento d'infondatezza del diritto dell'appellante alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici in fruizione.
- omesso rilievo dell'allegazione e della prova del fatto dell'avvenuto versamento nel tempo dei contributi aggiuntivi correlati al preteso aumento pensionistico.

3. L'INPS depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello.

4. La causa, istruita nel grado con c.t.u. contabile, è stata decisa all'udienza del 28 febbraio 2024 come in dispositivo.

5. L'appello è fondato nei limiti che si esporranno.
2


6. In specie, osserva la Corte che la questione di merito dibattuta tra le parti attiene al computo della
quota B della pensione sulla base delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 182 del 1997, art. 4, co. 8.
Sostiene il pensionato che il calcolo della predetta quota vada operato senza l'applicazione del tetto massimo di cui al D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7.
Ebbene, in tema la Suprema Corte, con plurime sentenze (a cominciare da Cass. n. 36056/2022) ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dal D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 182 del 1997, art. 1, comma 10;
tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi