Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/03/2024, n. 211
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R.G. 557/2019.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO IA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Maria Luisa Crucitti Consigliere
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 557/2019 R.G. e vertente tra
SOCIETÀ AN PA & C. S.A.S. (C.F.: REA RC/ 122908, P. IVA:
01291540803), in persona del suo l.r.p.t., già ON SUPERMERCATI DI
ON MICHELE-EMANUELE&C. S.A.S., qui di seguito anche solo “PA
AS” e “ON AS”, rappresentata e difesa dall'Avv. CINZIA FRAGOMELI (C.F.
[...]– Pec: cinzia-fragomeli@pec.ordineavvocatitorino.it)
-appellante- nei confronti di
FALLIMENTO DELLA NC IA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (C.F.:
01403560806), in persona del Curatore fallimentare p.t., fallita nelle more del giudizio
d'appello, qui di seguito anche solo “FALLIMENTO NC” e, quando ancora in bonis,
“NC”, rappresentata e difesa dall'Avv. G. CARLO GRILLO (C.F.
[...]- Pec: avvgcarlogrillo@pec.it);
FONDAZIONE S.I.S.A.-SOCIETÀ ITALIANA SUPERMERCATI ASSOCIATI
S.C.A.R.L. (C.F. 00638100362), in persona del suo l.r.p.t., qui di seguito anche solo “SISA”,
Pagina 1 di 21
R.G. 557/2019.
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti CIRO POMARICO
([...]) e GUGLIELMO POMARICO ([...]), con Pec: ciropomarico@avvocatinapoli.legalmail.it
-appellati-
OGGETTO: azione di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale – appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 1259/2018, pubblicata il 27/12/2018, a definizione del procedimento RG N. 130/2013 (originato da separazione dal proc. n. 294/2011 R.G.).
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.02.2024 (con riserva in decisione poi comunicata alle parti in data 12.02.2024).
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato in data 3.-8.03.2011 la società attrice
ON AS (oggi PA AS) ha adito il Tribunale di Palmi, instaurando il giudizio di prime cure (già iscritto al n. 294/2011 R.G.) ed evocando in giudizio la NC
(all'epoca ancora in bonis) e la SISA, rappresentando che:
(1) essa attrice era socia di NC IA S.R.L. e, dal 1995, quale socia di SISA, della società consortile CEDI SISA IA S.R.L. (s.r.l. entrambe poi trasformatesi, nel
2004 e nel 2005, in S.P.A. ed essendo stata poi la CEDI SISA S.P.A. incorporata per fusione nella NC nel 2009 – società, quest'ultima, poi posta in liquidazione e ammessa a concordato preventivo nel 2010);
(2) la società consortile si era obbligata a fornire servizi comuni per i punti vendita dei soci
(e.g. acquisti comuni, raccolta ed elaborazione richieste di merci, movimentazione e
Pagina 2 di 21
R.G. 557/2019.
consegna, azioni comuni di marketing e pubblicità), laddove questi ultimi si erano impegnati ad acquistare le merci esclusivamente tramite il consorzio e a versare una percentuale del fatturato per acquisti, con ripartizione poi fra i soci, in proporzione al volume degli acquisti, dei premi e contributi derivanti dai contratti stipulati con i fornitori;
(3) i crediti della NC nei suoi confronti erano stati poi ceduti alla AC S.P.A.
(qui di seguito anche solo “AC”), la quale, con missiva del 19.08.2010, le aveva intimato il pagamento di € 514.554,56;
(4) tale importo non era tuttavia dovuto, essendo la SISA e la NC incorsa in gravi inadempienze (e.g. consegne in ritardo, consegne di merce scaduta o prossima alla scadenza, sospensione improvvisa delle consegne e delle attività promozionali e pubblicitarie, mancato pagamento dei premi e mancata distribuzione degli utili), avendo altresì pregiudicato
l'immagine della ON AS (con riferimento, in particolare, alla divulgazione della notizia della sospensione delle consegne) e altresì frustrato il suo affidamento (avendo essa
ON AS sottoscritto gli aumenti di capitale senza conoscere la situazione critica della stessa NC), risultando pertanto maturato, in capo alla stessa ON AS, un credito risarcitorio da compensarsi con l'eventuale credito vantato da AC.
Sulla scorta di ciò essa attrice ha concluso chiedendo al Tribunale di Palmi di voler: (a) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale delle due convenute e conseguentemente condannarle al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché al pagamento delle somme spettanti a titoli di premi e utili per l'intero rapporto;
(b) accertare
l'entità del credito eventualmente esistente ex adverso, procedendo a compensazione delle relative spettanze. Con vittoria di spese.
I.1.2.- Nell'ambito di tale procedimento in prime cure si sono poi costituite in giudizio le due convenute, entrambe contestando le avverse prospettazioni e chiedendo il rigetto della domanda attorea, non sussistendo gli inadempimenti lamentati, nonché evidenziando la litispendenza fra il giudizio instaurato dalla ON AS innanzi al Tribunale di Palmi
e altro procedimento promosso, sempre dalla ON AS e nei confronti di
AC, presso il Tribunale di Milano, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo.
I.1.3.- Con ordinanza del 21.01.2013, poi, accolta l'eccezione di litispendenza rispetto al predetto giudizio presso il Tribunale di Milano, è stata disposta la separazione della causa di
Pagina 3 di 21
R.G. 557/2019.
ON AS nei confronti di AC (domanda innanzi compendiata sub (b), punto I.1.1.) e la cancellazione di tale causa dal ruolo, rimettendo invece il procedimento in istruttoria per le domande residue (i.e. le domande di ON AS nei confronti di
NC e SISA), da ciò originando il proc. n. 130/2013 R.G. (risultante dalla separazione del fascicolo genetico n. 294/2011 R.G.).
I.1.4.- Il giudizio di prime cure, istruito con le produzioni documentali delle parti, assunzione di prove testimoniali (cfr. verbali del 30.04.2014 – teste SO CA - e del 26.06.2014
– testi BU ON, ON FA e RÒ OR) e approfondimento peritale
(cfr. C.T.U. depositata il 29.05.2015), è stato poi deciso con sentenza del Tribunale di Palmi
n. 1259/2018, pubblicata il 27.12.2018, con reiezione delle domande attoree e condanna della parte attrice alla refusione delle spese di lite.
I.2.1.- Con atto di gravame ritualmente notificato in data 27.06.2019 la parte appellante e attrice in prime cure, nelle more divenuta PA AS, ha impugnato la sentenza da ultimo menzionata, contestandone l'erroneità e chiedendone la riforma per:
(1) illogicità e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.;
(2) illogica ed errata interpretazione dell'art. 1460 c.c.;
(3) illogicità, irrazionalità e carenza di motivazione sulla richiesta di danno, con quantum da quantificarsi in via equitativa (art. 1226 c.c.);
(4) non condivisibilità altresì delle motivazioni della reiezione in punto di an e quantum del danno;
(5) omessa motivazione sul danno all'immagine e da perdita di chance, attesa la ripercussione delle altrui condotte sull'immagine del supermercato nei confronti della sua clientela;
(6) illogicità della motivazione anche in ordine al punto 4 della sentenza, relativo alla domanda risarcitoria per l'occultamento della situazione economica critica della NC.
Sulla scorta di ciò tale appellante ha quindi concluso chiedendo alla Corte di voler: in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
sospendere
l'esecuzione eventualmente intrapresa;
in totale o parziale riforma della sentenza impugnata, per i motivi in narrativa, accogliere le domande attoree, con opportuna riforma della sentenza impugnata anche in punto spese. Con vittoria di spese, diritti e onorari.
I.2.2.- Con comparsa del 28.11.2019 si è poi costituita anche in questo grado la SISA, contestando le avverse prospettazioni ed eccependo in particolare:
Pagina 4 di 21
R.G. 557/2019.
(1) in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello nei suoi confronti, non avendo alcuna ingerenza gestionale, contabile o amministrativa sull'operato della NC e dunque non potendole essere imputata alcuna responsabilità contrattuale o extracontrattuale per culpa in vigilando;
(2) l'inammissibilità anche ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
(3) l'infondatezza, in ogni caso, nel merito dell'avverso gravame, in difetto di adempimento da parte dell'attrice, in primo grado, al relativo onus probandi e della piena correttezza e condivisibilità della prima pronuncia.
In virtù di quanto precede tale parte appellata ha concluso chiedendo alla Corte di voler: rigettare l'appello proposto dalla SISA perché inammissibile e infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza appellata. Con vittoria di spese e competenze.
I.2.3.- Con comparsa del 31.03.2020 la NC ha poi comunicato il proprio intervenuto fallimento, depositando la relativa sentenza e chiedendo procedersi alla relativa interruzione della procedura.
I.2.4.- Il giudizio d'appello è stato conseguentemente interrotto ex art. 43, comma III, L.F. con provvedimento del 3.04.2020, comunicato il 9.04.2020.
Esso è stato poi riassunto con ricorso della PA AS depositato l'11.09.2020 e ritualmente notificato il 6.11.2020, costituendosi poi in riassunzione:
(1) sia il FALLIMENTO NC, con comparsa del 15.12.2020, ivi eccependo: (A)
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.;
(B) la sua infondatezza, atteso il difetto di prova (non surrogabile mediante la formulata istanza ex art. 201 c.p.c., risultando i bilanci richiesti peraltro documenti pubblicistici e pertanto depositati presso la CCIAA di appartenenza), e pertanto chiedendo alla Corte di voler: rigettare l'inammissibile e infondato appello e, previa conferma dell'impugnata sentenza, condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze anche del grado d'appello, rigettando altresì l'inibitoria e ogni richiesta istruttoria;
(2) sia la FONDAZIONE SISA, con comparsa del 16.12.2020, ivi ribadendo tutte le difese della propria precedente comparsa [v. supra, sub I.2.2.] e insistendo per il loro accoglimento.
I.2.5.- Con provvedimento del 5.02.2021, a scioglimento della riserva assunta il 7.01.2021, per le ragioni ivi esplicitate e da intendersi qui integralmente richiamate per relationem, è stata respinta l'istanza di