Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/11/2024, n. 1370

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/11/2024, n. 1370
Giurisdizione : Corte d'Appello L'Aquila
Numero : 1370
Data del deposito : 7 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
dr. Nicoletta Orlandi - Presidente relatrice dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1096 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
SO Di LL, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Fabbri, come da procura allegata all'atto di citazione in appello appellante
e
RA Di LL, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gabriella
Di Cesare e Monia Terzilli, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
appellata Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva n.
195 del Tribunale Ordinario di Lanciano, pubblicata il 17 giugno
2021, in materia di azione di riduzione per lesione di legittima.

Conclusioni dell'appellante:
- voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, - emesse le più opportune pronunce e declaratorie, - disattesa ogni contraria e diversa istanza eccezione e deduzione, - in totale riforma della impugnata sentenza non definitiva del Tribunale di Lanciano n.
195/2021 in data 17-18 giugno 2021, depositata il 22 giugno 2021
- in via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza per inosservanza della composizione collegiale del tribunale e/o per omessa lettura del dispositivo ed omesso deposito contestuale della motivazione e/o per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'eccezione riconvenzionale di usucapione, - ancora in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o nullità dell'azione di riduzione esperita dall'attrice-appellata e/o la sua carenza di legittimazione, - sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione dell'attrice-appellata
a rivendicare somme di denaro asseritamente rientranti nell'asse ereditario dei signori UI Di LL e LI ND OR stante
l'integrale devoluzione testamentaria dei beni mobili in favore dell'appellante, - nel merito, dichiarare validi ed integralmente efficaci i testamenti pubblici di UI Di LL
(atto notaio dott. Giuseppe Sorrentini in data 18 giugno 2013 – rep. n. 465) e LI ND OR (atto notaio dott. Giuseppe
Sorrentini in data 6 marzo 2009 – rep. n. 335) nonché opponibile, valido ed efficace l'atto di assoggettamento di beni al regime della comunione legale ex art. 228 L. 151/1975 stipulato dai signori UI Di LL e LI ND OR il 14 gennaio 1978 ed escludere la sussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione di riduzione da parte dell'attrice, - dichiarare inammissibili e/o rigettare con qualsiasi statuizione le domande tutte proposte in giudizio dalla signora RA Di LL, - in subordine, accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione in capo ai coniugi UI Di LL e LI ND OR della comproprietà degli immobili in oggetto (già distinti nel catasto terreni del Comune di Atessa al foglio 4, p.lle 51, 52, 106,
150, 200 e 210) e per l'effetto dichiarare inammissibili e/o rigettare con qualsiasi statuizione le relative domande proposte in giudizio dalla signora RA Di LL, - dichiarare che le donazioni di cui agli assegni del 4 agosto 2008 (euro 50.000) e del 4 novembre 2008 (euro 100.000) sono di modico valore, - con vittoria di esborsi e compensi di lite dei due gradi di giudizio”.

Conclusioni dell'appellata:
“(…) a) In via preliminare: - dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto dal Sig. SO Di LL per tutti i motivi ex ante rappresentati;

b) nella denegata ipotesi in cui l'appello dovesse essere dichiarato ammissibile, Voglia:
1) dichiarare la competenza del Giudice Unico ad emettere la sentenza parziale e per l'effetto rigettare il motivo di appello relativo alla nullità della sentenza per inosservanza della composizione collegiale;
in ogni caso, in virtù dell'effetto sostitutivo, emettere la decisione sulla ammissibilità della domanda di riduzione proposta dall'attrice oggi appellata, come richiesto in parte motiva;

2) rigettare, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, il motivo di appello relativo alla nullità della sentenza per omessa lettura del dispositivo e/o per omessa violazione dell'art. 112 cpc;
3) rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza non definitiva emessa dal Giudice di prime cure;

4) rigettare tutti i motivi di appello relativi alla inammissibilità e/o nullità dell'azione di riduzione, alla carenza di legittimazione dell'attrice appellata a rivendicare le somme di denaro, alla domanda subordinata di acquisto per usucapione dei beni in capo ai Sigg.ri UI Di LL e LI ND OR, in quanto infondati sia in fatto che in diritto per
i motivi dedotti dall'appellata oltre che evidentemente inammissibili;

5) rigettare tutte le doglianze formulate da parte appellante per i motivi tutti riportati nella comparsa di costituzione e per l'effetto confermare la sentenza non definitiva n. 195/2021 del 17.06.2021 (R.G. 396/2018) oggetto di impugnazione.
6) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza non definitiva n. 195, pubblicata il
17/06/2021, il Tribunale Ordinario di Lanciano dichiarava ammissibile la domanda proposta dalla sig.ra RA Di LL nei confronti del fratello SO Di LL di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni effettuate dai genitori, UI Di LL e LI ND OR, deceduti rispettivamente il 21/6/2014 ed il 25/1/2015;
accertava
l'inefficacia, per mancata annotazione a margine dell'atto di matrimonio, della convenzione matrimoniale in data 14/1/1978, con la quale i coniugi OR – Di LL avevano assoggettato al regime della comunione legale anche i beni acquistati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 151 del 1975;
disponeva la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo
dell'istruttoria e rinviava alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite.
1.1. Il Tribunale esponeva che la sig.ra RA di LL aveva esposto di essere erede del padre UI Di LL e della madre LI ND OR in virtù dei testamenti pubblici sostanzialmente sovrapponibili, nei quali i due testatori avevano diviso fra i due figli il loro intero patrimonio immobiliare, attribuendo loro, a titolo di legittima e per
l'eventuale eccedenza di disponibile, le rispettive quote del
50% dei beni immobili specificamente indicati, di cui si reputavano comproprietari nella convinzione dell'efficacia della convenzione matrimoniale fra loro stipulata, con riserva di usufrutto a favore del coniuge superstite;
avevano inoltre destinato al figlio SO tutti i beni mobili e i mobili registrati ed avevano disposto che gli eventuali altri beni immobili di loro proprietà non indicati nel testamento venissero divisi tra i figli in pari quota.
1.2. Il Tribunale riferiva che l'attrice aveva dedotto che tali disposizioni e le donazioni effettuate in vita dai genitori in favore del fratello avevano leso la sua quota legittima ed aveva chiesto la ricostituzione del patrimonio dei genitori mediante la riunione di tutti i beni mobili ed immobili di cui essi erano proprietari al momento del decesso, tenendo conto
a) dell'inefficacia della
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi