Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/01/2024, n. 214
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Testo completo
N. R.G. 233/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott. Enrico Stefani Consigliere dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'Appello (avverso la Sentenza N° 2503/2018, depositata il 10.12.2018, del Tribunale di
Treviso) iscritta al n. r.g. 233/2019 CC da:
CE ON (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. FABIO
CAPRARO del Foro di Treviso e dell'avv. CHIARA SANTI del Foro di Venezia, giusta procura in atti;
contro
FREAR LEASING S.P.A. (P.I. 01826950402), di seguito solo RE, con il patrocinio dell'avv.
CARLO STEFANO PASCALI e dell'avv. MICHELE MENNOIA del Foro di Milano e dell'avv.
ELISABETTA FONTANA del Foro di Venezia, giusta procura in atti.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10
Per RA:
“- in via preliminare: rigettare le eccezioni di inammissibilità dell'appello di cui alla comparsa di costituzione di parte appellata, per i motivi esposti nella prima comparsa conclusionale dell'appellante depositata il 24.11.2021;
- in via istruttoria: disporre, ai sensi dell'art. 196 c.p.p., la rinnovazione della CTU contabile depositata in data 09.01.2023 sul quesito enucleato dal Collegio nell'ordinanza del 31.01.2022 come integrato nel verbale d'udienza dell'11.07.2022, sussistendo vizi di nullità della perizia espletata e, comunque, risultando l'insufficienza, contraddittorietà, lacunosità ed inadeguatezza delle conclusioni
e risposte fornite dal CTU ai quesiti posti, con nomina di nuovo consulente tecnico d'ufficio diverso da quello già nominato, sussistendo gravi motivi;
- nel merito: accogliere le domande di cui alle conclusioni dell'atto introduttivo d'appello, degli atti e verbali di causa e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado nei capi e punti impugnati, rigettando in toto le conclusioni di parte appellata, più in particolare:
1. In relazione al contratto di leasing-immobiliare n. 416299 stipulato tra il Dott. IO RA
e la società Adria LE S.p.A. (ora RE LE), dichiararsi nulla la clausola di cui all'art. 3 del contratto relativa all'indicizzazione dei canoni e alla determinazione degli interessi perché posta in violazione degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione dell'art. 1284 c.c., individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione su tutte le rate, eventualmente anche in virtù di quanto previsto dall'art. 117, comma 7 TUB, e per l'effetto condannare la convenuta a restituire all'attore la complessiva somma di Euro 62.739,87=, s.e.od.o., o in quella inferiore o superiore accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte, determinando per l'effetto un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti, interessi dal dovuto al saldo;
2. dichiararsi comunque che la convenuta, con la previsione del piano di ammortamento di cui al contratto di leasing, cd. “alla francese”, ha applicato tassi di interesse difformi da quelli pattuiti e per
l'effetto, individuato il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione, condannare la convenuta alla restituzione all'attrice della somma di Euro 62.739,87=, s.e.od.o., o in quella inferiore o superiore accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte determinando per
l'effetto un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti, interessi dal dovuto al saldo;
pagina 2 di 10 - in ogni caso con vittoria di spese, competenze e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad accessori come per legge”;
per RE:
“Nel merito
(i) rigettare perché infondato in fatto e in diritto l'appello proposto dal signor IO RA, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Treviso n. 2503 del 10 dicembre
2018;
(ii) in ogni caso, rigettare integralmente, in quanto infondate in fatto e in diritto, tutte le domande formulate dal Signor RA;
in via di appello incidentale condizionato:
(iii) nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita dovesse accogliere, anche parzialmente, l'appello promosso dal signor IO RA e riformare la sentenza di primo grado: respingere le domande formulate dal signor RA nei confronti di Fraer LE
S.p.A., in quanto prescritte;
e, in ogni caso,
(iv) con vittoria di spese, compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A”.
FATTO E DIRITTO
1. In data 30.03.2016, RA IO ha adito il Tribunale di Treviso sostenendo e documentando di avere stipulato il 26.06.2002 con l'allora Adria LE S.p.A. (poi RE) un contratto di leasing (n. 416299) avente ad oggetto l'acquisto di un bene immobile da adibire ad uso commerciale – direzionale inerente all'esercizio della propria attività, individuato in Treviso, Piazza
Crispi, n. 8.
2. L'attore ha fatto valere la nullità della clausola di cui all'art. 3 del contratto relativa all'indicizzazione dei canoni e alla determinazione degli interessi, perché contraria agli artt. 1346, 1418
e 1419 c.c. nonché incompatibile con i principi inderogabili in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o contraria all'art. 1284 c.c.
3. In particolare, è stato eccepito che il contratto di leasing non ha indicato le modalità di calcolo del tasso, rendendo - così - indeterminabile il contenuto della relativa clausola, e che è stata applicata una
pagina 3 di 10
percentuale di tasso diversa da quella indicata nel contratto (v. 4,229% in luogo di 3,40%, cioè
+0,829% rispetto a quanto pattuito).
4. RA ha chiesto l'individuazione del saggio di interesse applicabile in sostituzione su tutte le rate, eventualmente anche in virtù di quanto previsto dall'art. 117, comma 7 TUB, e - per l'effetto – la condanna della convenuta a restituire la complessiva somma di € 62.739,87 o quella inferiore o superiore accertata in corso di causa, ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte, sulla base di un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti.
5. In subordine, l'attore ha lamentato che, alla luce del piano di ammortamento “alla francese” di cui al contratto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott. Enrico Stefani Consigliere dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'Appello (avverso la Sentenza N° 2503/2018, depositata il 10.12.2018, del Tribunale di
Treviso) iscritta al n. r.g. 233/2019 CC da:
CE ON (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. FABIO
CAPRARO del Foro di Treviso e dell'avv. CHIARA SANTI del Foro di Venezia, giusta procura in atti;
contro
FREAR LEASING S.P.A. (P.I. 01826950402), di seguito solo RE, con il patrocinio dell'avv.
CARLO STEFANO PASCALI e dell'avv. MICHELE MENNOIA del Foro di Milano e dell'avv.
ELISABETTA FONTANA del Foro di Venezia, giusta procura in atti.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10
Per RA:
“- in via preliminare: rigettare le eccezioni di inammissibilità dell'appello di cui alla comparsa di costituzione di parte appellata, per i motivi esposti nella prima comparsa conclusionale dell'appellante depositata il 24.11.2021;
- in via istruttoria: disporre, ai sensi dell'art. 196 c.p.p., la rinnovazione della CTU contabile depositata in data 09.01.2023 sul quesito enucleato dal Collegio nell'ordinanza del 31.01.2022 come integrato nel verbale d'udienza dell'11.07.2022, sussistendo vizi di nullità della perizia espletata e, comunque, risultando l'insufficienza, contraddittorietà, lacunosità ed inadeguatezza delle conclusioni
e risposte fornite dal CTU ai quesiti posti, con nomina di nuovo consulente tecnico d'ufficio diverso da quello già nominato, sussistendo gravi motivi;
- nel merito: accogliere le domande di cui alle conclusioni dell'atto introduttivo d'appello, degli atti e verbali di causa e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado nei capi e punti impugnati, rigettando in toto le conclusioni di parte appellata, più in particolare:
1. In relazione al contratto di leasing-immobiliare n. 416299 stipulato tra il Dott. IO RA
e la società Adria LE S.p.A. (ora RE LE), dichiararsi nulla la clausola di cui all'art. 3 del contratto relativa all'indicizzazione dei canoni e alla determinazione degli interessi perché posta in violazione degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione dell'art. 1284 c.c., individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione su tutte le rate, eventualmente anche in virtù di quanto previsto dall'art. 117, comma 7 TUB, e per l'effetto condannare la convenuta a restituire all'attore la complessiva somma di Euro 62.739,87=, s.e.od.o., o in quella inferiore o superiore accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte, determinando per l'effetto un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti, interessi dal dovuto al saldo;
2. dichiararsi comunque che la convenuta, con la previsione del piano di ammortamento di cui al contratto di leasing, cd. “alla francese”, ha applicato tassi di interesse difformi da quelli pattuiti e per
l'effetto, individuato il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione, condannare la convenuta alla restituzione all'attrice della somma di Euro 62.739,87=, s.e.od.o., o in quella inferiore o superiore accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte determinando per
l'effetto un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti, interessi dal dovuto al saldo;
pagina 2 di 10 - in ogni caso con vittoria di spese, competenze e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad accessori come per legge”;
per RE:
“Nel merito
(i) rigettare perché infondato in fatto e in diritto l'appello proposto dal signor IO RA, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Treviso n. 2503 del 10 dicembre
2018;
(ii) in ogni caso, rigettare integralmente, in quanto infondate in fatto e in diritto, tutte le domande formulate dal Signor RA;
in via di appello incidentale condizionato:
(iii) nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita dovesse accogliere, anche parzialmente, l'appello promosso dal signor IO RA e riformare la sentenza di primo grado: respingere le domande formulate dal signor RA nei confronti di Fraer LE
S.p.A., in quanto prescritte;
e, in ogni caso,
(iv) con vittoria di spese, compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A”.
FATTO E DIRITTO
1. In data 30.03.2016, RA IO ha adito il Tribunale di Treviso sostenendo e documentando di avere stipulato il 26.06.2002 con l'allora Adria LE S.p.A. (poi RE) un contratto di leasing (n. 416299) avente ad oggetto l'acquisto di un bene immobile da adibire ad uso commerciale – direzionale inerente all'esercizio della propria attività, individuato in Treviso, Piazza
Crispi, n. 8.
2. L'attore ha fatto valere la nullità della clausola di cui all'art. 3 del contratto relativa all'indicizzazione dei canoni e alla determinazione degli interessi, perché contraria agli artt. 1346, 1418
e 1419 c.c. nonché incompatibile con i principi inderogabili in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o contraria all'art. 1284 c.c.
3. In particolare, è stato eccepito che il contratto di leasing non ha indicato le modalità di calcolo del tasso, rendendo - così - indeterminabile il contenuto della relativa clausola, e che è stata applicata una
pagina 3 di 10
percentuale di tasso diversa da quella indicata nel contratto (v. 4,229% in luogo di 3,40%, cioè
+0,829% rispetto a quanto pattuito).
4. RA ha chiesto l'individuazione del saggio di interesse applicabile in sostituzione su tutte le rate, eventualmente anche in virtù di quanto previsto dall'art. 117, comma 7 TUB, e - per l'effetto – la condanna della convenuta a restituire la complessiva somma di € 62.739,87 o quella inferiore o superiore accertata in corso di causa, ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte, sulla base di un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti.
5. In subordine, l'attore ha lamentato che, alla luce del piano di ammortamento “alla francese” di cui al contratto
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