Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/04/2024, n. 658
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Sezione Specializzata Agraria composta dai magistrati:
dr. Luigi Santini Presidente dr.ssa Angela Quitadamo Consigliere dr.ssa Arianna Sbano Consigliere rel. dr. Daniele Mazzieri Esperto dr. Valerio Ballerini Esperto
Riunita in camera di consiglio, all'udienza del 21/03/2024, fissata ai sensi dell'art.127-ter;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 298/2023 r. g., vertente
TRA
DE GA GR rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Valentini Demetrio elett.te dom.ta Via Bergamasca N. 33 63900
Fermo
Parte appellante
E
BIOLIVE s.s. in persona del legale rappresentante pro tempore RI
KA , rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv Avallone
Assuntina elett.te dom.ta in Viale Vittorio Veneto N. 13 62012 Civitanova
Marche
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DE PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31.03.2023, EL GA LL ha proposto appello avverso la sentenza n. 657/2022 emessa dal Tribunale di
Fermo - Sezione Agraria, in composizione collegiale, pubblicata il giorno
1
02/12/2022 e notificata dal difensore della Sig.ra RI KA, quale legale rappresentante p.t. della Società Agricola Biolive S.S. (intimata), che ha rigettato la sua domanda di convalida della licenza per disdetta della locazione e conseguente rilascio, compensando per la metà le spese di lite.
Il Tribunale riteneva, infatti, che non potesse essere accolta la domanda di rilascio del fondo per finita locazione, non essendo valida la comunicazione di disdetta sottoscritta dall'affittuaria;
inoltre infondata veniva ritenuta anche la domanda di annullamento del contratto per dolo, non avendo la ricorrente provato che il consenso alla stipula del negozio fosse stato estorto con artifici e raggiri.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata, affidandosi ai seguenti motivi: 1) errata valutazione delle risultanze istruttorie, per violazione artt. 1326, 1350 c.c. in relazione all'art. 41 L. n. 203/1982 e artt.
2702 c.c. in relazione all'art. 115 c.p.c.;
2) immotivata esclusione dei mezzi istruttori;
3) illogica ed errata valutazione delle risultanze istruttorie in base all'operata delimitazione del thema decidendum;
4) ingiusta condanna alle spese legali.
Resiste in questo grado la società Biolive s.s. contestando la fondatezza in fatto ed in diritto dell'appello e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
MOTIVI DELA DECISIONE
L'appello si deve ritenere fondato, apparendo erronea la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale che non ha correttamente inquadrato i fatti emersi nel giudizio.
I fatti, così come esposti da entrambe le parti, devono, innanzitutto, ritenersi pacifici.
In particolare, è incontestato il fatto che RI KA, quale legale rappresentante della Biolive s.s., fosse interessata all'acquisto di un terreno
2
di proprietà della EL GA che, tuttavia, doveva essere oggetto di frazionamento, essendo una parte di esso già promessa in vendita ad altro soggetto. La RI, tuttavia, aveva chiesto di stipulare l'atto di vendita due anni dopo, chiedendo, al contempo, di poter essere immessa nel possesso del terreno entro il 07.05.2021, poiché già l'indomani, con il compimento del quarantunesimo anno di età (è nata l'[...]), avrebbe perduto i requisiti soggettivi per poter accedere ad un Bando regionale.
Pertanto, in data 29.04.2021 (come ricordato da entrambe le parti anche se tale contratto reca la data del 5.5.2021) la sig.ra EL GA
LL stipulava con la sig.ra RI KA, quale legale
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Sezione Specializzata Agraria composta dai magistrati:
dr. Luigi Santini Presidente dr.ssa Angela Quitadamo Consigliere dr.ssa Arianna Sbano Consigliere rel. dr. Daniele Mazzieri Esperto dr. Valerio Ballerini Esperto
Riunita in camera di consiglio, all'udienza del 21/03/2024, fissata ai sensi dell'art.127-ter;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 298/2023 r. g., vertente
TRA
DE GA GR rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Valentini Demetrio elett.te dom.ta Via Bergamasca N. 33 63900
Fermo
Parte appellante
E
BIOLIVE s.s. in persona del legale rappresentante pro tempore RI
KA , rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv Avallone
Assuntina elett.te dom.ta in Viale Vittorio Veneto N. 13 62012 Civitanova
Marche
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DE PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31.03.2023, EL GA LL ha proposto appello avverso la sentenza n. 657/2022 emessa dal Tribunale di
Fermo - Sezione Agraria, in composizione collegiale, pubblicata il giorno
1
02/12/2022 e notificata dal difensore della Sig.ra RI KA, quale legale rappresentante p.t. della Società Agricola Biolive S.S. (intimata), che ha rigettato la sua domanda di convalida della licenza per disdetta della locazione e conseguente rilascio, compensando per la metà le spese di lite.
Il Tribunale riteneva, infatti, che non potesse essere accolta la domanda di rilascio del fondo per finita locazione, non essendo valida la comunicazione di disdetta sottoscritta dall'affittuaria;
inoltre infondata veniva ritenuta anche la domanda di annullamento del contratto per dolo, non avendo la ricorrente provato che il consenso alla stipula del negozio fosse stato estorto con artifici e raggiri.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata, affidandosi ai seguenti motivi: 1) errata valutazione delle risultanze istruttorie, per violazione artt. 1326, 1350 c.c. in relazione all'art. 41 L. n. 203/1982 e artt.
2702 c.c. in relazione all'art. 115 c.p.c.;
2) immotivata esclusione dei mezzi istruttori;
3) illogica ed errata valutazione delle risultanze istruttorie in base all'operata delimitazione del thema decidendum;
4) ingiusta condanna alle spese legali.
Resiste in questo grado la società Biolive s.s. contestando la fondatezza in fatto ed in diritto dell'appello e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
MOTIVI DELA DECISIONE
L'appello si deve ritenere fondato, apparendo erronea la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale che non ha correttamente inquadrato i fatti emersi nel giudizio.
I fatti, così come esposti da entrambe le parti, devono, innanzitutto, ritenersi pacifici.
In particolare, è incontestato il fatto che RI KA, quale legale rappresentante della Biolive s.s., fosse interessata all'acquisto di un terreno
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di proprietà della EL GA che, tuttavia, doveva essere oggetto di frazionamento, essendo una parte di esso già promessa in vendita ad altro soggetto. La RI, tuttavia, aveva chiesto di stipulare l'atto di vendita due anni dopo, chiedendo, al contempo, di poter essere immessa nel possesso del terreno entro il 07.05.2021, poiché già l'indomani, con il compimento del quarantunesimo anno di età (è nata l'[...]), avrebbe perduto i requisiti soggettivi per poter accedere ad un Bando regionale.
Pertanto, in data 29.04.2021 (come ricordato da entrambe le parti anche se tale contratto reca la data del 5.5.2021) la sig.ra EL GA
LL stipulava con la sig.ra RI KA, quale legale
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