Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/01/2025, n. 11
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Testo completo
N. 248 /2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 9.01.2024 composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dr.ssa Chiara ERMINI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 5.02.2020 al n. 248 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2020 avverso la sentenza del tribunale di NO n.631/2019 pubblicata il 17.04.2019
promossa da MA RL in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo D'Amico del Foro di Massa-Carrara, ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Firenze (FI), Via D. Manin, n. 2 (studio Avv. Emanuele Taccetti), come da procura in atti
- appellante - contro LI & C RL ORA INCORPORATA DA RR PA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente tra loro dagli Avv.ti Damiano Vaudo del foro di La Spezia e dall'Avv. Alessandro Personi del foro di NO ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Scali d'Azeglio 52, NO , come da procura in atti;
- appellato - avente ad oggetto: contratto di appalto.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, e domanda, riformare l'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di NO in relazione ai motivi di appello, e, per l'effetto: In ragione dell'imputabilità del ritardo alla IN & C. RL, si chiede che la Corte Voglia condannare la IN & C. RL anche al pagamento nei confronti di PE RL di un importo a titolo di penale così come previsto in contratto e come ritenuto dal CTP di PE, ossia pari ad Euro 24.300,00;
in subordine, si chiede che la Corte Voglia condannare la IN & C. RL al pagamento nei confronti di PE RL del minor importo a titolo di penale ritenuto sussistente dal CT nel proprio elaborato definitivo, pari ad Euro 16.100,00;
in ogni caso, condannare la IN & C. RL al pagamento di un importo a titolo di penale nei confronti di PE RL nella misura ritenuta di giustizia. Si chiede, altresì, che la Corte Voglia, in accoglimento dei motivi di appello, disporre la compensazione delle spese di primo grado e di quelle di CT e, comunque, adottare tutti i provvedimenti ritenuti di giustizia in merito. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.”;
per l'appellato: “Piaccia all'Ill.mo Corte di Appello, contrariis rejectis, in via gradata: - ammettere tutti i mezzi istruttori già richiesti e non ammessi sopra trascritti, disponendone la assunzione;
respingere l'appello proposto da PE e confermare la sentenza di primo grado nella parte impugnata da PE;
in via incidentale, in accoglimento dell'appello proposto da ET S.p.A. ed in
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 9.01.2024 composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dr.ssa Chiara ERMINI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 5.02.2020 al n. 248 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2020 avverso la sentenza del tribunale di NO n.631/2019 pubblicata il 17.04.2019
promossa da MA RL in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo D'Amico del Foro di Massa-Carrara, ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Firenze (FI), Via D. Manin, n. 2 (studio Avv. Emanuele Taccetti), come da procura in atti
- appellante - contro LI & C RL ORA INCORPORATA DA RR PA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente tra loro dagli Avv.ti Damiano Vaudo del foro di La Spezia e dall'Avv. Alessandro Personi del foro di NO ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Scali d'Azeglio 52, NO , come da procura in atti;
- appellato - avente ad oggetto: contratto di appalto.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, e domanda, riformare l'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di NO in relazione ai motivi di appello, e, per l'effetto: In ragione dell'imputabilità del ritardo alla IN & C. RL, si chiede che la Corte Voglia condannare la IN & C. RL anche al pagamento nei confronti di PE RL di un importo a titolo di penale così come previsto in contratto e come ritenuto dal CTP di PE, ossia pari ad Euro 24.300,00;
in subordine, si chiede che la Corte Voglia condannare la IN & C. RL al pagamento nei confronti di PE RL del minor importo a titolo di penale ritenuto sussistente dal CT nel proprio elaborato definitivo, pari ad Euro 16.100,00;
in ogni caso, condannare la IN & C. RL al pagamento di un importo a titolo di penale nei confronti di PE RL nella misura ritenuta di giustizia. Si chiede, altresì, che la Corte Voglia, in accoglimento dei motivi di appello, disporre la compensazione delle spese di primo grado e di quelle di CT e, comunque, adottare tutti i provvedimenti ritenuti di giustizia in merito. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.”;
per l'appellato: “Piaccia all'Ill.mo Corte di Appello, contrariis rejectis, in via gradata: - ammettere tutti i mezzi istruttori già richiesti e non ammessi sopra trascritti, disponendone la assunzione;
respingere l'appello proposto da PE e confermare la sentenza di primo grado nella parte impugnata da PE;
in via incidentale, in accoglimento dell'appello proposto da ET S.p.A. ed in
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