Corte d'Appello Catania, sentenza 28/03/2024, n. 282

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catania, sentenza 28/03/2024, n. 282
Giurisdizione : Corte d'Appello Catania
Numero : 282
Data del deposito : 28 marzo 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 861/2021 R.G. promossa
DA
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Vincenzo Manno
Appellante - appellato
CONTRO
, c.f. rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. Alessandro Schinco
Appellato - appellante
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato a t.d. – differenze retributive – risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 416/2021 pubblicata il 27.01.2021, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da nei confronti di , titolare dell'omonima Controparte_1 Parte_1
ditta individuale, volto ad ottenere l'accertamento del rapporto di lavoro
subordinato a tempo pieno e determinato dal 7.7.2011 al 31.12.2013 e la conseguente condanna di parte resistente al pagamento delle somme dovute per crediti retributivi (terzo elemento di cui al CCNL per operai agricoli e florovivaisti o comunque per ferie, 13° e 14° mensilità, festività, lavoro straordinario, TFR), al pagamento dei contributi previdenziali, al risarcimento del danno per l'utilizzo indebito dell'immagine del lavoratore anche successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro;
in subordine la condanna del resistente in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Il tribunale riteneva che il lavoratore non avesse assolto l'onere di provare la prestazione di lavoro straordinario;
che dall'istruttoria espletata non fosse altresì emersa la prova dello svolgimento del rapporto di lavoro per giornate superiori a quelle effettivamente remunerate, attese le dichiarazioni testimoniali generiche e non convergenti e, pertanto, non spettanti le differenze retributive richieste. Reputava, invece, fondata la domanda volta ad ottenere il terzo elemento, atteso che nel caso di specie le buste paga versate in atti e contenenti tutti gli elementi della retribuzione, risultavano sì sottoscritte, ma senza alcuna dichiarazione autografa di ricezione né “per ricevuta” né tantomeno “per quietanza”, con la conseguenza che siffatta sottoscrizione non confermava in maniera univoca l'effettivo pagamento della somma indicata nel documento. Riconosceva, sulla base della stessa motivazione, il TFR richiesto.
Dichiarava inammissibile la domanda volta alla regolarizzazione della posizione contributiva, attesa la mancata evocazione in giudizio dell'ente previdenziale. Rigettava la domanda di risarcimento del danno, non essendo stati allegati gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria, né provato il danno e il nesso di causalità. Escludeva l'applicazione dell'invocato art. 1226
c.c. non essendo stata provata l'esistenza del danno-evento. Compensava le spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello , con Parte_1
ricorso depositato il 16.7.2021. Resisteva al gravame l'appellato, proponendo
a sua volta appello incidentale.
La causa, espletata l'istruttoria, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 22 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante principale lamenta
l'erroneità della sentenza nella parte in cui il tribunale ha rigettato la richiesta di interruzione del processo in violazione degli artt. 301, 304 e 298 c.p.c. Rileva che al momento del decesso dell'avv. Finocchiaro, questi era rimasto già
l'unico procuratore, in quanto il co-difensore, avv. Bertocchi era già deceduto in data 25.3.2019, come documentato in atti. L'appellante non essendo stata disposta l'interruzione del giudizio, chiede la declaratoria di nullità della sentenza impugnata. Aggiunge che trattandosi di nullità che non rientra tra quelle previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., è doverosa una pronuncia sul merito della controversia, con rigetto delle domande accolte dal giudice di primo grado.
1.2. Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui il tribunale ha riconosciuto in favore del lavoratore il diritto a ricevere il terzo elemento della retribuzione, emettendo condanna al relativo pagamento. Rileva che dalla documentazione in atti si evince che tale emolumento è stato corrisposto e che lo stesso appellato ha dichiarato di aver percepito la retribuzione giornaliera di euro 85,00 netti, necessariamente comprensiva anche del terzo elemento.
1.3. Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza per aver riconosciuto al lavoratore il diritto al TFR. Ribadisce che la percezione della somma di euro 85,00 al giorno risulta comprensiva anche delle quote di TFR.
1.4. Conseguentemente al rigetto della domanda, chiede la condanna dell'appellato al pagamento delle spese processuali.
1.5. Ripropone tutte le difese già esplicitate in primo grado.
2.1. L'appellante incidentale, dichiarando di non insistere nella domanda di
regolarizzazione della posizione contributiva, con il primo motivo si duole della valutazione della prova effettuata dal tribunale quanto alla prestazione di attività lavorativa in giornate ulteriore rispetto a quelle denunziate, nonché alla prestazione di lavoro straordinario, circostanze entrambe provate dalla
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