Corte d'Appello Milano, sentenza 11/04/2024, n. 264
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Testo completo
Registro Generale Appello Lavoro n. 1276/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere est
Dott.ssa Francesca Beoni Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 2153/2023 del Tribunale di Milano
(est. dott.ssa Beatrice Gigli), promossa:
DA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Marazza, Domenico De Feo Parte_1 ed elettivamente domiciliata in Piazza Armando Diaz 6 Milano presso lo studio dell'avv. Luca
Failla appellante
CONTRO
, , , Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
, , , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7 [...]
, , , CP_8 Controparte_9 Controparte_10
, , , Controparte_11 CP_12 CP_13 CP_14
, , , ,
[...] Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17
, , rappresentati e CP_18 Controparte_19 Controparte_20
difesi dagli avv.ti Filippo Aiello, Maria Matilde Bidetti, Andrea Circi, Carlo De Marchis, Giacomo
Summa ed elettivamente domiciliati in via Cosseria 2 Roma presso lo studio dell'avv. Filippo
Aiello.
1
APPELLATI-appellanti incidentali
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTE
Voglia codesta Ecc.ma Corte, previa fissazione dell'udienza di discussione, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare tutte le domande proposte dagli odierni appellati nel giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
APPELLATI
Che l'ecc.ma Corte adita voglia:
- preliminarmente disporre la riunione del presente procedimento, iscritto anteriormente, ai procedimenti RR.GG. 1285/2023 e 1305/2023, iscritti successivamente, per connessione oggettiva
e parzialmente soggettiva.
- In ogni caso, rigettare l'appello ex adverso proposto, confermare la sentenza di primo grado con accoglimento dell'appello incidentale condizionato e delle conclusioni formulate in primo grado come seguono:
«1. accertare e dichiarare che il superminimo goduto dai ricorrenti e descritto in premessa deve essere qualificato come non assorbibile e, ove occorra, accertare e dichiarare che l'ERS 2017/2018
– Elemento Retributivo Separato – non incide sulla base di calcolo del Trattamento di Fine
Rapporto e non è comparabile con il superminimo;
2. per l'effetto, condannare la Società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore,
a pagare ai ricorrenti le somme illegittimamente detratte dal mese di febbraio 2018 sino al mese di dicembre 2022, con riserva per i mesi successivi, sia a titolo di superminimo che a titolo di ERS
2017/2018 - elemento retributivo separato - negli importi di seguito indicati o nei maggiori o minori importi che saranno ritenuti di giustizia:
Firmato Da: Da: Firma Qualificata Serial#: Controparte_21 Org_1
44 C.F._1
RICORRENTE Totale
3.751,50 CP_1
CP_1
2
3.751,50 CP_2
4.205,95 CP_3
3.751,50 CP_4
[...]
3.751,50 Parte_2
[...]
3.050,00 Parte_3
[...]
3.751,50 CP_22
3.193,35 CP_8
Parte_4
3.050,00
[...]
CP_23
3.050,00
[...]
CP_24
3.751,50
[...]
[...]
620,55 CP_25
3.751,50 CP_13
[...]
3.751,50 Persona_1
3.050,00 CP_15
[...]
3.050,00 CP_26
[...]
4.205,95 Parte_5
[...]
3.751,50 Parte_6
3
3.050,00 CP_19
Parte_7
[...]
4.205,95
[...]
CP_20
Con vittoria di spese, competenze, onorari di lite oltre spese generali e accessori di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.12.2023, la società ha impugnato la sentenza Parte_1
n. 2153/2023 del Tribunale di Milano che, accertata l'illegittimità della condotta della società per aver assorbito nelle buste paga dei ricorrenti la voce AP/sovraminimo individuale con decorrenza febbraio 2018, l'ha condannata al pagamento di tutte le somme illegittimamente assorbite- trattenute da febbraio 2018.
Il Tribunale, nell'accogliere il ricorso, ha richiamato per relationem le motivazioni della sentenza
n. 263/2023 della Corte di Appello di Milano che, in fattispecie analoga, ha evidenziato come la ritenuta non assorbibilità dell'emolumento fosse ricollegata sia al comportamento aziendale
( , per un ampio lasso di tempo, con comportamento concludente, aveva omesso di Pt_1 procedere all'assorbimento pur in presenza di rinnovi contrattuali e di correlati aumenti retributivi), sia alla non comparabilità tra la natura del superminimo e quella dell'aumento retributivo accordato a far data dal febbraio 2018 (il c.d. ERS, Elemento Retributivo Separato).
censura la sentenza articolando i seguenti motivi di appello. Parte_1
Con il primo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione da parte del primo giudice dei principi giurisprudenziali in tema di assorbimento del superminimo ed in tema di uso aziendale.
Secondo la società il giudice ha ignorato che “il principio dell'assorbimento dei superminimi in occasione di adeguamenti retributivi deve ritenersi automaticamente e generalmente applicabile, anche in assenza di una specifica pattuizione in tal senso. Ed infatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l'assorbimento dei superminimi non deriva da una manifestazione di volontà in tal senso del datore dci lavoro, ma costituisce principio generale (salvo diversa previsione del contratto collettivo). Sicchè occorre una volontà comune delle parti del rapporto di lavoro per escluderne -e non già per consentirne- l'applicazione (Cass. sez. lav. 10945 del
26.5.2016;
Cass. sez. lav. n. 7685 del 27.3.2013).”. E' necessario cioè un vero e proprio accordo novativo tra datore di lavoro e lavoratore non allegato e non provato dall'appellato.
4
La Società ribadisce che l'inoperatività della regola generale dell'assorbimento rispetto ad un singolo accordo di rinnovo, non integra alcuna prassi aziendale né permette l'insorgenza della prerogativa in capo al lavoratore di mantenere intatto nel corso del tempo l'emolumento speciale percepito.
Con il secondo motivo sottolinea che la giurisprudenza assimila l'uso aziendale alle fonti Pt_1 sociali che agiscono sui rapporti individuali operando dall'esterno, e che “l'uso aziendale, alla stregua di tutti i negozi giuridici (rectius: fonti sociali) privi di un termine di scadenza, può essere senz'altro disdettato unilateralmente da una delle parti contraenti. Non può, invece, ritenersi che il “vincolo” giuridico – pretesamente creato in ragione del reiterato e costante comportamento datoriale – possa assumere un carattere di perpetuità ed intangibilità, sì da vincolare – per sempre – le parti del rapporto negoziale, pur in presenza di mutamenti significativi di alcune delle condizioni (e del contesto normativo positivo) che avevano contribuito alla creazione di quella prassi (e, dunque, alla formazione di quella fonte sociale eteronoma).”
Ricorda da ultimo che l'assorbimento del superminimo degli odierni appellati non ha determinato alcuna violazione di un diritto quesito, in quanto con tale espressione si intendono i diritti che sono entrati già a far parte del patrimonio dei lavoratori e non quelli futuri.
Con il terzo motivo di appello la società censura la sentenza peer aver erroneamente interpretato la natura dell'ERS, ritenendo che lo stesso abbia un “peso” diverso dal superminimo, in quanto ricomprenderebbe al suo interno già gli istituti diretti e indiretti ed in quanto escluso dalla base di calcolo del TFR, ed aver così violato la norma collettiva che lo ha introdotto (rinnovo parte economica CCNL 2017).
Secondo , “l'assorbimento del superminimo può avvenire mediante qualsiasi altra voce Pt_1 retributiva dell'aumento previsto dal contratto collettivo, in assenza di alcun divieto in materia confermato anche dalla giurisprudenza sui superminimi che non specifica quali siano gli emolumenti della retribuzione assorbibili, in tal senso confermando l'assorbimento del superminimo mediante qualsiasi voce economica. Al riguardo gli allora ricorrenti non hanno mai chiarito che l'ERS è una voce retributiva fissata nell'ambito della contrattazione collettiva, che esplicitamente stabilisce che la stessa “è esclusa dalla base di calcolo del TFR, ma il cui valore è comprensivo degli ulteriori istituti diretti e indiretti di fonte legale o contrattuale”. La domanda dei lavoratori relativa all'assorbimento del sovraminimo percepito dagli odierni appellati con
l'ERS (elemento retributivo separato) è, quindi, da ritenersi inammissibile e, comunque, infondata per non aver i medesimi impugnato l'Accordo istitutivo della voce economica che ha, peraltro, rideterminato, ai sensi dell'art. 2120 c.c., gli emolumenti che incidono sul calcolo del TFR.
5
Ribadisce che “gli odierni appellati non hanno subito alcuna riduzione del trattamento economico complessivo erogato, ma esclusivamente una diversa quantificazione delle voci che compongono la loro retribuzione, la cui sommatoria, complessivamente, restituisce il medesimo valore percepito prima dell'assorbimento del superminimo”.
Gli appellati si sono costituiti spiegando appello incidentale condizionato con riferimento all'omessa valutazione da parte del primo giudice della doglianza relativa al contestato assorbimento del superminimo “con riferimento ai singoli contratti individuali di lavoro in quanto, sulla base del reiterato mancato assorbimento da parte aziendale del superminimo in occasione di molteplici aumenti retributivi, hanno rilevato la chiara volontà delle parti contrattuali di riconoscere natura non assorbibile al