Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/11/2024, n. 1231
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1006 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
, C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Vecc resso lo studio dell'avvocato Massimiliano Bianchi, che lo rappresenta e difende per procura allegata al fascicolo telematico e da ritenersi stesa in calce al ricorso in appello appellante E
. P.I. in p.l.r.p.t. Geom. , Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 Parte_2
f l P Vincenzo Ponte Clausi come da procura in calce/unita alla memoria di costituzione in appello, presso i cui indirizzi di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellata e
(C.F. Controparte_3 pore, P.IVA_2
e difeso dagli Avvocati Mariagrazia Carnovale, Silvia Parisi, Francesco Muscari Tomaioli, in virtù di procura generale alle liti per atto del notar Rep. 37875 del 22.3.2024, elettivamente domiciliato Persona_1 presso l'Avvocatura Inps di Catanzaro, Via Milano n. 17 appellato Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Crotone. Differenze retributive CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: <1. Accertare e dichiarare che l'appellante è stato assunto dall'appellata in data 06 giugno 2011 e sino al 13 marzo 2019, dapprima inquadrato nel III° livello del CCNL Edilia – Industria, con la qualifica di
“Autista”, e poi dal 01 giugno 2017 e sino al 13.03.2019, inquadrato nel livello 3s, del CCNL Autotrasporto merci e logistica, con la qualifica di operaio.
2. Accertare e dichiarare che l'appellante vanta crediti dell'appellata per differenze retributive meglio qualificate in ricorso per l'importo di euro 53.237,95,
1
eventualmente accedendo a specifica CTU contabile già chiesta in atti di causa, per l'effetto condannando l'appellata al pagamento del relativo importo in favore dell'appellante;
3. Per l'effetto di quanto sopra esposto condannare la Società appellata, in persona del suo legale rappresentante p.t., al versamento dei contributi previdenziali, nella misura qui quantificata nell'importo di euro 23.632,00 o nella minore o maggiore somma dovuta per legge, in favore dell'appellante con versamento diretto da parte datoriale all' ordinando CP_3 all' stesso di Crotone di accreditare i relativi importi ai fin ionistici;
4. CP_3
In via gradata condannare la appellante, in persona del suo legale Pt_3 rappresentante p.t., al versame predetti contributi previdenziali, nella misura qui quantificata nell'importo di euro 23.632,00 o nella minore o maggiore somma dovuta per legge, in favore dell'appellante con versamento diretto al lavoratore, ordinando all' stesso di Crotone di consentire il CP_3 versamento dei relativi importi ai fi sionistici a cura del ricorrente;
5. in via gradata, nel caso in cui il versamento e l'accredito dei contributi previdenziali non dovesse essere possibile per intervenuta prescrizione degli stessi, condannare la società appellante, in persona del suo omonimo titolare, al risarcimento del danno arrecato all'appellato da calcolarsi nella misura indicata in premessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, e comunque al risarcimento ritenuto di giustizia e/o secondo equità. Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipante, ex articolo 93 C.P.C., che ne fa espressa richiesta.>>;
per l' << rigettare la domanda in quanto infondata, per i motivi di cui sopra;
CP_3 in s ine, in caso di accertata fondatezza della domanda, condannare il datore di lavoro al pagamento in favore dell' dei contributi omessi per il CP_3 periodo non prescritto che verrà accertato rso di causa, oltre ulteriori importi per somme aggiuntive maturate e maturande, secondo le vigenti norme di legge dalla data dell'inadempimento sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari con vittoria di spese, diritti ed onorari>>;
per < Controparte_1 CP_2 info l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 422/2023 resa dal Tribunale di Crotone – Sezione Lavoro in data 10/05/2023 e non notificata, oggi ingiustamente gravata. Con vittoria di spese, competenze e onorari>> FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
, con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Parte_1
e del lavoro, deduce di aver lavorato alle dipendenze della CP_
, dal 06 giugno 2011 con la qualifica di autista Controparte_1 el CCNL Edilizia – Industria, dall'1 giugno 2017 e sino al 13.03.2019 con la qualifica di operaio inquadrato nel livello 3s, del CCNL
2
Autotrasporto merci e logistica, per circa 09 -10 ore al giorno, più precisamente dal lunedì al venerdì dalle 06:30 alle ore 18:00 /19:00 ed il sabato (circa due-tre sabati al mese) dalle 06:30 alle 16:30, per un totale di circa 81 ore settimanali, nonché di avere espletato le trasferte indicate in ricorso;
dopo avere offerto, a sostegno delle proprie pretese, la copia di alcuni dischi cronotachigrafi e di alcuni scontrini, nonché articolato specifici capitoli di prova, funzionali a dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa straordinaria, ha chiesto la condanna del datore di lavoro a pagargli la retribuzione per il lavoro straordinario espletato, l'indennità di trasferta e le relative maggiorazioni del TFR, per come quantificate nelle conclusioni.
§3 Il tribunale, raccolta la prova testimoniale, rigetta il ricorso alla luce delle seguenti argomentazioni:
<E' documentalmente provato e non contestato che il ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della convenuta per il periodo dal 06 giugno 2011 al 13 marzo 2019 dapprima con la qualifica di autista inquadrato nel III° livello del CCNL Edilizia – Industria, successivamente, dall' 01 giugno 2017 e sino al 13.03.2019, con la qualifica di operaio inquadrato nel livello 3s, del CCNL Autotrasporto merci e logistica (cfr. all. 1 fascicolo resistente, buste paga all. fascicolo ricorrente). Oggetto del contendere è unicamente il diritto rivendicato dal sig. a PT ricevere il pagamento di ulteriori differenze retributive, asseritamente nti per lavoro straordinario e trasferte oltre alle relative maggiorazioni contributive ed al TFR. Ciò posto, come noto, grava sulla parte ricorrente l'onere di provare in modo rigoroso lo svolgimento di tutte le prestazioni di lavoro straordinario di cui si richiede il pagamento (così, tra le altre Cass. sentenza 16150/2018). Ebbene, al di là della disciplina contrattuale applicabile al caso di specie al fine di qualificare che cosa si intenda per “orario straordinario” (Ad ogni modo cfr., sul punto Cass. n. 26963/2019), ritiene questo giudice che il sig. , ancor prima, non sia PT riuscito a dimostrare di aver svolto prestazioni l e aggiuntive rispetto a quelle risultanti dalla documentazione allegata e già regolarmente retribuite dalla datrice di lavoro (cfr. all. fascicolo resistente). Più in particolare, si osservi che l'orario lavorativo contrattualmente previsto tra le parti era pari ad otto ore giornaliere, dal lunedì al venerdì, per complessive 40 ore settimanali. Il sig. deduce di aver lavorato, invece, per l'intero arco PT temporale dedotto in giudizio, per circa 09 -10 ore al giorno, più precisamente dal lunedì al venerdì dalle 06:30 alle ore 18:00 /19:00 ed il sabato (circa due-tre sabati al mese) dalle 06:30 alle 16:30, per un totale di circa 81,00 ore settimanali (oltre alle trasferte indicate in ricorso), offrendo, a sostegno delle proprie pretese, la copia di alcuni dischi cronotachigrafi e di alcuni scontrini ed articolando specifici capitoli di prova, per l'appunto funzionali a dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa straordinaria. Quanto all'efficacia probatoria dei dischi cronotachigrafi si osserva che :“L'accertamento del lavoro straordinario prestato da un autotrasportatore, e della sua effettiva entità, non può fondarsi unicamente sui dischi cronotachigrafi, prodotti in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e
3 rappresentati, in quanto da soli inidonei ad una piena prova, per la preclusione stabilita dall'art. 2712 cod. civ., occorrendo a tal fine che la presunzione semplice, costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidetta, sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch'essi di carattere indiziario o presuntivo” ( cfr. Cass. 10366/2014). Ebbene, nel caso in esame, l'immediato disconoscimento operato dalla datrice di lavoro delle copie fotostatiche dei dischi cronotachigrafi prodotti dal ricorrente valutato congiuntamente all'impossibilità di verificare la conformità degli stessi all'originale (avendo la CP_1 dimostrato di non detenerli più da anni (peraltro si noti come l'obbligo di conservazione dei dischi cronotachigrafi da parte del impresa esercente l'attività di trasporto su strada mediante autocarri è limitata al periodo di un anno dalla loro formazione, cfr. Cass. 17073/2007), anche perché deteriorati e distrutti dall'alluvione che ha interessato l'impianto nel 2019, cfr. attestazione depositata in data 08.04.2022) induce questo giudice ad escludere che siffatta produzione (peraltro in parte non decifrabile) sia idonea a offrire piena prova dell'orario asseritamente svolto dal ricorrente, dovendo quindi essere valutata alla stregua di una presunzione semplice, da corroborarsi con ulteriori indizi. Stesso ragionamento deve essere applicato ai n. 10 scontrini prodotti dal sig. che, PT di per sé, nulla provano rispetto al numero di ore asseritamente e in esubero. La datrice di lavoro, dal suo canto, ha versato in atti il LUL e le buste paga relative all'intero arco temporale per cui è causa, attestanti i singoli giorni lavorativi, oltre che festivi e di malattia, nonché gli straordinari e le trasferte
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1006 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
, C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Vecc resso lo studio dell'avvocato Massimiliano Bianchi, che lo rappresenta e difende per procura allegata al fascicolo telematico e da ritenersi stesa in calce al ricorso in appello appellante E
. P.I. in p.l.r.p.t. Geom. , Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 Parte_2
f l P Vincenzo Ponte Clausi come da procura in calce/unita alla memoria di costituzione in appello, presso i cui indirizzi di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellata e
(C.F. Controparte_3 pore, P.IVA_2
e difeso dagli Avvocati Mariagrazia Carnovale, Silvia Parisi, Francesco Muscari Tomaioli, in virtù di procura generale alle liti per atto del notar Rep. 37875 del 22.3.2024, elettivamente domiciliato Persona_1 presso l'Avvocatura Inps di Catanzaro, Via Milano n. 17 appellato Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Crotone. Differenze retributive CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: <1. Accertare e dichiarare che l'appellante è stato assunto dall'appellata in data 06 giugno 2011 e sino al 13 marzo 2019, dapprima inquadrato nel III° livello del CCNL Edilia – Industria, con la qualifica di
“Autista”, e poi dal 01 giugno 2017 e sino al 13.03.2019, inquadrato nel livello 3s, del CCNL Autotrasporto merci e logistica, con la qualifica di operaio.
2. Accertare e dichiarare che l'appellante vanta crediti dell'appellata per differenze retributive meglio qualificate in ricorso per l'importo di euro 53.237,95,
1
eventualmente accedendo a specifica CTU contabile già chiesta in atti di causa, per l'effetto condannando l'appellata al pagamento del relativo importo in favore dell'appellante;
3. Per l'effetto di quanto sopra esposto condannare la Società appellata, in persona del suo legale rappresentante p.t., al versamento dei contributi previdenziali, nella misura qui quantificata nell'importo di euro 23.632,00 o nella minore o maggiore somma dovuta per legge, in favore dell'appellante con versamento diretto da parte datoriale all' ordinando CP_3 all' stesso di Crotone di accreditare i relativi importi ai fin ionistici;
4. CP_3
In via gradata condannare la appellante, in persona del suo legale Pt_3 rappresentante p.t., al versame predetti contributi previdenziali, nella misura qui quantificata nell'importo di euro 23.632,00 o nella minore o maggiore somma dovuta per legge, in favore dell'appellante con versamento diretto al lavoratore, ordinando all' stesso di Crotone di consentire il CP_3 versamento dei relativi importi ai fi sionistici a cura del ricorrente;
5. in via gradata, nel caso in cui il versamento e l'accredito dei contributi previdenziali non dovesse essere possibile per intervenuta prescrizione degli stessi, condannare la società appellante, in persona del suo omonimo titolare, al risarcimento del danno arrecato all'appellato da calcolarsi nella misura indicata in premessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, e comunque al risarcimento ritenuto di giustizia e/o secondo equità. Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipante, ex articolo 93 C.P.C., che ne fa espressa richiesta.>>;
per l' << rigettare la domanda in quanto infondata, per i motivi di cui sopra;
CP_3 in s ine, in caso di accertata fondatezza della domanda, condannare il datore di lavoro al pagamento in favore dell' dei contributi omessi per il CP_3 periodo non prescritto che verrà accertato rso di causa, oltre ulteriori importi per somme aggiuntive maturate e maturande, secondo le vigenti norme di legge dalla data dell'inadempimento sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari con vittoria di spese, diritti ed onorari>>;
per < Controparte_1 CP_2 info l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 422/2023 resa dal Tribunale di Crotone – Sezione Lavoro in data 10/05/2023 e non notificata, oggi ingiustamente gravata. Con vittoria di spese, competenze e onorari>> FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
, con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Parte_1
e del lavoro, deduce di aver lavorato alle dipendenze della CP_
, dal 06 giugno 2011 con la qualifica di autista Controparte_1 el CCNL Edilizia – Industria, dall'1 giugno 2017 e sino al 13.03.2019 con la qualifica di operaio inquadrato nel livello 3s, del CCNL
2
Autotrasporto merci e logistica, per circa 09 -10 ore al giorno, più precisamente dal lunedì al venerdì dalle 06:30 alle ore 18:00 /19:00 ed il sabato (circa due-tre sabati al mese) dalle 06:30 alle 16:30, per un totale di circa 81 ore settimanali, nonché di avere espletato le trasferte indicate in ricorso;
dopo avere offerto, a sostegno delle proprie pretese, la copia di alcuni dischi cronotachigrafi e di alcuni scontrini, nonché articolato specifici capitoli di prova, funzionali a dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa straordinaria, ha chiesto la condanna del datore di lavoro a pagargli la retribuzione per il lavoro straordinario espletato, l'indennità di trasferta e le relative maggiorazioni del TFR, per come quantificate nelle conclusioni.
§3 Il tribunale, raccolta la prova testimoniale, rigetta il ricorso alla luce delle seguenti argomentazioni:
<E' documentalmente provato e non contestato che il ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della convenuta per il periodo dal 06 giugno 2011 al 13 marzo 2019 dapprima con la qualifica di autista inquadrato nel III° livello del CCNL Edilizia – Industria, successivamente, dall' 01 giugno 2017 e sino al 13.03.2019, con la qualifica di operaio inquadrato nel livello 3s, del CCNL Autotrasporto merci e logistica (cfr. all. 1 fascicolo resistente, buste paga all. fascicolo ricorrente). Oggetto del contendere è unicamente il diritto rivendicato dal sig. a PT ricevere il pagamento di ulteriori differenze retributive, asseritamente nti per lavoro straordinario e trasferte oltre alle relative maggiorazioni contributive ed al TFR. Ciò posto, come noto, grava sulla parte ricorrente l'onere di provare in modo rigoroso lo svolgimento di tutte le prestazioni di lavoro straordinario di cui si richiede il pagamento (così, tra le altre Cass. sentenza 16150/2018). Ebbene, al di là della disciplina contrattuale applicabile al caso di specie al fine di qualificare che cosa si intenda per “orario straordinario” (Ad ogni modo cfr., sul punto Cass. n. 26963/2019), ritiene questo giudice che il sig. , ancor prima, non sia PT riuscito a dimostrare di aver svolto prestazioni l e aggiuntive rispetto a quelle risultanti dalla documentazione allegata e già regolarmente retribuite dalla datrice di lavoro (cfr. all. fascicolo resistente). Più in particolare, si osservi che l'orario lavorativo contrattualmente previsto tra le parti era pari ad otto ore giornaliere, dal lunedì al venerdì, per complessive 40 ore settimanali. Il sig. deduce di aver lavorato, invece, per l'intero arco PT temporale dedotto in giudizio, per circa 09 -10 ore al giorno, più precisamente dal lunedì al venerdì dalle 06:30 alle ore 18:00 /19:00 ed il sabato (circa due-tre sabati al mese) dalle 06:30 alle 16:30, per un totale di circa 81,00 ore settimanali (oltre alle trasferte indicate in ricorso), offrendo, a sostegno delle proprie pretese, la copia di alcuni dischi cronotachigrafi e di alcuni scontrini ed articolando specifici capitoli di prova, per l'appunto funzionali a dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa straordinaria. Quanto all'efficacia probatoria dei dischi cronotachigrafi si osserva che :“L'accertamento del lavoro straordinario prestato da un autotrasportatore, e della sua effettiva entità, non può fondarsi unicamente sui dischi cronotachigrafi, prodotti in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e
3 rappresentati, in quanto da soli inidonei ad una piena prova, per la preclusione stabilita dall'art. 2712 cod. civ., occorrendo a tal fine che la presunzione semplice, costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidetta, sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch'essi di carattere indiziario o presuntivo” ( cfr. Cass. 10366/2014). Ebbene, nel caso in esame, l'immediato disconoscimento operato dalla datrice di lavoro delle copie fotostatiche dei dischi cronotachigrafi prodotti dal ricorrente valutato congiuntamente all'impossibilità di verificare la conformità degli stessi all'originale (avendo la CP_1 dimostrato di non detenerli più da anni (peraltro si noti come l'obbligo di conservazione dei dischi cronotachigrafi da parte del impresa esercente l'attività di trasporto su strada mediante autocarri è limitata al periodo di un anno dalla loro formazione, cfr. Cass. 17073/2007), anche perché deteriorati e distrutti dall'alluvione che ha interessato l'impianto nel 2019, cfr. attestazione depositata in data 08.04.2022) induce questo giudice ad escludere che siffatta produzione (peraltro in parte non decifrabile) sia idonea a offrire piena prova dell'orario asseritamente svolto dal ricorrente, dovendo quindi essere valutata alla stregua di una presunzione semplice, da corroborarsi con ulteriori indizi. Stesso ragionamento deve essere applicato ai n. 10 scontrini prodotti dal sig. che, PT di per sé, nulla provano rispetto al numero di ore asseritamente e in esubero. La datrice di lavoro, dal suo canto, ha versato in atti il LUL e le buste paga relative all'intero arco temporale per cui è causa, attestanti i singoli giorni lavorativi, oltre che festivi e di malattia, nonché gli straordinari e le trasferte
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