Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/06/2024, n. 369

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/06/2024, n. 369
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 369
Data del deposito : 11 giugno 2024

Testo completo

R.G. n. 482/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Annalisa MULTARI Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere relatore
Dr. Silvia BURELLI Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 28 giugno
2019, da
(p.i. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa per procura a margine del ricorso in appello dagli avv.ti
MIAZZI Maria Luisa, ROSSI Francesco e GIANESINI Irene (pec:
, Email_1 appellante contro
, CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , , ,
[...] CP_8 CP_9 CP_10 CP_11
, , , ,
[...] Controparte_12 CP_13 CP_14
, , , CP_15 CP_16 CP_17 CP_18
, ,
[...] Controparte_19 Controparte_20
, , , CP_21 Controparte_22 CP_23 [...]
, , , CP_24 CP_25 Controparte_26 CP_27
, , ,
[...] Controparte_28 Controparte_29 CP_30
1

, , CP_2 Controparte_31 Controparte_32
, , , Controparte_33 Controparte_34 Controparte_35
, , , Controparte_36 Controparte_37 CP_38 [...]
, CP_39 CP_40 Controparte_41 CP_42
, , , ,
[...] Controparte_43 CP_44 CP_45
, , , Controparte_46 Controparte_47 CP_48 rappresentati e difesi, come da mandato in atti, dagli avv.ti MIOTTO FRANCO e
COSTANTIN MATTEO (pec: , Email_2 appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 234/2019 del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Treviso.
In punto: pagamento compensi medici pediatri convenzionati.-
CONCLUSIONI
APPELLANTE:
“Insiste affinché si escluda dal computo del fondo di ponderazione qualitativa l'assegno del pediatra cessato al 31.12.2009 e affinché siano pertanto ritenuti corretti i conteggi di cui al doc. a”.
APPELLATI:
“Voglia l'Ill. ma Corte d'Appello,
In via principale: condannare l'appellante a corrispondere a ciascun appellato per le causali di cui è causa, le seguenti somme, come da Ipotesi 2) (Tabella C del Doc B, prodotto in causa con II° memoria conteggio) …. in via subordinata: condannare l'appellante a corrispondere a ciascun appellato, per le causali di cui è causa, le seguenti somme, come da ipotesi 1) (Tabella C del Doc. A, prodotto in causa con II° memoria….
Oltre interessi maturati dal dovuto al saldo. In ogni caso: condannare l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Treviso il Giudice ha accolto le domande dei ricorrenti, così decidendo:
“1. Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che ai ricorrenti per le ragioni indicate nella parte motiva competono - a titolo di quota capitaria del fondo di ponderazione qualitativa delle quote capitarie di cui all'articolo 58 lettera A
2 comma 4° dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
502/1992 e successive modifiche e integrazioni, del 15 dicembre 2005 relativamente alla componente di cui il fondo si è arricchito ai sensi del comma
5° del medesimo articolo 58 - le somme indicate nella parte conclusionale del ricorso per ciascun ricorrente nel punto n. 1 e nel punto n. 3 ( ossia fino alla data di presentazione del ricorso) dedotto l'importo ricevuto nel dicembre 2015 di euro 176.216,41.


2. Condanna parte convenuta a pagare in favore di ciascuno dei ricorrenti le somme così ottenute incrementate degli interessi al tasso legale dalle singole scadenze al pagamento effettivo.



3. Condanna parte convenuta a pagare in favore dei ricorrenti le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 15.000,00 oltre a spese in misura fissa, anticipazioni se documentate e accessori di legge”.


2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto tempestivo appello l'
[...]
soccombente. Parte_1

3. Gli appellati si sono costituiti in giudizio, contestando i motivi di appello e deducendo la correttezza della sentenza impugnata

4. La causa è stata non definitivamente decisa all'udienza del 28 settembre 2023 con sentenza n. 579/2023 con il quale la Corte ha così disposto:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie il secondo motivo di impugnazione e, per l'effetto, accerta
e dichiara la legittimità dell'applicazione del cd. blocco del trattamento accessorio ai sensi dell'art. 16 DL 98/2011 e successive modifiche e integrazioni;

2) Dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza

5. In parte motiva, in particolare, la Corte ha disposto che anche al personale convenzionato con il SSN e quindi pure agli appellati, si applica il c.d. blocco del trattamento economico di cui all'art. 9 co. 1 del D.L. n. 78/2010, limitatamente alla II° componente del Fondo di ponderazione qualitativa delle quote
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