Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 02/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 02/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Corte d'Appello Catanzaro
Numero : 1
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore
dr. Rosario Murgida Consigliere
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1292 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2022 e vertente
tra
(avv. Parte_1
Flavio Vincenzo Ponte);

appellante
e
, , , CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
, e Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
(avv. Stefano Cavalcanti);
Controparte_9
appellati

Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Ripetizione di indebito.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO E DIRITTO 1. Gli odierni appellati, dipendenti della Camera di Commercio
dell'Industria e Artigianato di Cosenza (di seguito, CCIIAA) hanno ricevuto,
in data 10\5\2017, una nota a firma del Segretario Generale, con la quale la
parte datoriale gli comunicava l'accertamento di un indebito pagamento in
loro favore, negli anni dal 2001 al 2011, per gli importi per ciascuno in atti
specificati, concernente la parte variabile del trattamento retributivo loro
erogato. Con successiva nota, il suddetto Segretario Generale comunicava loro
che le somme indebitamente corrispostegli sarebbero state recuperate in dieci
anni (sempre negli importi annui per ciascuno in atti specificati) a valere sulle
risorse integrative future che sarebbero state così ridotte per il corrispondente
ammontare.
2. Presentata istanza di accesso agli atti della relativa procedura, a mezzo
del proprio difensore, gli appellati avevano modo di accertare la causale del
preteso indebito, per come esposta nelle delibere di Giunta Camerale n.36 e 61
del 2017 e di prendere atto dei conteggi di dettaglio delle somme contestate,
distinte per anno di erogazione.
3. Con successivo ricorso al tribunale di Cosenza del 11\12\2020, i
lavoratori hanno dedotto: la propria buona fede, quale causa ostativa alla
ripetizione pretesa dalla parte datoriale;
l'illegittimità della suddetta
ripetizione perché avvenuta con un esercizio di poteri autoritativi che non
competono al datore di lavoro pubblico;
il difetto di motivazione delle pretese
restitutorie, con conseguente lesione del proprio diritto di difesa;
la
prescrizione parziale del credito vantato dalla CCIIAA. Chiedendo di
accertare l'inesistenza dei pretesi indebiti pagamenti e dei correlativi obblighi
restitutori, nonché, in via subordinata, la sopravvenuta parziale prescrizione
dei crediti maturati ed in via ulteriormente subordinata il loro diritto ad
ottenere il “giusto indennizzo” per l'ingiustificato arricchimento procurato alla
parte datoriale, da liquidare anche in via equitativa. 4. L'adito Tribunale ha accolto la domanda proposta dai lavoratori cosi
sinteticamente motivando in merito alla fondatezza della stessa: “ritiene il
giudice che il pagamento delle somme di cui qui si discute non può ritenersi indebito
perché è sorretto da un titolo (e in esso trova dunque la sua ratio giustificativa) che è
costituito dal rapporto di lavoro inter partes e dall'attività lavorativa svolta dai
ricorrenti, sicché, a fronte dello svolgimento di tale attività –per come è pacifico fra le
parti-i ricorrenti hanno maturato il diritto al pagamento delle somme variabili della
retribuzione (….) e, conseguentemente, l'erogazione di tali somme non può dirsi
indebita”
5. La Camera di commercio appella la sentenza perché addebita al
tribunale di non aver considerato che l'indebito pagamento risultava dalla
relazione dei Servizi Ispettivi della Finanza Pubblica del del 2\3\2016 CP_10
prodotta in atti ed, in particolare, per i lavoratori non ricoprenti cariche
dirigenziali dai seguenti principi, ivi ribaditi: 1) il contratto individuale non
può derogare a quello collettivo e alle norme imperative del testo unico del
pubblico impiego;
2) la retribuzione di posizione deve essere quantificata in
base alle disponibilità dell'apposito fondo, sicché la sua imputazione al
bilancio comporta violazione delle norme inderogabili che riservano la
disciplina della retribuzione dei dirigenti alla contrattazione collettiva e
rendono insuperabile il limite che si evince dagli artt. 5, c. 3 e 15 del CCNL di
comparto del 14\1999 e 5, co.5, del CCNL del 5\10\2001, e 37, c. 2, del CCNL
di comparto;
3) la nullità delle clausole di
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