Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/03/2024, n. 240

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/03/2024, n. 240
Giurisdizione : Corte d'Appello Palermo
Numero : 240
Data del deposito : 22 marzo 2024

Testo completo


Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 337 R.G.A. 2022, promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dall'Avvocato DI BELLA MONICA Parte_1
- Appellante - C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
SAMMARTANO CARLO
- Appellato - All'udienza del 14 marzo 2024 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Trapani il Controparte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 42/2020 emesso dallo stesso Tribunale, col quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di Pt_1
dell'importo di € 325.326,08 a titolo di incentivo ex art. 92 comma 5 D. Lgs.
[...]
n. 163/2006, spettante per l'attività di RUP e per la redazione del progetto preliminare e del progetto definitivo generale, in relazione ai lavori di messa in sicurezza del porto di CP_1
Con sentenza n. 367/2021 del 28.09.2021 il Tribunale di Trapani ha accolto l'opposizione osservando:
- adottando, quale Responsabile del Settore, la determinazione n. 231/2012 con la quale aveva costituito l'Ufficio per la redazione del progetto Controparte_2 di messa in sicurezza del porto di ed aveva nominato se stesso come CP_1 progettista, attribuendosi la quota di incentivo di cui all'art. 6 del regolamento comunale n. 153 del 2009, il aveva agito in palese conflitto d'interessi, Pt_1
1
violando la prescrizione di cui all'art.

6-bis della l. 241/1990
(introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012);
né ad escludere la sussistenza del conflitto valeva l'asserito carattere vincolato della scelta che, a dire del ricorrente, non poteva che ricadere su se stesso, unico progettista dipendente del alla luce di quella CP_1 che lo stesso indicava come ratio dell'art. 92 del D.lgs. 163/06, a suo dire diretta a favorire l'impiego delle professionalità interne alla P.A.;
al contrario, osservava il Tribunale, la norma citata non impone alcun divieto di affidare la progettazione a professionisti esterni, con la conseguenza che la relativa scelta, del tutto discrezionale - quand'anche fosse in definitiva ricaduta sullo stesso dipendente -, si sarebbe comunque dovuta rimettere ad altri soggetti, gerarchicamente sovraordinati al , stante la sua posizione di conflitto;
Pt_1
- il diritto di credito azionato in sede monitoria non poteva comunque ritenersi sorto, per difetto di una delle condizioni previste dall'art. 92, comma 5, del D. Lgs. 163/2006, così come modificato ad opera dell'art. 1, comma 10-quater, lett. a) del D.L. 23 ottobre 2008, n. 162 (conv. mod. L. 201/08, n. 201), segnatamente per non essere stati previsti i criteri di distribuzione dell'emolumento in parola né in sede di contrattazione decentrata né con regolamento adottato dall'amministrazione;
quest'ultimo, infatti, (regolamento della G.M. n. 153 del 18/09/2009) prevedeva l'attribuzione del compenso incentivante soltanto per i lavori di importo fino a € 5.000.000;
provvedimento, questo, che, quand'anche disapplicato, come chiesto dall'opposto (per violazione della normativa regionale e nazionale, che non prevedeva, invece, alcun limite di valore), non avrebbe comunque consentito la liquidazione del compenso incentivante, non potendo l'eventuale disapplicazione comportare – anzi - un ampliamento della portata applicativa del regolamento anche ai lavori di importo superiore, come invece ipotizzato dall'opposto;
in difetto della fonte normativa del diritto azionato, inoltre, non ne appariva proponibile neppure una liquidazione equitativa ex art. 432 c.p.c.;

- inammissibile doveva ritenersi la domanda risarcitoria per mancata adozione del Regolamento da parte della Amministrazione, proposta dall'opposto nella propria memoria difensiva, perché integrante un mutamento della causa petendi della pretesa azionata in monitorio, “non potendosi convertire un'azione di esatto adempimento (volta al pagamento di un emolumento di natura retributiva) in un'azione risarcitoria avente ad oggetto un lucro cessante di pari ammontare”. Avverso tale sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il Parte_1
25.03.2022, chiedendone la riforma.
Il ha resistito al gravame con memoria depositata il Controparte_1
17.02.2024.
2
All'udienza del 14 marzo 2024, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Con l'interposto gravame, l'appellante censura la sentenza gravata per i seguenti motivi: 1) Erroneità e/o contraddittorietà della motivazione: violazione e/o falsa applicazione dell'art.

6-bis della L. 241/1990
in relazione all'art. 3 e 36 Cost.
Deduce l'appellante che l'art.

6-bis della legge 241/1990
(norma introdotta per effetto dell'art. 1, comma 41, Legge 190/2012), avente ad oggetto il “Conflitto di interessi” avrebbe natura meramente programmatica, non fornendo, in dettaglio, né una definizione di conflitto di interessi, né regolando la fase di controllo sulla dichiarazione di astensione, né indicando alcunchè in ordine all'individuazione dell'organo o l'autorità responsabile di tale controllo o ai meccanismi sostitutivi da attivare, né infine, indicando le conseguenze sanzionatorie della violazione della norma sul provvedimento finale;
tale contenuto generico lascia operare un ampio spetto di discrezionalità che non può essere esercitata dal giudice bensì dall'amministrazione nel cui interesse si pone la norma, l'unico soggetto legittimato, dunque, a fare valere il detto conflitto ai fini dell'annullabilità dell'atto;
nel caso di specie il (prima dell'opposizione avverso l'iniziativa giudiziaria CP_1 per il recupero del credito da ciò scaturito) non aveva obiettato alcunché in ordine alla legittimità della determina n. 231/2012, partecipando anzi all'iter del procedimento di approvazione del progetto (cfr. doc. 4 procedimento monitorio:
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