Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/01/2025, n. 7
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii - Consigliere relatore dott. Marco Bartoli - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di appello n.1056/2023 RG, trattenuta in decisione con ordinanza dell'
11.12.2024,
promossa da
HE srl in persona del legale rapp p.t., elettivamente domiciliata alla Circonvallazione Ragusa n. 33, presso e nello Studio dell'Avv. Roberta De Berardis, che la rappresenta e difende giusta mandato steso in calce all'atto di appello;
Appellante contro
E-RI s.p.a. (già denominata EL RI s.p.a.), in persona del suo procuratore Avv. Luigi Carbone, giusta procura per notar Nicola Atlante di Roma del 17/07/2019, Rep. n. 59569, Racc. n. 30469, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Pasqualino Mastrilli e Giuseppe Gontrano Malcangi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mastrilli in S. Nicolò a Tordino (TE), Via Benedetto Croce n. 6, giusta procura speciale allegata alla comparsa di risposta;
Appellata
A.R.A.P., Azienda Regionale Attività Produttive, Ente Pubblico Economico, in persona del Presidente del consiglio di amministrazione e rappresentante legale pro-tempore, elettivamente domiciliata in Teramo, Viale Giovanni Bovio n. 29, nello studio dell'Avv. Giovannibattista
Quintiliani, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura spillata in calce alla Comparsa di risposta;
Appellata
avverso
la sentenza n. 830/2023 depositata il 18.9.2023 dal Tribunale di Teramo nel procedimento civile n. 1525/2014, avente ad oggetto risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“1) in via preliminare, pregiudiziale e di rito, in accoglimento della istanza avanzata ex art. 356 cpc, ammettere i mezzi istruttori articolati nel primo grado (memoria istruttoria ex art. 183 VI comma cpc n. 3) segnatamente: prova testimoniale con la escussione dei testi indicati nel primo grado e sui capitoli ivi analiticamente articolati;
CTU tecnica.
2) In via principale, nel merito, in riforma integrale della Sentenza n. 830/2023 Reg. Sent, nel merito, accertare e dichiarare l'inadempimento e la colpa dell'EL RI S.p.a., in persona
del legale rappresentante p.t., corrente in Roma Via Ombrone n. 2, agli obblighi su di essa gravanti, ovvero per non aver spostato il traliccio presente sul terreno di proprietà della società attrice e nel non aver spostato la linea elettrica nel tracciato concordato;
3) Per l'effetto, condannare l'EL RI S.p.a. al risarcimento, in favore dell'attrice, di tutti
i danni patiti e patiendi, causalmente correlati all'inadempimento ed alla colpa della convenuta, quantificati in complessivi € 675.200,00, per le motivazioni e le causali illustrate in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 01/01/2007 sino al soddisfo, o in quella maggiore o minore somma che la S.V. riterrà di Giustizia anche all'esito della espletanda istruttoria;
4) In riforma del capo condannatorio del primo grado, in ogni caso, condannare sempre e comunque le controparti alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di ambo i gradi del giudizio, in ossequio alla soccombenza;
5) in riforma del capo condannatorio del primo grado ed anche in caso di rigetto del gravame, compensare anche parzialmente le spese di lite tra la HE srl e l'EL RI spa atteso che quest'ultima è risultata soccombente in relazione alla eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva;
condannare EL RI spa alla rifusione integrale delle spese e delle competenze di lite del terzo chiamato atteso che il detto terzo è stato involto nel giudizio a causa della eccezione preliminare sollevata dal convenuto ma poi rigettata dal giudice di prime cure;
6) in riforma del capo condannatorio del primo grado ed anche in caso di rigetto del gravame, in via ulteriormente gradata ridurre la liquidazione giudiziale operata nella sentenza impugnata con riguardo alle spese ed ai compensi legali siccome non conforme alle tariffe professionali."
Per parte appellata E-DISTRIBUZIONE S.P.A.:
"1. Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, preliminarmente, disporre lo stralcio del documento prodotto per la prima volta dall'appellante nel giudizio di secondo grado, definito quale "Studio di fattibilità Centro Servizi”, stante la palese violazione dell'art. 345 C.P.C. che vieta la produzione di nuovi documenti nel giudizio d'appello;
e/o comunque, non tenere alcun conto di tale documentazione;
2. Si chiede altresì che l'Ecc.ma Corte adita dia atto del fatto che la società e-distribuzione s.p.a. ha formalmente dichiarato di non accettare il contraddittorio sulla nuova domanda introdotta dall'appellante per la prima volta in secondo grado, relativa all'invocata applicazione dell'art. 122 del R.D. n. 1775/1933, stante il divieto di introdurre nuove domande in appello sancito dall'art. 345 C.P.C.;
e/o comunque, che non Voglia tenere alcun conto di tale nuova domanda;
3. Premesso quanto precede, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita rigettare l'avverso atto di impugnazione, in quanto totalmente infondato sia in fatto che in diritto, con conferma integrale della sentenza n. 830/2023 del Tribunale di Teramo;
4. In via del tutto subordinata, alla luce, si opus sit, delle eccezioni sollevate da e-distribuzione s.p.a. in primo grado ed espressamente reiterate in comparsa di risposta ai paragrafi IB e II, preliminarmente, Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società convenuta, per i motivi tutti illustrati nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta;
5. Sempre in via preliminare, Voglia dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda attorea, atteso che è carente ab origine la materia del contendere;
6. In subordine nel merito, Voglia comunque rigettare tutte le richieste risarcitorie avanzate dalla società attrice, in quanto completamente infondate sia in fatto che in diritto;
7. Con condanna di essa società appellante al rimborso in favore della deducente delle spese e competenze del presente grado di giudizio."
Per parte appellata A RAP:
"Voglia l'Ecc.Ma Corte di Appello adita, respinta ogni eccezione, deduzione e richiesta ex adverso formulata, accogliere le seguenti conclusioni:
1.In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna appellata per i motivi tutti dedotti ed eccepiti in narrativa della comparsa di costituzione e risposta;
2. In via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda di parte appellante per i motivi tutti dedotti ed eccepiti in narrativa della comparsa di costituzione e risposta;
3. Nel merito rigettare le richieste di parte appellante perché infondate in fatto ed in diritto per tutto quanto dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta e rigettare quindi l'appello proposto ex adverso e per l'effetto confermare quanto disposto dal Giudice del Tribunale di Teramo con la sentenza n. 830/2023 pubblicata in data 18/09/2023;
4. Condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi di causa ex D.M.G. 55/2014, oltre oneri accessori."
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Teramo così ebbe a decidere:
PQM
:
“Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, così decide:
1) Rigetta la domanda proposta da THEMA S.R.L. nei confronti dell'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. e della terza chiamata A.R.A.P.- AZIENZA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (già NS);
2) Condanna la THEMA S.R.L. a rifondere all'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. ed all'A.R.A.P. le spese di lite, liquidate in € 26.948,00, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge e ciò in favore di ciascuna parte."
2. Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice. "Con atto di citazione portante la data del 07/03/2014 ma regolarmente notificato in data 25- 31/03/2014, la società HE S.r.l. citava in giudizio dinnanzi l'intestato Tribunale l'EL
RI S.p.a., per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento e la colpa dell'EL RI S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Roma Via Ombrone n. 2, agli obblighi su di essa gravanti, ovvero per non aver spostato il traliccio presente sul terreno di proprietà della società attrice e nel non aver spostato la linea elettrica nel tracciato concordato;
2) Per l'effetto, condannare l'EL RI S.p.a. al risarcimento, in favore dell'attrice, di tutti i danni patiti e patiendi, causalmente correlati all'inadempimento ed alla colpa della convenuta, quantificati in complessivi € 675.200,00, per le motivazioni e le causali illustrate in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 01/01/2007 sino al soddisfo, o in quella maggiore o minore somma che la S.V. riterrà di Giustizia anche all'esito della espletanda istruttoria;
3) Condannare sempre ed in ogni caso la parte convenuta alla rifusione di tutte le spese e le competenze di lite".
Riferiva, al riguardo, l'attrice di aver acquistato, in data 21/12/2006, un lotto di terreno dal NS per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo (di seguito, solo NS), sito in Zona Industriale S. Atto di Teramo;
nel rogito di compravendita la società attrice si impegnava ad adibire l'area acquistata esclusivamente alla realizzazione di un centro servizi, con adeguata previsione di zone a verde.
Riferiva inoltre la HE S.r.l. che nello stesso atto di compravendita era stato stabilito che i lavori sarebbero iniziati entro 6 mesi dalla data della stipula, ovvero dalla data di spostamento della linea elettrica ivi esistente, e a completarli entro due anni dalla data sopra indicata. Entrambi i contraenti si impegnavano a richiedere all'EL lo spostamento di una linea elettrica che attraversava il lotto in questione.
Senonchè, a detta dell'attrice, nonostante le plurime richieste