Corte d'Appello Milano, sentenza 15/03/2024, n. 796

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 15/03/2024, n. 796
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 796
Data del deposito : 15 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 2092/2023 Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'appello di Milano
Sezione minori persone e famiglie nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Fabio Laurenzi Presidente dott.ssa Valentina Paletto Consigliere dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2092/2023 promossa in grado d'appello in data 19.07.2023 da:
( ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21.04.1978, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Vanessa
Pistoni e dall'avv. Barbara Salvati, presso il cui studio è elettivamente domiciliata.
APPELLANTE nei confronti di:
( ), nato a [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._2
Milano in via Carli Gian Rinaldo n.14, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Fiore, presso il cui studio è elettivamente domiciliato. APPELLATO
Con l'intervento del P.G. che ha concluso come in atti.
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano – Sezione IX Civile n. 5061/2023 emessa il 31.05.2023 e pubblicata il 19.06.2023, nel procedimento RG 37242/2021, notificata il
20.06.2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “… 1) confermarsi l'assegnazione della casa coniugale sita in Milano, Via
Teano n. 14 (Comune di Milano, catasto fabbricati, foglio 15, mapp 60, sub 708, cat. A/3) di proprietà del Signor con tutti gli arredi e corredi ivi contenuti, alla Signora Controparte_1 Parte_1 che continuerà ad abitarla con la figlia Il pagamento del mutuo ipotecario
[...] Persona_1 rimarrà a carico del Signor Controparte_1
2) in riforma parziale del capo n. 4 della sentenza impugnata aumentarsi ad € 800,00 mensili il contributo economico posto a carico del Signor a titolo di mantenimento della figlia Controparte_1
1 da versarsi alla madre ferma ogni altra statuizione. Per_1 Parte_1
3) in riforma integrale del capo 5, obbligarsi il Signor a versare mensilmente alla Controparte_1
Signora la somma di € 600,00, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico Parte_1 bancario, a titolo di mantenimento-assegno divorzile- a favore della stessa. Somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici . Org_1
4) in riforma integrale del capo 6, condannarsi il Signor alla rifusione delle spese Controparte_1 di lite del primo e del secondo grado a favore della Signora ” Controparte_2
Per parte appellata: 1) provveduto come riterrà sul primo motivo di impugnazione avversaria in punto di assegnazione della ex-casa familiare di Milano Via Teano n. 14, di proprietà esclusiva dell'appellato, a in quanto collocataria prevalente della figlia minore Parte_1 Per_2
che continuerà ad abitare con la madre;

[...]
2) rigettare per il resto integralmente l'appello ex adverso proposto contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 5061/2023 perché infondato in fatto e in diritto;

3) per l'effetto, confermare la sentenza di prime cure in ogni sua parte e in particolare confermarne il capo n. 4, laddove ha determinato in euro 600,00 il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento della figlia;
il capo n. 5, laddove ha rigettato la domanda di a Parte_1 vedersi riconosciuto un assegno divorzile a carico dell'ex-coniuge;
il capo n. 6, laddove ha compensato tra le Parti le spese del grado;

4) Con la rifusione delle spese legali di questo grado.

Per il procuratore generale: “…conferma del provvedimento impugnato…”.

CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI
1) e uniti in matrimonio il 11.10.2003 - e dalla cui unione Parte_1 Controparte_1
è nata il [...] - si sono separati consensualmente con omologa dell'8.05.20171;
Per_1 in data 14.09.2021 ha instaurato il giudizio di divorzio. CP_1
2) Con ordinanza presidenziale del 14.03.2022 è stato previsto: “…1) …che il padre potrà tenere con sé la figlia minore a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio, andandola a Per_1 prendere all'uscita da scuola, alla domenica sera, riaccompagnandola presso l'abitazione materna alle ore 21.30 oltre il mercoledì di ogni settimana, dall'uscita da scuola alle ore 21.30, dopo cena,
1 “…affidamento condiviso della figlia minorenne (n. 19.6.2006) con collocamento presso la Persona_3 madre;
- diritto – dovere del padre di tenerla con sé: - la prima settimana dal mercoledì, con pernottamento, sino al giovedì mattina e dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola al lunedì mattina ;
- la seconda settimana dal lunedì pomeriggio all'uscita di scuola al martedì al rientro a scuola e dal mercoledì all'uscita da scuola al giovedì al rientro a scuola;
20 giorni durante le vacanze estive e una settimana per il periodo natalizio, ad anni alterni per le vacanze di Pasqua ed ogni altro periodo di vacanza.;
- assegnazione della casa coniugale alla Signora - contributo al mantenimento della Pt_1 minore di € 420,00 mensili, oltre a rivalutazione annuale ;
- spese straordinarie suddivise al 50% per ciascun Org_1 genitore…”

2 allorquando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
2) ridetermina il contributo dovuto da per il mantenimento di ella misura di € 600,00 mensili oltre al pagamento Controparte_1 Per_1 delle spese straordinarie individuate come da Linee Guida del Protocollo del Tribunale di Milano nella misura del 50%;
3) rigetta allo stato la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
4) conferma nel resto le condizioni di cui al decreto di omologa n. 12474/2017 del 22.06.2017…”

3) In data 31.05.2023 è stata emessa la sentenza qui impugnata che ha così statuito: “…Il
Tribunale di Milano, Sezione IX civile, …omissis…, così decide: 1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e in Controparte_1 Parte_1
ZZ NE (VR) in data 11 ottobre 2003 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di ZZ NE - anno 2003, n. 25, Parte II, Serie A);
2) AFFIDA la figlia minore Per_2 in via congiunta ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con la madre nella casa coniugale sita in Milano, Via Teano n. 14. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore presso il quale di volta in volta la figlia si troverà;
3) DISPONE che il padre potrà tenere con sé la figlia con le seguenti modalità: - a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio, andandola a prendere all'uscita da scuola, alla domenica sera, riaccompagnandola presso l'abitazione materna alle ore 21.30 oltre il mercoledì di ogni settimana, dall'uscita da scuola alle ore 21.30, dopo cena, allorquando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- Il padre terrà con sé la figlia durante il periodo estivo per 20 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi preventivamente entro il 15 maggio di ogni anno;
per il periodo in cui non sarà in vacanza con il papà o la mamma, si Per_1 applicherà la disciplina delle visite settimanali, con la precisazione che, invece che dall'uscita da scuola, il padre terrà la figlia presso di sé dalle ore 12,00 sino alla medesima ora del giorno successivo ai pernottamenti. - rascorrerà con il papà sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando Per_1 ogni anno la settimana dal 24 al 30 dicembre con quella dal 31 dicembre al 6 gennaio. - …omissis…;

4) PONE a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1 con decorrenza dalla data della domanda giudiziale la somma di € 600,00 a titolo di contributo
[...] al suo mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, per 12 mensilità, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida della
Corte di Appello di Milano del 14/11/17 di seguito riportate: […omissis…] 5) RIGETTA la domanda di assegno divorziale svolta dalla sig.ra 6) COMPENSA integralmente le spese di lite…”. Pt_1

4) In data 19.07.2023 ha tempestivamente proposto appello, censurando la Parte_1 sentenza impugnata relativamente: al capo 2) laddove non è stata prevista formalmente
l'assegnazione della casa familiare in suo favore;
al capo 4), ritenendo insufficiente il contributo mensile al mantenimento ordinario di posto a carico di al capo Per_1 CP_1
3
5) laddove non è stato previsto l'assegno divorzile in suo favore;
al capo 6) in punto di ripartizione delle spese di lite, anche alla luce dell'auspicata riforma in appello.
Secondo la prospettazione di parte appellante la sentenza dovrebbe essere riformata per i motivi che seguono.
• Dalla mancata assegnazione formale della casa familiare in suo favore, quale genitore collocatario della figlia deriverebbe l'impossibilità di poter trascrivere nei registri Per_1 immobiliari il relativo titolo.
• Il tribunale avrebbe errato nella valutazione delle poste reddituali ed economiche delle parti, derivandone quindi un'errata quantificazione del contributo a titolo di mantenimento della figlia e la mancata previsione di un assegno divorzile in suo favore.
In particolare, ha censurato la sentenza del tribunale nei punti in cui ha ritenuto non sussistente uno squilibrio economico/reddituale tra i due ex coniugi;
il giudice di prime cure avrebbe
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