Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2024, n. 5088

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2024, n. 5088
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 5088
Data del deposito : 15 luglio 2024

Testo completo

R.G. 4051/2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona e Famiglia, composta dai sigg. Magistrati:
1) dott.ssa S R - Presidente relatore est.
2) dott.ssa F R S - Consigliere
3) dott.ssa C C - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, nato il 01/08/1975 ad Anagni (FR) (c.f. e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. A M e dall'avv. C.F._2
A G, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia, in Anagni, Via
Osteria della Fontana n. 18/D
APPELLANTE
e
nata a Anagni il 15.5.1983 (c.f. , Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. O M, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Ceccano (Fr) via Madonna de Loco n. 49
APPELLATA nonché
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENTORE NECESSARIO nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 534/2022, emessa dal Tribunale di Frosinone in data 31 maggio 2022, all'esito del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio introdotto da e contraddistinto dal n. R.G. 1304/2019 Controparte_1
Conclusioni: per l'appellante:
“-Piaccia all'Ecc. ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accogliere l'appello come proposto e per l'effetto, previa riforma della sentenza impugnata (La Sentenza n.
534/2022 emessa dal Tribunale di Frosinone in composizione Collegiale depositata in data 31-5.2022 GI e relatore dott.ssa De Nicola emessa nella causa RG n. 1304/2019


R.G. 4051/2022
rg del Tribunale di Frosinone, promossa dal sig.ra avverso Controparte_1 Pt_1
per il divorzio) per i motivi sopra dedotti, accogliere le conclusioni tutte
[...] formulate dall'appellante nella comparsa di costituzione e come rassegnate all'udienza di primo grado nel giudizio di I° grado innanzi il Tribunale di Frosinone da intendersi qui trascritte e riprodotte integralmente ovvero:
Prevedere l'affido congiunto con la permanenza di in tempo prevalente con il padre Per_1
Co Cont Per nei giorni di oltre ad un fine settimana alternato, ovvero in pari tempo presso ciascun genitore ed in via subordinata adottare i provvedimenti di affidamento congiunto e collocazione che riterrà opportuni per la figlia ;
in via subordinata Per_1

ove la collocazione stabile sia presso la madre prevedere una frequentazione ampia del padre anche, come da lui proposto, 3 giorni alla settimana oltre un fine settimana alternati;

In ordine al mantenimento disporre il mantenimento diretto della figlia da parte del padre, in via subordinata, (senza rinuncia alla superiore domanda) ove l'Ill.mo Giudice adito ritenga di mantenere l'attuale allocazione, ridurlo ad € 100,00, oltre al 50% delle spese previamente concordate secondo il Protocollo, per i motivi di cui in narrativa.
Accertare e dichiarare che la sig.ra si è allontanata dalla casa Controparte_1
coniugale, sita in Anagni via Vicolo Ponente n. 16, nel gennaio 2018 trasferendo di fatto e senza il consenso dell'altro coniuge la residenza della minore in altro luogo, e per l'effetto assegnarla al resistente che la abiterà con la figlia al fine di mantenere
l'habitat;

Accertare e dichiarare che la sig.ra ha rinunciato ad ogni diritto ed alla Parte_2
comunione sull'immobile sito in Anagni Via Gimignani acquistato dal sig. Pt_1
(sub art. 13 della separazione personale dei coniugi del 30.9.2013 omologata
[...]
il 8.1.2014 dal Tribunale di Frosinone, rg. 3649/13 dal Presidente dott. S T) e per l'effetto accertare e dichiarare che il è unico proprietario dello Parte_1
stesso, dando ordine al Conservatore dei RRII per la trascrizione.
Assegnare gli assegni familiari della figlia al 50% tra i coniugi, entrambi lavoratori Per_1
dipendenti.
Accertare e dichiarare che allontanandosi dalla casa coniugale con la Controparte_1
figlia senza il consenso del è stata inadempiente agli accordi Parte_3 Pt_1
assunti in fase di separazione (art. 2 e 3 comb. disp. art. 13 cpv 5), violandone una condizione essenziale e per l'effetto accertare e dichiarare non dovuta e l'inefficacia della eventuale rinuncia del alla restituzione delle somme spese per i lavori e Pt_1
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spese eseguiti sulla casa coniugale, in funzione della destinazione della stessa, lavori di cui la stessa si è comunque avvantaggiata e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno, ovvero alla restituzione della somma di £á 60.000,00 o della Maggiore o minore accertanda in corso di causa,
Con vittoria di spese, competenza ed onorari come per legge.
¨ In base all'art. 283 cpc si chiede che sia sospesa in tutto o in parte, in via d'urgenza,
l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per le ragioni spiegate in narrativa perché la corresponsione dell'assegno e la mancata assegnazione della casa arrecano un pregiudizio all'appellante, ed in particolare per danno grave ed irreparabile che deriva all'appellante dal mancato godimento della casa coniugale, come nella narrativa per effetto del provvedimento di assegnazione illegittimo, danno grave ed e del mancato godimento dello stesso e l'impossibilità di ripetizione delle somme , stante il fumus, come narrato in narrativa. INIBITORIA: si chiede perciò ex art. 283 cpc la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in via immediata prima dell'udienza di comparizione ma che in via provvisoria ed inaudita altera parte ex art. 351 cpc , per
i motivi suindicati , in ordine al fumus per le motivazioni di cui in narrativa , in ordine al periculum in mora per il grave pregiudizio e la grave sproporzione .” per la parte appellata:
“• A) In via preliminare Rigettare la richiesta di svolta dal CP_4 Pt_1
• B) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dal sig. avverso la Sentenza n. Parte_1
534/2022 del Tribunale di Frosinone, per tutti i motivi spiegati nel presente atto;

• C) Dichiarare inammissibili le domande del sulla restituzione di somme, sulla Pt_1
assegnazione dell'immobile ex casa coniugale, sita in Via Vicolo Ponente di esclusiva proprietà di , altresì inammissibile la domanda di risarcimento dei Controparte_5
danni;

• D) Condannare la ricorrente alle spese del presente giudizio, attesa la infondatezza delle domande e la temerarietà delle stesse;

• E) Condannare parte appellante alle spese di lite e competenze professionali difensive di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, da distrarsi in favore della sottoscritta avvocata che si dichiara antistataria.”.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con ricorso depositato il 26 aprile 2023 ha proposto appello davanti a Parte_1
questa Corte avverso la sentenza n. 534/2022, emessa dal Tribunale di Frosinone in data
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31 maggio 2022, all'esito del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio introdotto da e contraddistinto dal n. R.G. 1304/2019, con la quale era Controparte_1 stato: disposto l'affidamento congiunto della minore a entrambi i genitori, Parte_3
con collocazione prevalente presso la madre e residenza in Anagni, Via Osteria della
Noce n. 7;
disposto che il potesse vedere la figlia, previo avviso e accordo con Pt_1
la madre e nel rispetto degli impegni della minore, quando avrebbe voluto, e comunque secondo la regolamentazione offerta dal Tribunale;
posto a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a , quale contributo per il mantenimento Controparte_1 della figlia , la somma di € 400,00 al mese, rivalutabile annualmente secondo gli Per_1
indici ISTAT;
dichiarato che, in difetto di accordo tra le parti, il diritto a percepire
l'Assegno Unico Universale spettava alla madre, quale genitore collocatario;
nulla disposto sulla casa coniugale, essendosene la ricorrente allontanata e trasferita nell'abitazione attigua a quella dei genitori, in Anagni, Via Osteria della Noce n. 7;
dichiarato inammissibili le domande di restituzione dei beni mobili e immobili, ovvero
a carattere divisorio spiegate dalle parti;
compensato per intero tra le parti le spese del giudizio.
L'appellante aveva contratto matrimonio con in data 10/9/2005;
dal Controparte_1
matrimonio era nata la figlia (22/12/2009);
con sentenza del 7 gennaio 2014 Per_1
Tribunale di Frosinone aveva omologato la separazione tra i suddetti coniugi, secondo le seguenti condizioni concordate tra le parti: affidamento della figlia a entrambi i genitori, collocamento prevalente presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa familiare;
disciplina della frequentazione padre-figlia;
obbligo per il di Pt_1 versare l'importo mensile di € 450,00 quale contributo per il mantenimento della figlia.
Successivamente, la aveva chiesto al Tribunale di Frosinone di pronunciare CP_1
la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio, e con ordinanza resa all'esito dell'udienza fissata per la comparizione personale dei coniugi, il Presidente del
Tribunale aveva confermato le condizioni della separazione consensuale;
emessa in data
4 maggio 2021 sentenza sullo status, la causa era infine decisa in via definitiva con la sentenza oggetto di appello.
A sostegno del proposto gravame, ha formulato i seguenti motivi: Parte_1
I) Violazione e falsa applicazione di legge art. 143 cc 1, art. 147 cc e 148 CC. , carenza di
motivazione, illogicità ed erronea valutazione degli atti di causa, per avere il Tribunale. ingiustificatamente rigettato la domanda del ricorrente di contribuire al pari della moglie al mantenimento della prole;

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II) Erroneità della decisione, nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto irrilevante il
reddito percepito dalla moglie, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento della prole, e nella parte in cui lo stesso giudice ha fatto gravare esclusivamente sul padre detto mantenimento, omettendo di accertare e valutare le condizioni economiche e reddituali di entrambi i genitori;

III) omessa ed erronea valutazione delle prove (art. 115 cpc, 116 cpc, 210 cpc) relativamente a un punto decisivo della controversia (obbligo di pari contribuzione dei coniugi);

IV) Erronea valutazione degli atti di causa, violazione e falsa applicazione di legge ( art.
147 cc ) e carenza di motivazione e illogicità per avere il Tribunale, a fronte del riconoscimento di pari tempi di frequentazione tra padre e madre, ingiustificatamente rigettato la domanda del ricorrente di pari contribuzione dei coniugi nel mantenimento della prole e/o di mantenimento diretto della prole;

V) – Erronea valutazione degli atti di causa, violazione e falsa applicazione di legge ( art.
147 cc ) e carenza di motivazione ed illogicità per avere il Tribunale, a fronte di una pari distribuzione, di fatto, dei tempi di frequentazione tra padre e madre, ingiustificatamente rigettato la domanda del resistente, di assegnazione della casa coniugale, di proprietà di un terzo;

VI) Omessa pronuncia e assenza di motivazione in ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugale;

VII) Omessa pronuncia sulle altre domande formulate dall'appellante in primo grado;

VIII) Erroneità della pronuncia sulle spese di lite, per non avere il primo giudice correttamente applicato il criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
L'appellante ha quindi concluso come in epigrafe.
Con decreto del Presidente di questa Sezione in data 26 luglio 2022 è stata fissata per la comparizione delle parti in camera di consiglio l'udienza del 13 luglio 2023, poi rinviata di ufficio al 4 luglio 2024.
La appellata si è costituita mediante comparsa depositata telematicamente in data 26 aprile
2023, contestando punto per punto i motivi di appello e chiedendone il rigetto.
Con decreto del 19 giugno 2024, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 4 luglio 2024, con termine alle parti fino a quest'ultima data, per il deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni sulle quali questa Corte avrebbe poi deciso in Camera di Consiglio.
In data 12 giugno 2024 il P.G. ha formulato parere contrario all'accoglimento dell'appello.
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All'esito della scadenza dei termini per il deposito delle note di trattazione scritta, questa
Corte ha riservato la decisione in camera in consiglio, senza assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c., trattandosi di un giudizio camerale, relativamente al quale non
è prevista l'applicazione di detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente deciso in ordine all'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia. Al riguardo, deduce che il tribunale non avrebbe correttamente valutato la situazione economico- patrimoniale dei genitori, né avrebbe tenuto conto dei tempi di pari permanenza della minore presso ciascun genitore. Rileva, a tal fine, che, come emerso dalla prova testimoniale assunta in primo grado mediante l'escussione del fratello e della madre dello stesso appellante, di fatto la minore trascorre pari tempo presso ciascun genitore.
Di conseguenza, chiede che in questa sede si tenga conto di tale situazione e, in ogni caso, che si stabilisca il collocamento paritario della figlia, con assegnazione della casa coniugale al padre e obbligo di mantenimento diretto a carico di ciascun genitore. In subordine, chiede di determinare in € 100,00 al mese il contributo paterno per il mantenimento della prole.
Osserva questa Corte che il primo giudice, dopo aver richiamato il più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità relativamente all'affidamento e al collocamento dei figli minori, ha in primo luogo ritenuto opportuno mantenere il collocamento prevalente presso la madre dell'unica figlia della coppia, , nata il 22 dicembre 2009, ponendo Per_1
a carico del padre l'obbligo di contribuire al relativo mantenimento, nella misura di €
400,00 al mese. È stata poi respinta la domanda di assegnazione della casa coniugale al
essendosi la allontanata da tale abitazione sin dal 2018 ed essendo Pt_1 CP_1
di conseguenza venuto meno, dato il tempo trascorso, lo scopo di preservare alla minore
l'habitat familiare.
Ritiene questa Corte che la decisione sia corretta e vada interamente confermata.
Ed invero, come bene osservato dal primo giudice, da diversi anni (attualmente circa Per_1
otto), pur frequentando assiduamente il padre, vive prevalentemente presso la madre, nella nuova abitazione di quest'ultima, adiacente a quella dei nonni materni . Trattandosi di una ragazza ormai adolescente, deve ritenersi opportuno mantenere l'assetto dettato dal tribunale, che prevede un regime di frequentazione padre-figlia secondo uno schema predeterminato, con possibilità di ampliamento dei tempi di permanenza, secondo le esigenze e compatibilmente con gli impegni della ragazza. Tale regime assicura alle
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parti una disciplina idonea a evitare contrasti, garantendo in ogni caso la possibilità di un assetto maggiormente elastico, che risponda però, di volta in volta, alle esigenze della prole. Stabilire rigidamente in questa sede tempi più lunghi di permanenza di Per_1 presso il genitore non risponderebbe, a parere di questa Corte, all'interesse della minore, perché una eccessiva schematizzazione delle frequentazioni comprimerebbe la flessibilità della disciplina dettata dal primo giudice e nel tempo volontariamente attuata dalle parti, incasellando gli incontri padre-figlia entro tempi e con modalità prestabiliti, che mal si concilierebbero con le attuali esigenze della prole. In proposito, giova rilevare che è ormai adolescente e certamente ha impegni di studio, di attività Per_1 extrascolastiche e di relazioni esterne all'ambito familiare che certamente contrastano con la predisposizione di tempi rigorosamente predefiniti di permanenza della ragazza con il genitore non collocatario, ragion per cui l'attuale regolamentazione, che prevede la possibilità di volontari ampliamenti del calendario nel rispetto degli impegni della prole, sembra la più adatta a contemperare il diritto della minore alla piena bigenitorialità con le attuali esigenze della stessa.
Va dunque confermato l'assetto stabilito con la sentenza impugnata.
La sentenza non merita censura neppure quanto al mancato accoglimento della domanda di assegnazione della casa coniugale al sia perché quest'ultimo non è il Pt_1
collocatario prevalente della prole, sia perché è ormai da tempo venuta meno la destinazione dell'immobile in questione ad abitazione familiare, per essersene la
allontanata con la figlioletta, e a nulla valendo, in contrario, la circostanza CP_1
che trattasi di immobile di proprietà di terzi (padre della odierna appellante), a suo tempo concesso in comodato gratuito al per la destinazione a casa familiare.. Pt_1
Quanto al contributo paterno, va rilevato che nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa il 3 maggio 2021, aveva affermato di svolgere attività Parte_1
lavorativa presso la Catalent Pharma Solution di Anagni e di percepire a titolo di retribuzione quanto emergente dalle dichiarazioni Mod. 730 prodotte in giudizio (€
47.095,00 per l'anno 2015;
€ 45.978,00 per l'anno 2016, € 49.079,00 per l'anno 2017), di essere onerato dal pagamento di rate mensili di € 151,00 per un prestito con
di € 30,00 per un prestito con , di € 81,00 con Controparte_6 Persona_3
di € 214,30 per un prestito con la CONSEL per l'acquisto di Controparte_7 un'autovettura, di € 477,00 quale rata di un mutuo per ristrutturazione e di € 12,00 mensili ed € 85,00 mensili per polizze assicurative di cui è beneficiaria la figlia ;
Per_1
di essere proprietario di una casa in Anagni, ricevuta in donazione.
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Dalla busta paga di ottobre 2023 prodotta in appello emerge uno stipendio netto di €
1.960,00 e dal modello 730 del 2023 emerge un reddito lordo da lavoro dipendente percepito dal nel 2022 di € 38.249,00, un reddito imponibile di € 37.493,00 e Pt_1
un'imposta netta di € 4.217,00.
La ha prodotto in appello alcune buste paga relative all'anno 2023, dalle quali CP_1
emerge un reddito da lavoro dipendente di € 1.500,00/1.700,00 al mese.
In primo grado la suddetta aveva prodotto la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale emergeva un reddito di € 12,327,00 per l'anno 2015, di € 14.101,00 per
l'anno 2016 e di € 16.321,00 per l'anno 2018.
L'appellata vive in una casa di proprietà di sua madre e non è proprietaria di beni immobili,
è titolare di una polizza vita e di un fondo pensione e versa mensilmente una rata di mutuo di € 373,04.
Nel 2020 la ha avuto un altro figlio dal suo nuovo compagno. CP_1
Entrambi gli ex coniugi non devono affrontare spese di abitazione, vivendo gli stessi in immobili di proprietà dei rispettivi genitori.
Gli elementi emergenti dall'istruttoria evidenziano che i tempi di permanenza della minore presso la madre sono superiori a quelli presso il padre, che il reddito da lavoro dipendente del è superiore a quello della , che il è Pt_1 CP_1 Pt_1
proprietario di beni immobili, mentre la sua ex moglie non lo è. L'appellata, inoltre, ha documentato di essere diventata madre di un secondo figlio, al cui mantenimento ella è obbligata a contribuire.
Tutti gli impegni economici a carico del si riferiscono a rate di finanziamenti o di Pt_1
mutui da lui contratti dopo la separazione, allorquando il suddetto si era già volontariamente impegnato a versare per il mantenimento della figlia il contributo mensile di € 450,00, sicché di tali oneri non può certamente tenersi conto ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento in favore della figlia, né ai fini della invocata riduzione del contributo paterno.
Osserva questa Corte che ai fini della determinazione del quantum del contributo dovuto dal genitore non convivente deve tenersi conto delle condizioni economiche di ciascun genitore, delle esigenze di vita del figlio e dei tempi di permanenza dello stesso presso ciascun genitore.
Nella specie, in ragione del divario reddituale esistente tra le parti, degli oneri mensili gravanti su ciascun coniuge, dell'età di (circa quindici anni), delle attuali esigenze Per_1
della stessa e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, questa Corte ritiene del
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tutto congruo il contributo mensile di € 400,00 posto carico del per il Pt_1
mantenimento della figlia, nonché la percentuale di partecipazione dello stesso (50%) alle spese straordinarie.
In ragione del fatto che con la sentenza impugnata sono state solo parzialmente accolte le domande formulate dalle parti e tenuto conto della natura della controversia e degli interessi sottesi alla domanda, va confermata la decisione di integrale compensazione delle spese di primo grado.
Sono infine inammissibili, come correttamente ritenuto dal tribunale, tutte le ulteriori domande formulate dall'appellante e soggette a rito diverso da quello camerale, previsto in relazione all'oggetto della presente controversia. Ed invero, secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, L'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi
qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus
processus tra l'azione di divorzio e quella avente ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, essendo quest'ultima soggetta al rito ordinario, autonoma e distinta dalla prima. (Cass. 15 maggio 2001, n. 6660;
Cass. 21
maggio 2009, n. 11828).
Il gravame va pertanto respinto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Al rigetto del gravame consegue, a carico dell'appellante, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.
13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, se effettivamente dovuto.
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